Non inutilizzabilità della testimonianza del prossimo congiunto dell’imputato, in caso di omesso avviso della facoltà di non deporre

Non inutilizzabilità della testimonianza del prossimo congiunto dell’imputato, in caso di omesso avviso della facoltà di non deporre

Con sentenza del 23/03/2017 n. 16486/17, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputata, condannata dalla Corte di Appello di Trieste a conferma della sentenza del Giudice di prime cure, ad un anno e mesi quattro di reclusione per il reato di falsa testimonianza di cui all’art. 372 c.p., per aver deposto come testimone nell’ambito di un processo penale a carico del figlio, per il reato di danneggiamento.

La difesa dell’imputato ricorreva  al Supremo Collegio con tre motivi di doglianza, tutti rigettati con condanna alle spese processuali.

In particolare, con il primo motivo, la difesa dell’imputata sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 199 c.p.p. e 384 c.p. in assenza dell’avvertimento della facoltà di astensione dalla testimonianza prevista per i parenti degli imputati, in assenza di qualsiasi riferimento in tal senso sia nel verbale della riproduzione fonografica sia nel verbale di udienza.

In punto di stretto diritto, la S.C. adita ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui: “l’omissione  dell’avvertimento  relativo alla facoltà di astenersi  dei prossimi congiunti dell’imputato”, – di cui all’art.199 c.p.p. , – non determina l’inutilizzabilità della testimonianza resa nel giudizio.  (Cass. n.23581/10; Cass. n.48693/14)

Come ricorda la norma processuale suddetta, in maniera espressa il Giudice a pena di nullità  avvisa le persone predette della facoltà di astenersi, chiedendo loro se intendono avvalersene, vale a dire che nel caso di omesso avvertimento, – ad avviso del Supremo Giudice adito,- si avrebbe soltanto una nullità relativa che deve essere eccepita immediatamente dalla parte nel corso del giudizio e, comunque, a pena di decadenza ex art.181 c.p.p., al più tardi con l’impugnazione della sentenza del giudizio in cui si verificava siffatta nullità, cosa che nel caso di specie non accadeva.

Gli altri due motivi oggetto di censura della difesa sono stati ritenuti anch’essi infondati dal Giudice di legittimità, in quanto sostanzialmente orientati a riprodurre le deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalle Corti Territoriali, essenzialmente atte a sollecitare un nuovo esame nel merito dei fatti e delle risultanze processuali, ossia a richiedere delle valutazioni improponibili al medesimo Giudice di legittimità.


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