Niente assegno divorzile se la moglie è più ricca del marito

Niente assegno divorzile se la moglie è più ricca del marito

La sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile del 31 dicembre 2021 n. 42145 affronta  e risolve una questione delicata in materia di assegno divorzile.

Nel caso di specie, una coppia divorzia e in sede di appello viene revocato l’assegno divorzile, che era stato riconosciuto alla moglie in primo grado, in quanto la donna proviene da una famiglia agiata.

La Suprema Corte di Cassazione ha revocato l’assegno divorzile di 300 euro mensili attribuito alla donna alla luce della ritenuta autosufficienza economica di quest’ultima, la quale è titolare di una laurea in giurisprudenza che, ove messa a frutto, può assicurare un reddito adeguato e, inoltre, beneficia del godimento di redditi derivanti dalla titolarità di importanti cespiti mobiliari ed immobiliari.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile. [1]

La condizione economica della donna non è peggiorata a causa del divorzio in quanto la sua condizione è sempre stata più solida rispetto a quella del marito fin dall’inizio della vita matrimoniale grazie ad una consistente posizione reddituale della famiglia di origine della donna.

La Corte di merito ha, quindi, escluso uno squilibrio economico patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio, non ha determinato un impoverimento, al venir meno del vincolo coniugale, della ex moglie che godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell’agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorando.

La Suprema Corte di Cassazione, ha, quindi, ribadito che la donna, proprietaria di diverse unità immobiliari, del titolo di avvocato e a cui è stata anche assegnata la casa coniugale, non ha diritto all’assegno di divorzio perché può sempre mettere a frutto il titolo conseguito e comunque gode di redditi che le garantiscono l’autosufficienza economica. [2]

In conclusione, la donna, avendo alle spalle una famiglia agiata e una laurea spendibile nel mercato del lavoro, non può pretendere, a seguito del divorzio, l’assegno divorzile dall’ex marito.

 

 

 

 

 


[1] Cass., S.U., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass., sez. I , 11 dicembre 2019, n. 32398; Cass., sez. I, Ord., 5 maggio 2021, n. 11796;
[2] Cass, sez. I, 31 dicembre 2021, n. 42145

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