No all’aggravante della destrezza se il detentore era distratto
Cass. Pen., Sez. Un., 27/04/2017, (ud. 27/04/2017, dep. 12/07/2017), n. 34090
Sommario: 1. La Massima – 2. La vicenda giuridica – 3. Il quesito rivolto alle Sezioni Unite – 4. Le argomentazioni addotte in sentenza.
LA MASSIMA
La Cassazione penale a Sezioni Unite, con la sentenza n. 34090 del 27 aprile 2017 (depositata il 12 luglio 2017), in tema di furto aggravato dall’aver agito con destrezza, afferma il seguente principio di diritto affinché la stessa possa dirsi integrata: “si richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso”.
Ne consegue l’insussistenza della stessa nei casi di “furto commesso dal soggetto che si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa”.
LA VICENDA GIURIDICA
La massima innanzi riportata trova la sua genesi nel fatto di reato di furto perpetrato da un soggetto il quale, all’interno di un esercizio commerciale, prelevava un computer portatile in un momento di distrazione del titolare nonché degli altri clienti; lo stesso veniva individuato dal sistema di sorveglianza il quale lo ritraeva nell’atto di scollegare i cavi del dispositivo, collocarlo nella propria borsa e allontanarsi ponendo in essere gesti rapidi e circospetti.
L’autore del delitto veniva tratto a giudizio con l’accusa di furto aggravato dall’aver commesso il fatto con destrezza ex art. 625, comma primo, n. 4 c.p.
Il prevenuto chiedeva al Tribunale penale di Torino di essere giudicato con rito abbreviato, durante il quale ammetteva la propria responsabilità e veniva condannato alla pena di giustizia.
Parimenti la Corte di Appello di Torino confermava quanto statuito in primo grado.
Il difensore dell’imputato propone ricorso per Cassazione adducendo quale unico motivo di gravame l’insussistenza della circostanza aggravante de qua sulla base dell’essersi limitato ad approfittare della distrazione del proprietario del bene; distrazione, peraltro, che l’imputato non si era premurato di creare.
IL QUESITO RIVOLTO ALLE SEZIONI UNITE
Stante l’esistenza di contrasti interpretativi in seno alla definizione del concetto di “destrezza”, la Quarta Sezione penale, investita del gravame, ha ritenuto opportuno rimettere la questione alla Sezioni Unite, sottoponendo il seguente quesito:
“Se nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625, comma primo, n. 4, c.p., sia configurabile quanto il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa”.
Il propendere in senso positivo piuttosto che negativo ha dei precipitati applicativi di non poco conto. In primis in ordine alla procedibilità, a querela di parte in caso di furto semplice, d’ufficio nelle fattispecie ex art. 625 c.p.; alla pena, stante l’inasprimento della stessa nelle ipotesi aggravate come da ultimo introdotte dalla L. n. 103 del 2017 e, infine, alla possibilità di riconoscere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
LE ARGOMENTAZIONI ADDOTTE IN SENTENZA
Il Supremo consesso di legittimità riporta, in prima battuta, i due indirizzi interpretativi sviluppatisi nel tempo: il primo, più risalente, riconosce l’aggravante in esame ogniqualvolta l’agente colga l’occasione favorente la realizzazione dell’impossessamento riconducendo anche la circostanza in cui il detentore perda, anche solo momentaneamente, il controllo sul bene, non ponendo l’accento sull’impiego di doti eccezionali nel porre in essere la sottrazione (ex multis Cass. Pen., Sez. V, n. 3807 del 16 giugno 2016; Cass. Pen., Sez. V, n. 20954 del 18 febbraio 2015). Per il secondo indirizzo interpretativo, invece, è indispensabile l’abilità esecutiva ovvero la scaltrezza nell’elusione del controllo da parte della persona offesa così da escludere la destrezza nei casi di mera distrazione del detentore del bene.
