Non esibire il documento di identità non è rifiuto di declinare le proprie generalità

Non esibire il documento di identità non è rifiuto di declinare le proprie generalità

Con la Sentenza del 20 gennaio 2020, n. 2021 Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’imputato, ha statuito che l’omessa esibizione del documento di identità integra, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato di cui all’art. 4, R.D. n. 773/1931 ed all’art. 294 del relativo regolamento – secondo cui l’autorità ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza – e, dunque, non il reato p. e p. dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Nella specie l’imputato era stato tratto a giudizio e condannato perché, fermato dai Carabinieri per un controllo, in orario notturno, si era dato alla fuga per evitare l’identificazione, sottraendosi alla consegna dei documenti che gli erano stati richiesti. La sua responsabilità era stata ritenuta proprio sulla scorta della deposizione di uno dei carabinieri che lo aveva fermato quella sera e che, in tale frangente, lo aveva riconosciuto, perché da molti anni in servizio presso la Stazione di Carabinieri.

Ebbene, l’art. 651, c.p., rubricato «Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale», punisce la condotta (omissiva, consistente nel mancato adempimento ad un obbligo verso l’Autorità) di chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, non consentendo, quindi, alle FF.OO. una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale.

Ricorrendo per Cassazione la difesa, in merito alla contestazione mossa all’imputato, sosteneva invece che l’omessa esibizione di documento d’identità non integra, di per sé, la contravvenzione ex art. 651 c.p., che presuppone il più generale rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, bensì reato di cui all’art. 4, R.D. n. 773/1931 ed all’art. 294 del relativo regolamento.

La Cassazione, quindi, in sentenza chiariva che l’attività dell’imputato si fosse sostanziata solo ed esclusivamente nell’omessa esibizione del richiesto documento di identità, ai fini della sua identificazione formale, integrando, per giurisprudenza constante gli estremi del suddetto reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece, come detto, il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Atteso, allora, che l’imputato era stato sollecitato ad esibire un documento identificativo, e non anche a declinare le proprie generalità – circostanza che avrebbe a quel punto integrato il reato  di cui all’art. 651 c.p. – la S.C. ha ritenuto, sulla base degli elementi di fatto richiamati, che egli non pose in essere la condotta tipica della fattispecie incriminatrice contestatagli.


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