Normativa antinfortunistica, i rapporti tra colpa con previsione e il dolo cosiddetto eventuale
Prima di poter entrare nel merito della questione, oggetto d’analisi, sarebbe opportuno effettuare una breve premessa sull’elemento soggettivo del reato, disciplinato dall’articolo 43 c.p. alla stregua del principio contenuto nell’articolo 27 della Costituzione.
Dolo e colpa, in quanto elementi soggettivi vanno descritti all’interno del modello personale-relazionale del reato, fondato sul reale significato dell’azione umana che realizza l’offesa ad un bene giuridico.
Sebbene molto diversi tra loro (il dolo implica un’azione o un’omissione caratterizzate dall’intenzione e dalla volontà dell’evento lesivo; la colpa invece difetta di tale elemento volitivo, sicché l’agente seppur prevede l’evento non lo vuole realmente causare) dolo e colpa giungono quasi a toccarsi poiché entrambi implicano una difettosità della dimensione soggettiva dell’agire umano.
La giustificazione causale del sistema di imputazione soggettiva è da rinvenirsi nell’articolo 27 della Costituzione a tenore del quale la responsabilità penale è personale.
Tale principio, prima ancora di ripudiare qualsivoglia forma di responsabilità per fatto altrui, postula che non sussiste colpa penalmente rilevante senza alcun vizio della volontà.
Per concludere sul punto, il giudizio di colpa non può ridursi a mera ascrizione oggettiva di un evento ma deve trovare un correlato sostanziale nella volontà difettiva del soggetto agente.
Fatte queste premesse di carattere generale è necessario affrontare la delicata quaestio juris tra dolo dolo eventuale e colpa con previsione.
Negli ultimi decenni, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono interrogate su quale fosse la linea di demarcazione tra il dolo eventuale e la colpa con previsione.
La questione non è del tutto banale in quanto risultano compromessi i diritti di libertà dell’individuo.
In molte pronunce della Suprema Corte, aventi ad oggetto tale distinzione, è difficile rinvenire un filo conduttore preciso in quanto casi apparentemente analoghi sono stati trattati in modo diverso ove in alcuni di essi la Corte ha riconosciuto il dolo eventuale e in altri la colpa con previsione onde l’applicazione di pene e di trattamenti sanzionatori più severi.
Per questi motivi, la giurisprudenza di legittimità più recente, confutando le classiche distinzioni basate sulla prevedibilità dell’evento e sull’accettazione del rischio, ha affermato che ai fini di individuare una plausibile linea di demarcazione tra i due istituti è necessario prendere in considerazione, irrinunciabilmente, l’elemento volitivo.
Sicché, vi sarà dolo eventuale allorché vi sia effettiva volontà dell’evento; vi sarà colpa cosciente laddove tale volontà manchi o non sia ravvisabile con certezza.
Più specificatamente, il dolo eventuale presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un evento non direttamente voluto ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone quindi il verificarsi; mentre sussiste la colpa con previsione quando l’agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi.
In conclusione e rispetto all’evoluzione giurisprudenziale sul tema, è possibile rinvenire, oltre delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente, anche delle similitudini.
Per quanto riguarda le differenze è cristallino il fatto che il punctum dolens è da rinvenire sul piano della condotta e nella sua interazione causale con il risultato offensivo.
Per quanto concerne invece le similitudini, esse devono rinvenirsi su due fattori determinanti: 1) prevedibilità dell’evento; 2) accettazione del rischio (seppur con diverse gradazioni).
Si potrebbero spendere fiumi di inchiostro per rendere conto di uno dei più prolifici dibattiti dottrinali e giurisprudenziali di sempre di tutto il diritto penale considerando che la distinzione che precede tra dolo eventuale e colpa con previsione involge numerosi aspetti della vita quotidiana tra cui: la disciplina della circolazione stradale, quella relativa alla salute nonché quella antinfortunistica.
In tema di normativa antinfortunistica, la Suprema Corte di Cassazione, nel celebre caso “THYSSENKRUPP” Acciai Speciali Terni s.p.a. del 2014, ha emanato una sentenza che ha creato non poco scalpore all’interno dei dibattiti dottrinali.
Cercando di fare chiarezza sul punto, data la difficoltà della trattazione, si esporrà di seguito, tutto l’iter logico affrontato dai giudici di merito fino alla sentenza, sopra richiamata, della Suprema Corte.
Tralasciando le circostanze fattuali, i giudici di merito hanno affermato che sussiste il dolo eventuale del delitto di omicidio nel caso in cui il datore di lavoro si rappresenti la concreta probabilità del verificarsi di un infortunio mortale e, nondimeno, ometta di adottare le misure di sicurezza dovute, subordinando così il bene dell’incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi aziendali.
In tale principio si coglie il radicale cambiamento concettuale in ordine alla struttura del dolo, che viene focalizzata non più nell’aspetto volitivo, come precedentemente asserito, bensì in un apprezzamento di valore di carattere normativo.
Successivamente, le Sezioni Unite hanno, nel caso in esame, escluso la sussistenza del dolo eventuale sul rilievo che lo stesso ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine precipuo e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia ecc…
A riguardo, le successive sentenze della stessa Cassazione sembrano non aver tenuto conto del dictum cui è pervenuta la stessa nella sua speciale composizione.
Infatti, il panorama giurisprudenziale risultava essere frastagliato e con non poche ambiguità.
Detto ciò, bisogna riconoscere un merito alla sentenza analizzata precedentemente poiché si sono raggiunti determinati risultati del tipo: superamento del pluralismo delle formule definitorie, in un’ottica chiaramente nomofilattica; nel merito della questione vi è stato il rigetto totale delle ambiguità che accompagnavano il criterio dell’accettazione del rischio; è stato rivalutato il profilo valutativo, servente rispetto alla distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione; infine, è stato dato diritto di cittadinanza ai cosiddetti indicatori del dolo.
Soffermandoci su questo ultimo risultato, bisogna dire che questi indicatori enucleati sono moltissimi e che certamente non rappresentano un numerus clausus.
Tra i più importanti ricordiamo la condotta tenuta, le precedenti esperienze, la ripetizione della condotta, il fine di quest’ultima, il contesto e gli stati psicologici.
Sicché, si evince che molti di questi indicatori attengono alla condotta, altri invece alla persona.
In conclusione, la giurisprudenza, seppur con grandi sforzi, ancora oggi non sembra essere arrivata ad un punto cruciale di netta distinzione tra le due categorie oggetto di odierna trattazione, rimanendo così ancora aperta l’annosa querelle sul tema.
Certamente vi è stato un passo in avanti, senza dubbio, poiché non si può tralasciare, alla luce di una valutazione comparativa, l’elemento volitivo considerando che è il presupposto che ci aiuta a distinguere il dolo eventuale dalla colpa con previsione.
Ma ciò non basta, sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a porre luce in quelle zone d’ombra che non permettono di effettuare una netta distinzione con la conseguenza che, come si è detto in premessa, vengono irrimediabilmente compromessi i diritti di libertà dei soggetti che spesso subiscono trattamenti sanzionatori diversi in ragione della diversa interpretazione che si dà alle disposizioni normative per casi che spesso risultano avere “flebili” somiglianze.
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Maurizio Muto
Laureato in giurisprudenza presso l'Università della Calabria. Praticante avvocato presso uno studio legale che si occupa pressoché di diritto civile in ogni sua sfaccettatura. Specializzando presso la scuola superiore per le professioni legali dell'Università "Sapienza".
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