E’ al secondo indirizzo giurisprudenziale che le Sezioni Unite accordano rilievo, preoccupandosi di delineare il concetto di destrezza a fronte sia dell’elasticità del concetto sia dell’assenza di qualsivoglia indicazione da parte dell’art. 625, comma primo, n. 4 c.p.
Partendo dal concetto di furto commesso con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico del Codice Zanardelli, passando per il mantenimento della destrezza quale aggravante del furto seppur priva del requisito personale e spaziale nel Codice Rocco, si passa ad esaminare il concetto di destrezza sulla base del linguaggio comune.
Essa viene intesa come accortezza, rapidità, agilità e prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualità psichica del saper superare le difficoltà e raggiungere l’obiettivo prefissatosi. Applicando tali nozioni al contesto giuridico, e al furto in particolare, Dottrina e Giurisprudenza definiscono il furto con destrezza come comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta integrato da un quid pluris di abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico, ovvero di avvedutezza e scaltrezza, intese come doti intellettive, tali da impedire la sorveglianza da parte del detentore rendendo la condotta più efficace e insidiosa.
Esaminando la suddetta definizione appare indispensabile, affinché possa contestarsi l’aggravante de qua, la compresenza dei requisiti di abilità del soggetto agente, la quale non deve, comunque, connotarsi del carattere di eccezionalità o straordinarietà, e della sorveglianza da parte della persona offesa sul bene, come peraltro affermato in pronunce pregresse le quali hanno riconosciuto la destrezza nei casi in cui, al fine di allentare ovvero neutralizzare la sorveglianza, sia stata provocata, ad hoc, una condizione favorevole da parte dell’autore del reato.
Inoltre, appare opportuno evidenziare l’irrilevanza assegnata all’effettivo e concreto risultato appropriativo della res. Non si nega l’esistenza della circostanza in disamina nei casi in cui la vittima del reato, nonostante l’abilità posta in essere, abbia percezione della condotta criminosa in itinere potendosi configurare la forma tentata del furto aggravato.
Diversamente opinando non vi sarebbe nulla in più rispetto alla semplice fattispecie di furto in quanto come si afferma nella sentenza in commento “il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova […] attuato in un momento di altrui disattenzione, che offre l’occasione favorevole all’apprensione per la possibilità di avvicinamento e di asportazione nella mancata e diretta percezione da parte del possessore, non in grado di interdire l’azione perché altrimenti impegnato o assente, non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto”.
Risulta di tutta evidenza, ai fini della contestazione della fattispecie circostanziata, la necessità che il fatto di reato presenti una modalità di attuazione caratterizzata da un’incrementata capacità di ledere il bene protetto; a titolo esemplificativo, si consideri l’aggravante prevista dall’art. 625, comma primo, n. 6 ossia il furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande per la quale si assegna rilievo, alla situazione di affollamento, estraneità del luogo e confusione che un viaggio ovvero uno spostamento dalla abituale dimora possa ingenerare. Ne deriva che il detentore del bene sia portato a ridurre il normale grado di sorveglianza sulla res, al punto da agevolare l’attività delittuosa la quale avrà un trattamento sanzionatorio più severo.
In ultimo gli Ermellini si soffermano sul rapporto intercorrente tra principio di offensività e le circostanze di reato – elementi accidentali che si aggiungono al fatto di reato tipico, accrescendone il disvalore e per questo soggette a pene più elevate – rapportato al caso di specie ossia quello di un soggetto che si appropria di un bene nel momento in cui la gente intorno a sé è distratta, riponendolo semplicemente nella propria borsa.
Sostengono i Giudici: ”Se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore o dell’abbandono incustodito del bene, anche per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria”.
CONCLUSIONI
Sulla base delle considerazioni svolte e applicate al caso specifico, non ravvisandosi la commissione del reato di furto aggravato dalla destrezza così come contestato nel capo di imputazione bensì la fattispecie di furto semplice la quale richiede formale querela, comunque non proposta in illo tempore, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l’aggravante della destrezza, l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.
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Avv. Marilda Immacolata Croce
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