No al risarcimento danni per la tardiva iscrizione a ruolo

No al risarcimento danni per la tardiva iscrizione a ruolo

Commento alla Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 897/2017

Con atto di citazione in appello una società proponeva gravame nei confronti della sentenza che in primo grado le aveva negato il risarcimento dei danni nei confronti del legale che l’aveva patrocinata nell’ambito di un giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo: secondo l’appellante, il professionista – a causa della tardiva iscrizione a ruolo del procedimento – l’avrebbe fatto soccombere, sebbene le argomentazioni di merito fossero legittime; la difesa del convenuto, da par suo, ha chiesto il rigetto dell’appello per sua totale inammissibilità poiché la prodromica sentenza di conferma dell’ingiunzione non era stata tempestivamente appellata.

La Corte territoriale torinese, sposando le tesi difensive, ha ritenuto l’appello infondato partendo dal sostanziale ragionamento secondo cui la costituzione in giudizio riproduce un fondamentale atto di parte rappresentativo dell’impulso processuale attraverso cui ci si legittima davanti al Giudice rendendosi formalmente presente nel giudizio: in altre parole il termine di costituzione dell’attore è senza dubbio posto a tutela dell’esercizio di difesa del convenuto il quale ha diritto di conoscere le intenzioni dell’attore e può presumere la sua volontà di non dare impulso al processo ove non costituito nel termine assegnatogli dalla legge; detta presunzione, però, non è assoluta e la tardiva conoscenza della volontà dell’attore di iniziare il processo in seguito della sua tardiva costituzione, può anche non arrecare un concreto pregiudizio al diritto di difesa del convenuto, laddove – come nel caso di specie – quest’ultimo si difenda nel merito rendendo così manifesta ed evidente l’assenza del pregiudizio.

Ed infatti la costituzione di entrambe le parti e lo svolgimento di difese nel merito da parte della convenuta consentono senz’ombra di dubbio di ritenere che anch’essa abbia espresso la volontà di coltivare la causa non potendosi quindi invocare l’applicazione degli art.li 171 e 307 c.p.c. sull’estinzione del processo per inattività delle parti: su questa linea sono richiamate Cass. Civ. n. 7855/94, Cass. Civ. 9730/2000 e Cass. Civ. 12738/2004.

Nel giudizio di opposizione al d.i., nonostante la proposizione dell’eccezione di tardività della costituzione attorea, la convenuta aveva infatti svolto compiute ed esaustive difese anche nel merito con deduzione di prove orali e finanche la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo soggetto: per i giudici di secondo grado tali domande sono l’evidente fenomeno dell’assenza di pregiudizio conseguente alla tardiva costituzione dell’attore e pertanto, nel prodromico giudizio d’opposizione, era stata erroneamente respinta la domanda e altrettanto erroneamente era stato confermata l’ingiunzione.

Ma tale accertamento ben si sarebbe potuto evidenziare tramite la proposizione di gravame nei confronti di quella sentenza motivando sull’inesatta applicazione delle norme sull’estinzione del processo a prescindere dalla colpevolezza o meno del comportamento processuale dell’attore opponente (Tribunale di Udine 3.1.1.2010, Cass. Civ. 19246/10) non già proponendo un ulteriore giudizio di risarcimento per il patito presunto errore professionale con la conseguente conferma della sentenza di primo grado del giudizio relativo alla richiesta del risarcimento dei danni, la condanna alle spese di lite nonchè al doppio del contributo unificato come da D.P.R. 115/02.


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