Nessun obbligo di reperibilità a carico del dipendente
La recente ordinanza della Cassazione, n. 7410/2018, stabilisce che nessun obbligo di reperibilità sussiste in capo al lavoratore sul luogo di lavoro.
In particolare, nel caso di specie, la datrice di lavoro irrogava sanzione disciplinare a carico del dipendente resosi irreperibile. Pertanto, il dipendente proponeva ricorso avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli per aver rifiutato, in quanto comunque a questa non tenuto, la prestazione di servizi di reperibilità; la Corte territoriale si pronunciava asserendo che peraltro, non sarebbe stato configurabile ai sensi di legge e di contratto collettivo e individuale, un obbligo di esecuzione di tali prestazioni a carico del lavoratore; di talchè la condotta contestatagli non avrebbe potuto assumere rilevanza sul piano disciplinare.
Avverso la pronuncia dei giudici di merito la datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione. Orbene, gli Ermellini si pronunciavano ritenendo comunque totalmente infondate le doglianze fatte valere. In particolare la Corte rigettava il ricorso asserendo che contrariamente a quanto affermato dalla datrice, non può farsi discendere dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., un obbligo a carico del lavoratore di esecuzione di compiti, quale quello di reperibilità, palesemente aggiuntivi ed estranei alla prestazione ordinaria dedotta in contratto.
Inoltre, sostiene il Collegio, devono ritenersi inoperanti prassi aziendali formatesi in contrasto con la disciplina collettiva, come quelle invocate dalla ricorrente relativamente all’adibizione continuativa dei manutentori ai servizi di reperibilità.
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Roberta Scetti
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