Non punibilità del rifiuto di sottoporsi ad alcoltest
La guida in stato di ebbrezza, costituisce reato ed è sanzionata dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.
Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente rilevante, la legge ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l .
Le sanzioni penali e amministrative variano a seconda del tasso alcolemico accertato ovvero,in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste le sanzioni amministrative da euro 532 a euro 2.127 e la sospensione della patente da tre a sei mesi;in caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la sanzione è sia penale che amministrativa e consiste nell’ammenda da euro 800 a euro 3.200, nell’arresto fino a sei mesi e nella sospensione della patente da sei mesi a un anno;in ultimo, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, sia penale che amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, nel sequestro preventivo del veicolo e nella sua confisca. Invero, tranne nel caso di sinistro stradale, l’arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili, che possono far estinguere il reato, revocare la confisca e dimezzare il periodo di sospensione della patente se svolti positivamente.
Cosa accade nel caso in cui vi sia rifiuto a sottoporsi ad alcoltest?
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono, con sentenza 13682/2016, la compatibilità tra il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
L’istituto della particolare tenuità, previsto dall’art. 131-bis c.p., è stato introdotto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015. Secondo la Corte, “il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo“.
Invero, il fatto particolarmente tenue va individuato tenendo conto di tre elementi, rigorosamente, previsti dalla legge ossia le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Il legislatore, quindi, ha inteso guardare il concreto disvalore della condotta valutando diversi profili della caratterizzazione della vicenda e non, semplicemente, ponderando, staticamente, la lesione del bene giuridico protetto.
Ebbene, si è orientati a considerare, in virtù di tale matrice logica, che tale causa di non punibilità sia applicabile anche ai reati omissivi, come nel caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, poiché anche in questi casi è fondamentale indaginare il comportamento circostanziato dell’agente e ritenere che “l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza; potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente. Da quanto precede discende che la valutazione inerente all’entità del danno o del pericolo non è da sola sufficiente a fondare o escludere il giudizio di marginalità del fatto” (Cassazione sez.Un. 2016).
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