Nomina giudiziale dell’amministratore di condominio: da quali liste attinge il tribunale?

Nomina giudiziale dell’amministratore di condominio: da quali liste attinge il tribunale?

Oltre all’assemblea, ciascun condòmino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per richiedere la nomina di un amministratore condominiale, quando manca del tutto un amministratore e vi sono i presupposti previsti dalla legge per l’obbligatorietà della nomina di un amministratore di condominio (ossia quando i condòmini sono più di 8) oppure per richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore attuale e contestualmente una nuova nomina.

La legge 220/2012 ha introdotto la possibilità anche per l’amministratore dimissionario di potersi rivolgere all’Autorità Giudiziaria per la nomina di un amministratore giudiziario. Si pensi ad esempio al caso dell’amministratore che avendo rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili ed avendo invitato più volte l’assemblea a nominare un nuovo amministratore, quest’ultima non vi provvede per qualsivoglia motivo.

Il procedimento per la nomina/revoca giudiziale si svolge in camera di consiglio presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente ove è ubicato il condominio e sarà necessaria la  verifica di alcuni elementi: a)che i condòmini siano più di 8 (da nove in su), b)che sia stato esperito invano il tentativo da parte dell’assemblea di nominare un amministratore oppure verificare le gravi irregolarità o le altre ipotesi di revoca previste dalla L.220/2012.

Il ricorso, da presentare in carta semplice o secondo moduli predisposti dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, deve contenere, oltre l’istanza di nomina, anche la richiesta di fissazione di un’udienza per la decisione. Inoltre sarà necessario allegare al ricorso il verbale/i verbali dell’assemblea da cui risulta la mancata nomina. A questo punto il Giudice fissa con decreto l’udienza ed il ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto agli altri condomini non ricorrenti, entro il termine stabilito dal Giudice.

In tal modo il Tribunale, in camera di consiglio, si sostituisce alla volontà assembleare, rimasta inerte, nominando un amministratore giudiziario. Dal momento della nomina, l’amministratore giudiziario ha tutti i poteri, i doveri e responsabilità di un amministratore condominiale nominato in seno all’assemblea; cambio solo l’organo di nomina, che non è più l’assemblea dei condòmini, bensì l’Autorità Giudiziaria.

Ci si domanda, tuttavia, come avvengano le nomine giudiziali da parte del Tribunale per i ricorsi ex art. 1129 c.c. (nomina e revoca dell’amministratore) ma anche per i ricorsi ex art. 1105 c.c. (ossia quelli per la nomina del c.d. amministratore ad acta ossia, per citare il classico caso di scuola, quando l’assemblea non assume le determinazioni per la tutela della cosa comune, si pensi ad esempio a continue assemblee andate deserte per non deliberare costosi e necessari lavori straordinari).

Ebbene, ci si domanda se i requisiti indicati nell’art. 71 bis delle disp. att. c.c. (onorabilità e di formazione) fondamentali per la nomina dell’amministratore di condominio in assemblea, devono essere posseduti anche dagli amministratori condominiali nominati dal Tribunale. Ovviamente la risposta è decisamente positiva, in quanto altrimenti il Tribunale stesso rischierebbe di effettuare delle nomine viziate perché prive dei requisiti essenziali previsti dalla legge.

Proprio a seguito dei requisiti espressi dall’art. 71 bis delle disp. att. c.c introdotto appunto dalla L. 220/2012, molti Tribunali si sono adeguati ed hanno previsto presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione degli elenchi o “messe a disposizione”, in cui possono essere inseriti i professionisti che in possesso dei requisiti previsti dalla legge, si mettono a disposizione dell’Autorità per le nomine derivanti dai ricorsi ex art. 1129 c.c. e 1105 c.c.

Da una semplice ricerca sul sito del Ministero della Giustizia, ad oggi si è constatato che  il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,  il Tribunale di Crotone –Tribunale di Milano –  Tribunale di Torino – Tribunale di Verona – Tribunale di Taranto – Tribunale di Foggia – Tribunale di Trento – Tribunale di Cagliari – Tribunale di Aosta – Tribunale di Palermo – Tribunale di Padova – Tribunale di Lecco – Tribunale di Bolzano – Tribunale della Spezia – Tribunale di Perugia – Tribunale di Cassino – Tribunale di Locri si sono dotati di detti elenchi/messe a disposizione, inserendo i professionisti in possesso dei requisiti ex art. 71 bis delle disp. att. c.c.  nella sezione della Volontaria Giurisdizione in categoria “Varie” o anche dei periti e ctu, di “Esperti” con apposita specializzazione di “amministratori di condominio” o di “amministrazione di immobili in condominio” o ancora “amministrazione stabili”.

Ricordiamo che agli amministratori di condominio ancora non è stato riconosciuto un albo, ma visto che numerosi professionisti ricevono nomine giudiziali come amministratori di condominio per i ricorsi ex art. 1129 c.c. e 1105 e che è intervenuta una specifica legge in materia, seguita dal DM 140/2014, che disciplina con precisione i requisiti per l’esercizio della professione e per la continuazione  della stessa, appare davvero opportuno che gli uffici di Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale si dotino di un elenco dal quale poter scegliere e nominare il professionista, con i requisiti ex art. 71 bis delle disp. att. c.c., senza incorrere nel rischio di nomine affette da nullità ab origine.

Tra l’altro, non vi sono categorie di professionisti che hanno accesso facilitato per la professione di amministratore di condominio atteso che è necessario rispettare i requisiti previsti dall’art. 71 bis delle disp. att. c.c. Pertanto l’iscrizione ad un qualsiasi albo ad esempio di avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri e così via non equivale a legittimare il professionista che vuole svolgere la professione di amministratore condominiale e quindi, il commercialista, l’avvocato che vorrà svolgere detta professione dovrà certificare oltre ai requisiti di onorabilità anche il possesso di un corso di formazione iniziale di 72h e la formazione continua di aggiornamento di 15 h annue oppure documentare di aver svolto l’attività di amministratore di condominio nei tre anni antecedenti il 18 giugno 2013 data di entrata in vigore della riforma.

Ciò significa, che la predisposizione di detti elenchi presso gli uffici della Volontaria Giurisdizione di ogni Tribunale, consentirà a chiunque sia in possesso dei requisiti ex art. 71 bis delle disp. att. c.c. di potersi iscrivere nelle liste degli esperti in modo da ricevere incarichi di amministrazione condominiale su nomina giudiziale ed il Tribunale eviterà di certo di compiere possibili errori nominando ad esempio professionisti che, invece, sono privi dei suddetti requisiti.

Avv. Giuliana Bartiromo

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