Nessuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti versare l’assegno di mantenimento

Nessuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti versare l’assegno di mantenimento

Chi conosce il nome, allora conosce le cose’. Cratilo, Platone.

L’ordinanza del 9 luglio 2018, n. 18008, della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione arricchisce il senso della rubrica dell’art. 337-septies c.c. 

Sembra risollevarsi la questione sul destinatario dell’assegno di mantenimento, ma la discussione praticamente si risolve sulla natura e funzione dello stesso.

La norma.

Stabilisce dell’art. 337-septies c.c. che: ‘Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto’.

Il caso 

Il genitore proponeva appello avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna, chiedendo di potere corrispondere direttamente anche al terzo figlio, ormai maggiorenne l’assegno di mantenimento; seppure ancora convivente con la madre.

Al rigetto del gravame da parte della Corte di Appello, seguiva il rigetto del ricorso per Cassazione proposto dal soccombente.

Cristallino il principio contenuto a pag. 2 e a pag.3 del provvedimento dei Giudici di Piazza Cavour: ‘il genitore, separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in assenza di una specifica domanda in tal senso del figlio, di adempiere la propria prestazione nei confronti di quest’ultimo anziché del genitore istante. Invero,  anche a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c. ad opera della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono  titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicche’ sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’ obbligato’ (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13).

Ne consegue, ribadisce la Suprema Corte a chiare lettere, che: ‘il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere’.

Precisa,  inoltre, che l’applicazione dell’art.337-septies c.c. attribuirebbe al figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, il diritto di chiedere e di percepire l’assegno di mantenimento , in assenza di normazione della norma in commento della legittimazione concorrente del genitore convivente, solo in presenza di grave ed adeguate ragioni .

Ragioni che non sono state ravvisate nel caso sottoposto dal ricorrente.

La Suprema Corte valorizza e predilige, così, le ragioni del genitore tenuto ad occuparsi economicamente di tutte le esigenze del figlio maggiorenne con lui convivente; lasciando ai margini la richiesta motivata e diretta dell’ assegno da parte dello stesso figlio.


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