Niente mantenimento al figlio che non vuole trovare lavoro: ci sono gli aiuti sociali

Niente mantenimento al figlio che non vuole trovare lavoro: ci sono gli aiuti sociali

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 38366/2021 offre lo spunto per trattare la questione  di diritto relativa al mantenimento del figlio maggiorenne.

Nel caso in esame, la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva ridotto l’importo del mantenimento per la figlia maggiorenne e non autosufficiente, convivente con la madre, a 300 euro al mese, a cui si aggiunge il 50% delle spese straordinarie. La Corte rilevava l’assenza di redditi adeguati in grado di consentire alla stessa di provvedere ai propri bisogni e chiariva che spetta al genitore che si oppone al mantenimento del figlio maggiorenne dimostrare che è autonomo economicamente o che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende dal suo atteggiamento d’inerzia o da rifiuto ingiustificati di offerte lavorative, alla luce delle sue aspirazioni e del suo percorso di formazione.

L’art. 337-septies, comma 1, c.c., in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e relativi ai figli nati fuori del matrimonio, dispone che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

L’ordinamento giuridico stabilisce, quindi, che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche se maggiorenni, finché non autosufficienti economicamente: l’obbligazione di mantenimento non cessa pertanto, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età.

Il limite al diritto al mantenimento per il figlio è in genere individuato nell’inizio di attività lavorativa, che dimostri il raggiungimento di una adeguata capacità reddituale, con la conseguenza che l’eventuale successiva perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

L’obbligo di mantenimento può tuttavia venir meno anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia colpevolmente tratto profitto.

La condotta colpevole del figlio maggiorenne può configurarsi in vari modi, e va valutata caso per caso. La giurisprudenza ha escluso il suo diritto al mantenimento qualora egli, per esempio, mantenga uno stile di vita sregolato ovvero insista in una inconcludente ricerca di lavoro protratta all’infinito ovvero frequenti l’università senza profitto ovvero abbia volontariamente rifiutato possibili occasioni di lavoro.

Invece, non sussiste la colpa del figlio maggiorenne e va riconosciuto il suo diritto al mantenimento quando: abbia rifiutato un’offerta di lavoro a tempo determinato per la necessità di completare all’estero un prestigioso percorso postuniversitario ovvero quando ancora studente, inserito nell’azienda del padre con cui ha un rapporto conflittuale, abbia deciso di non proseguire oppure quando ventenne, abbia lasciato l’abitazione della madre per una forte conflittualità con quest’ultima e, poiché ancora studente, abbia richiesto il mantenimento.

L’onere di provare il raggiungimento dell’indipendenza economica o del colpevole mancato raggiungimento dei figli è a carico del genitore obbligato.

Il genitore, quindi, è tenuto a provare che il figlio sia divenuto autosufficiente economicamente, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente in quanto, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Spetta al figlio maggiorenne che richieda il mantenimento dimostrare non solo la mancanza di indipendenza economica ma che, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

La giurisprudenza di legittimità ha espresso molteplici principi in materia.

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori. [1]

Inoltre, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. [2]

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che se il figlio maggiorenne non ha reperito un’occupazione stabile, che gli consente di essere economicamente indipendente, spendendo il titolo professionale conseguito, non è al mantenimento dei genitori che costui deve aspirare per soddisfare le sue necessità e garantirsi una vita dignitosa. Costui ha infatti a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito, fermo restando l’obbligo alimentare da azionare in ambito familiare per soddisfare le primarie necessità di vita. [3]

La Corte di appello, però, nel decidere non ha rispettato i suddetti principi. Essa infatti ha disposto a carico del padre pensionato l’obbligo di corrispondere alla figlia un assegno mensile di 300 euro, anche se la stessa, all’epoca dell’appello, aveva 35 anni ed era in possesso del titolo di estetista. Il giudice dell’impugnazione ha, quindi, errato nel non accertare se la stessa si fosse attivata nella ricerca di un’occupazione, senza riuscirvi, obbligando così il padre a dimostrare il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia.

 

 

 

 


[1] Cass., sez. I,  14 dicembre 2018, n. 32529 – Cass., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17380
[2] Cass., sez. I,  13 ottobre 2021, n. 27904;
[3] Cass., sez. I, Ord., 3 dicembre 2021, n. 38366

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott.ssa abilitata all'esercizio della professione forense Alessandra Paglione

Articoli inerenti