Non è da considerarsi depenalizzato il reato di guida senza patente in caso di condotta recidiva nel biennio

Non è da considerarsi depenalizzato il reato di guida senza patente in caso di condotta recidiva nel biennio

Sommario: 1. Guida senza patente: semplice illecito amministrativo? – 2. Violazione della norma: conseguenze attese in sede amministrativa – 3. Violazione della norma: conseguenze attese in sede penale – 4. Questione di legittimità: La decisione della Suprema Corte (Cass. Pen. IV Sez. Sent. del 06.06.2023 n. 23977) – 5. Conclusioni

 

1. Guida senza patente: semplice illecito amministrativo? 

Disciplinata come illecito penale all’art.116 c.d.s., la fattispecie in trattazione è stata assimilata, a seguito della sua depenalizzazione con l’entrata in vigore del il 6 febbraio 2016 del D.Lgs n.8 art.1 approvato il 15 gennaio 2016, agli illeciti di carattere amministrativo.

La depenalizzazione, consuetudinariamente, consiste nella trasfusione delle funzioni repressive caratterizzanti la norma penale (Imperativa, Valutativa e Statuale) nella sua applicabilità in illeciti amministrativi o civili, assoggettandoli pertanto a sanzioni pecuniarie e non penali.

Tuttavia, nonostante ciò, la norma de quo non ha ex toto cessato di produrre effetti anche in ambito penale, seppur in modo circostanziato e soggiacente all’assunzione di determinate condotte.

2. Violazione della norma: conseguenze attese in sede amministrativa

Al suo I comma, la norma oggetto di trattazione statuisce in seguente principio di diritto: Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis”. 

Appare ovvio quindi che il conseguimento di un titolo abilitativo, quale la patente di guida (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE), sia presupposto fondamentale al fine di non cadere in quanto statuito al suo comma IVX : “Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592.oppure di quanto al comma XV, che punisce severamente “Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro”(entro 60 gg € 5.000,00 – pagamento entro 5 gg € 3.500,00 – pagamento oltre 60 gg. € 15.000,00) e relativa sanzione accessoria prevista dal comma XVII “del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.”

Oltre quanto detto, la guida senza patente non è l’unico presupposto per l’integrazione del fatto illecito; ulteriore è la guida con revoca da parte del prefetto o della Motorizzazione civile ed il mancato rinnovo dello stesso a causa dell’inidoneità permanente alla guida per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti, circostanza solitamente appurata dalla commissione medica locale e che riflette quella violazione commessa dal soggetto che si pone alla guida del veicolo malgrado l’esito negativo della visita medica (anche se in assenza di una formale disposizione di revoca).

A tal proposito risulta pregnante richiamare il D.Lgs del 18 Aprile 2011 n. 59 e le successive modificazioni ed implementazioni che traccia, esaustivamente, le linee guida per l’esclusione della: “possibilità di conferma della idoneità alla conduzione di veicoli a motore.”

Inoltre, è perseguibile anche la condotta del soggetto che, seppur in possesso di altro titolo abilitativo, ne faccia un uso inadeguato, mettendosi alla guida di veicoli per il quale accesso è prevista la consecuzione di un titolo diverso da quello conseguito. 

Pura espressione di tale concetto la si rileva nel comma XV-bis che esplicita e sanziona: “Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021 a € 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

In aggiunta il comma XVI precisa: “Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634” con relativa sanzione accessoria  di cui al comma XVIII :”Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Ovviamente tutto quanto finora detto definisce la condotta del soggetto che si pone alla guida senza aver mai conseguito alcun titolo abilitativo, con titolo diverso, revocato o che non soddisfi i requisiti per l’idoneità, altresì in caso di dimenticanza dello stesso si fa riferimento a quanto previsto dal comma VII dall’art. 180 c.d.s modificato dal D.L .121 del 10 novembre 2021, ai sensi del quale “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102.” E comma VIII :“Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice è, soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731…”. 

In caso di smarrimento della patente di guida, il titolare ha l’obbligo di presentarsi agli organi di Polizia entro 48 h per sporgere la denuncia di smarrimento (Se la denuncia è stata presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia) altresì, dovrà poi fare richiesta di una nuova patente e a quel punto l’ufficio fornirà al predetto un permesso di circolazione della durata di 90 gg con il quale potrà continuare a guidare senza incorrere in sanzioni. 

Entro 45 gg dal deposito dell’istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà la nuova patente.

Ultima è la guida con patente sospesa di cui all’art. 218 c.d.s ed in particolare al suo VI comma si punisce la condotta di: “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita’ della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso e’ stato concesso, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.”

3. Violazione della norma: conseguenze attese in sede penale

Dopo la suddetta dissertazione volta all’analisi dell’assetto sanzionatorio amministrativo dell’art. 116 c.d.s e dei relativi rapporti “comunicativi” tra commi, risulta significativo comprendere come anche l’assetto penale giochi un ruolo centrale e per nulla sottovalutatile o scindibile dalla norma stessa. Si configura altresì un’autonoma fattispecie di reato ben più grave nell’ipotesi in cui si manifesti, recidivante nel biennio, la condotta tipica dell’illecito de quo (guida senza patente).

