Neurodiritti e neurotecnologie: nuove esigenze di tutela

Neurodiritti e neurotecnologie: nuove esigenze di tutela

Il crescente sviluppo di tecnologie sempre più all’avanguardia, ad opera della scienza contemporanea, ha fatto sì che rapidamente si sviluppassero e si diffondessero le cd. “neurotecnologie”, ovvero tutti gli strumenti in grado di interagire direttamente con il nostro sistema nervoso registrando, monitorando ed influenzando l’attività neuronale.

Basti pensare alla risonanza magnetica funzionale, con la quale è possibile decodificare diversi tipi di segnali cerebrali; oppure il progetto neurotecnologico “Neuralink” elaborato da Elon Musk, volto a contenere gli effetti di malattie neurodegenerative ovvero di potenziare le capacità cognitive mediante l’instaurazione di un chip nel cervello, dalla cui interfaccia potrebbe essere possibile creare un collegamento neurale diretto tra uomo e macchina.

Sono quindi numerosi ed altamente innovativi gli ambiti di applicazione delle neurotecnologie, il cui utilizzo in contesti come quello medico-sanitario consentirà di trattare al fine terapeutico in modo nuovo alcune condizioni quali le demenze, il morbo di Parkinson, la depressione, l’ansia.

Al contempo, d’altro canto, vengono adoperate anche per altri scopi, proprio per la loro capacità di influenzare e leggere l’attività mentale, quali ad esempio il neuromarketing (trattasi di tecniche per la previsione delle preferenze dei consumatori), o scopi di natura ludica, quale il gaming.

Ciò ha reso quanto mai necessario, oggi, configurare degli strumenti di tutela rispetto ad una categoria emergente di diritti umani, relativi alla sfera mentale e neurocognitiva: i neurodiritti.

L’espressione “neurodiritti” è stata coniata dagli studiosi Marcello Ienca e Roberto Adorno, la teoria dei quali si fonda sul presupposto che l’evoluzione della scienza contemporanea ha portato allo sviluppo di sofisticate neurotecnologie ed interfacce cd. brain-computer interfaces (BCI), potenzialmente idonee ad influenzare il pensiero dell’uomo; in tal senso si evidenzia la necessità di proteggere gli individui da ingerenze alla propria sfera personale cognitiva e neurale da parte di questi strumenti.

Al riguardo, la dottrina ha individuato quattro categorie di neurodiritti: a) diritto alla libertà cognitiva, inteso come libertà per l’individuo di assumere decisioni libere nell’uso delle neurotecnologie senza che tale utilizzo incida sulla sua libertà; b) privacy mentale, intesa come diritto alla sicurezza delle informazioni neurali da accessi non consentiti e/o controlli non voluti; c) diritto all’integrità mentale e digitale, la cui base giuridica si potrebbe rinvenire nell’art. 3) della Carta dei Diritti Fondamenti dell’UE – “Diritto all’integrità della persona”, nonché nell’art. 8), in cui trova riconoscimento la protezione dei dati personali; d) diritto alla continuità psicologia, inteso a preservare l’identità personale dell’individuo e la continuità mentale quale non ingerenza da parte di alterazioni esterne non desiderate esposte da terzi tramite neurotecnologie.

Lo stesso Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, ha recentemente affermato che è emergente l’esigenza di garantire una effettiva difesa di quel foro interno dalla cui libera formazione dipende ogni altra libertà, rispetto a tale nuova tipologia di rischi, attraverso neurodiritti volti a coniugare l’innovazione e la dignità della persona.

Difatti, ha evidenziato che “ogniqualvolta la scienza amplia la sfera della possibilità, sorge il problema del limite di sostenibilità etica, giuridica, sociale, dell’innovazione. (…) Siamo di fronte ad una nuova antropologia, che esige una più effettiva difesa della dignità dal rischio di un riduzionismo (non semplicemente biologico, ma) neurologico, capace di annullare conquiste di libertà ormai talmente consolidate da essere ritenute di fatto acquisite”.

Ciò detto, in concreto, occorre chiedersi se sia possibile configurare una tutela tenuto conto della normativa vigente ed in che modo attuarla.

Un primo esempio normativo si trova in Cile, dove lo scorso autunno è stata approvata una legge che introduce nella Carta costituzionale la qualifica dell’identità mentale come un diritto non manipolabile da agenti esterni di natura tecnologica, con ciò elevando i neurodiritti allo stesso livello di tutti gli altri diritti fondamentali. Quello che la legge propone è di trattare i dati neurali come una speciale informazione intimamente correlata a chi siamo e che definisce la nostra identità; pertanto, tali dati vanno salvaguardati e bisogna delimitare le modalità di analisi e modifica degli stessi.

In Italia, di questa tematica ancora se ne parla poco.

In primis, nel nostro sistema normativo vigente sarebbe necessario individuare una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela, nella forma del diritto ovvero dell’interesse legittimo, così come previsto al co. 1 dell’art. 24 Cost.

Invero, si potrebbe ritenere che un riconoscimento della sussistenza di un diritto alla tutela dei neurodiritti sia desumibile dal contenuto dell’art. 9 del GDPR, che vieta espressamente di trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, biometrici, intesi ad identificare in un modo univoco una persona fisica, ovvero dati sulla salute o vita/orientamento sessuale di un individuo.

I dati neurali andrebbero dunque individuati tra i cd. dati particolari, ciò in forza di una interpretazione estensiva della natura del concetto di dato particolare stesso; secondo questa impostazione, si potrebbe riconoscere una tutela dei neurodiritti intesi quali diritto all’integrità mentale e digitale di una persona fisica e tutela della loro libertà rispetto ad ingerenze e/o usi impropri o non autorizzati dei medesimi.

In conclusione, in questo quadro, di cui abbiamo delineato la cornice ma dalle trame ben più ampie e variegate, è opportuno acquisire la consapevolezza dell’emergenza di questa categoria di diritti e consequenzialmente della necessità, in un’ottica de iure condendo, non più contemplare, ma affrontare in modo concreto e multidisciplinare la necessità di costruire solide basi normative e linee guida internazionali a loro tutela.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott.ssa Anna Bellegante

Nel 2018 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Verona con una tesi in fondamenti e modelli del diritto della vendita dal titolo: "La donazione di cosa altrui: criticità nell'ordinamento vigente e retrospettive nel diritto romano classico". Ho svolto la pratica forense e collaborato con studi legali specializzati in diritto civile, in particolare In materia di compravendita, locazioni, codice dei consumatori, diritto fallimentare. Successivamente, ho intrapreso la carriera di consulente legale aziendale, in materia di contratti d'impresa.

Articoli inerenti