Nessun addebito alla moglie se il tradimento è successivo alla crisi matrimoniale
La vicenda trae origine da un procedimento per separazione personale dei coniugi nel quale, il Tribunale di Sassari, disponeva l’affidamento esclusivo del figlio della coppia alla moglie, ponendo a carico del marito un assegno mensile per il mantenimento della moglie, oltre al mantenimento del figlio.
Il Tribunale, respingeva invece la domanda di addebito, spiegata nei confronti della moglie, per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
L’uomo impugna la sentenza dinnanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, la quale, riteneva fondata la sola domanda relativa all’affido esclusivo del figlio minore alla madre, ritenendo che i rapporti conflittuali tra i coniugi, oltre a non ostare al regime dell’affido condiviso, non intaccavano la volontà del figlio a voler mantenere un saldo legame con il padre.
Il marito, proponeva ricorso per Cassazione, avverso tale sentenza, mediante un unico motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione degli artt. 143-151 c.c. e 184-345 c.p.c., lamentando nello specifico che la mancata ammissione di prova testimoniale, dedotta nel primo grado, non avesse consentito un accertamento concreto e reale della crisi coniugale e delle cause della stessa, incidendo quindi anche sull’addebitabilità della separazione. Veniva altresì contestato il rilievo probatorio attribuito alle dichiarazioni dei Servizi Sociali, contenute nella relazione dagli stessi depositata, ove si riferiva di una crisi coniugale precedente che aveva indotto i coniugi a continuare a convivere sebbene in presenza di una profonda ed altissima conflittualità e consapevoli di aver discusso della possibilità concreta di separarsi.
La moglie si difende, nel giudizio di Cassazione, con contro ricorso incidentale, deducendo l’errata scelta di affidare congiuntamente il figlio a entrambi i genitori, nonostante il comportamento del padre che aveva omesso per lunghi periodi di corrispondere qualsiasi contributo al mantenimento del figlio e aveva esercitato in maniera discontinua e inadeguata il suo diritto di visita.
La Corte Suprema di Cassazione, alla luce della propria consolidata giurisprudenza, ed in osservanza dei principi che orientano ormai ogni decisione in materia familiare, conferma il proprio orientamento statuendo che la persistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione e, relativamente all’affido del figlio minore precisa ancora una volta che il conflitto tra i coniugi non può essere di per sé solo idoneo ad escludere l’affidamento condiviso che il Legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1715, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Tuttavia la pronuncia in commento offre numerosi spunti di analisi e di riflessione relativamente a due profili: l’uno attinente il tema dell’addebito e della crisi coniugale, l’altro l’affidamento dei figli minori.
In merito al primo profilo, nella pronuncia in commento, la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso poiché fondato sulla riproposizione della richiesta di prova testimoniale già presentata e non ammessa in appello avente ad oggetto la prova di una relazione extraconiugale della moglie avvenuta in epoca precedente al matrimonio, evidenzia un aspetto interessante.
Infatti, l’infedeltà non risulta determinante ai fini dell’addebito, se connessa all’esistenza di una crisi della coppia più risalente rispetto al momento in cui si era deciso, pur avendone discusso, di non dar seguito al procedimento di separazione, continuando a vivere insieme sebbene in un clima di conflitto.
La Corte sul punto richiama la propria giurisprudenza, la quale afferma che l’esistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, rende irrilevante la successiva inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito.
Sarebbe stata necessaria una prova, volta a smentire le dichiarazioni dello stesso ricorrente circa la crisi che, già dal 2007, aveva costretto i coniugi a discutere della separazione.
Correttamente la Corte territoriale, secondo la Cassazione, ha ritenuto che la crisi del matrimonio sia piuttosto da addebitare a un’incompatibilità caratteriale dei coniugi che nel tempo ha reso irreversibile la rottura del rapporto.
Tale valutazione di merito, che non è sindacabile nel giudizio di legittimità, è comunque coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto rende irrilevante la successiva violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 16859/2015).
Circa l’affidamento condiviso del figlio dei coniugi invece, sulla base delle osservazioni compiute dai Servizi sociali, la Corte di Cagliari ha accertato che l’affido condiviso corrisponde maggiormente all’esigenza del figlio di intrattenere una relazione significativa e paritaria con entrambi i genitori.
Il comportamento inadempiente agli obblighi di mantenimento da parte del padre e la contestazione della madre sulle modalità di esercizio del diritto di visita, non sono stati ritenuti elementi rilevanti e decisivi ai fini della modifica del regime di affidamento, nell’interesse del minore.
E’ stata in definitiva correttamente applicata la regola secondo cui all’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo se la sua applicazione risulta “pregiudizievole per l’interesse del minore”.
La conflittualità fra i coniugi non può essere, di per sé, causa di esclusione dell’affidamento condiviso.
Nella giurisprudenza di legittimità è infatti costante, l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) rappresenta il regime ordinario di affidamento che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso caratterizza i procedimenti di separazione.
Si può derogare alla regola solo se tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, e per il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico.
In queste situazioni la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere puntualmente motivata non solo riguardo al danno potenzialmente arrecato ai figli, ma anche alla capacità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o sulla manifesta carenza dell’altro genitore (Cfr. Cass. Civ. n. 1777/2012 e Cass. Civ. n. 27/2017).
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