Tale fattispecie è punita con l’arresto fino a un anno, o seguendo le disposizioni dell’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011 in caso di individuo sottoposto a misura di prevenzione, con l’arresto da sei mesi a tre anni.

4. Questione di legittimità: La decisione della Suprema Corte (Cass. Pen. IV Sez. Sent. del 06.06.2023 n. 23977)

Il Tribunale di Bolzano assolveva Tizio dal reato di guida senza patente perché: “il fatto non costituisce reato”, essendo intervenuta la depenalizzazione della fattispecie contestata.

All’imputato era contestata la contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 116, comma 15, per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita. Peraltro, nell’imputazione si precisava come il ricorrente fosse incorso nella stessa violazione in epoca precedente.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata della Corte d’Appello, deducendo come il giudice di merito fosse incorso in una palese violazione di legge per i seguenti motivi:

– a carico dell’imputato era stato elevato, nel 2016 verbale di contestazione di violazione amministrativa di guida senza patente, violazione accertata in via definitiva essendo decorsi i termini di impugnazione previsti ex lege;

– la fattispecie di cui all’articolo 116 C.d.S., nell’ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio, non risulta essere stata depenalizzata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1; in tali casi si configura una fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva e’ elemento costitutivo.

La Cassazione, tuttavia, pur dichiarando inammissibile il ricorso, riteneva fondata la doglianza osservando quanto segue:

– più volte è stato ribadito che la guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non e’ stata depenalizzata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, articolo 1 configurandosi come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo;

– ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito si e’ precisato come il Decreto Legislativo 5 gennaio 2016, n. 8, articolo 5 nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.

5. Conclusioni

La decisione della Suprema Corte chiarifica, ulteriormente, gli aspetti essenziali ai fini della configurazione della fattispecie penalmente sussumibile nell’ipotesi di “recidiva nel biennio”.

A parere dello scrivente, seppur la depenalizzazione dell’art.116 c.d.s faccia parte di una palese “pulizia legislativa” finalizzata a snellire il corpus del sistema sanzionatorio penale e quindi dei carichi giudiziari favorendo l’economicità processuale, la veemenza tipica di questo pare restare legata alla norma in modo indissolubile, simbiotico, in silente attesa che si manifestino le condizioni giuste per poterle dare impeto e reprimere condotte più gravi e di maggior allarmo sociale.

A tal proposito, la natura deflativa della norma ha creato inizialmente non pochi malumori ed è stata oggetto di numerosi dibattiti. In particolare, si contestava la ratio della manovra legislativa in atto, ritenendo che avrebbe condotto ad un inutile inasprimento delle pene (da 5.000€  fino a 30.000 € rispetto ai precedenti 2.257 € fino a 9.032 €) in rapporto al ben più grave reato di omicidio stradale di cui all’art. 589-bis c.p. introdotto nel nostro ordinamento nel 2016 dalla legge n. 41.

Tuttavia, l’ex Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini sul tema aveva già osservato che il provvedimento del governo sulla depenalizzazione del reato di guida senza patente non avrebbe impattato in alcun modo sulla legge che poi avrebbe introdotto l’omicidio stradale.

Concludendo, appare oltremodo chiara la volontà del legislatore di impostare l’assetto sanzionatorio in modo da scoraggiare a priori potenziali azioni offensive più gravi (es. omicidio stradale colposo aggravato), quantunque, analizzando in modo oggettivo la pena e condividendone a pieno la ratio, questa potrebbe apparire, agli occhi del trasgressore da sanzionare, sproporzionata e particolarmente onerosa in ordine al suo patrimonio, tanto da non sortire paradossalmente alcun effetto deterrente.

Auspicabile sarebbe inasprire le pene sotto il profilo restrittivo della libertà personale, ampliando il novero delle condotte rientranti nella fattispecie penale, senza tuttavia denaturare gravosamente l’intervento legislativo del 2016 e contemporaneamente attuare una proporzionale diminuzione delle pene sotto il profilo amministrativo.

 

 

 

Bibliografia 
Potito L. Iascone, “Il nuovo Codice della strada e il regolamento” La Tribuna, 2023
Gennaro Guadagno, Appunti sull’Art. 116 c.p. Estratto dalla Rivista “IL FORO PENALE” 1953 Fasc. II Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1954
Renato M., “Guidare senza patente è reato: le sanzioni e cosa comporta”, 2017
Giuseppe Carmagnini, Luca Tassoni “Reati nel codice della strada” Maggioli Editore, 2008
Giuseppe Carmagnini,Massimo Ancillotti, “Il nuovo reato di omicidio stradale” Maggioli Editore, 2016
Simone Balzani, Alessandro Trinci “Diritto penale della circolazione stradale” Cedam, 2021

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