Non punibilità per chi si sottrae all’alcol test
L’art. 131bis cod.pen., introdotto con il d.lgs. 28 del 2015, risponde in primis ad esigenze rilevanti sul piano sostanziale di non punibilità di fatti ritenuti marginali e lievemente offensivi, pur costituenti reato, nel rispetto del principio di proporzionalità e di extrema ratio della pena. Solo di conseguenza, l’istituto della condizione di non punibilità del fatto per lieve entità interviene sul piano processuale con finalità deflattiva dei processi penali.
In merito alla sua compatibilità con il reato di cui all’art. 186 comma 7 del Codice della Strada, ossia il reato commesso da chi, alla guida di un’auto, venga fermato e si rifiuti di sottoporsi all’esame alcolimetrico, si è per primo fatto strada un orientamento minoritario, secondo il quale tale reato è istantaneo e non consente pertanto una possibile gradazione del grado di offensività della relativa condotta di rifiuto (o ti rifiuti o non ti rifiuti!). In questa ipotesi, il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto andamento dei controlli svolti da Polizia, Carabinieri e chiunque vi sia autorizzato, che può essere consentito o non consentito dalla condotta degli utenti della strada.
Tuttavia, un orientamento maggioritario avallato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 13682/2016, muove la sua valutazione dal principio di offensività, relativo alla tipicità del fatto potenziale reato, ai principi di proporzionalità e di extrema ratio, relativi alla valutazione della tenuità del fatto stesso, assunti tutti gli elementi che lo costituiscono.
Il giudice, infatti, è chiamato in un primo momento a valutare se un determinato fatto costituisce o meno reato in termini di offensività e, solo dopo averne ritenuto la configurazione, può valutarne in concreto la tenuità ed il disvalore sociale in termini di proporzionalità e di extrema ratio della pena. Il giudice è quindi chiamato ad una valutazione completa su tutti gli elementi che costituiscono il fatto storico, secondo i parametri dettati dal disposto di cui all’art. 133 cod.pen.: le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo. Così interpretando, il bene giuridico della norma de quo si sposta sull’incolumità e la sicurezza delle persone.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ritiene compatibile la condizione di non punibilità per lieve entità del fatto con l’ipotesi di rifiuto al test alcolimetrico, rimettendo al giudice competente la decisione in ordine alla sua applicazione sulla base di una piena valutazione secondo i parametri di cui all’art. 133 cod.pen..
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Giulia Colombesi
Latest posts by Giulia Colombesi (see all)
- Non punibilità per chi si sottrae all’alcol test - 2 December 2018
- È concorso tra detenzione e porto d’armi comuni e clandestine? - 21 May 2018