Norme singolari: l’art. 924 c.c. e la tutela dell’apicoltóre

Norme singolari: l’art. 924 c.c. e la tutela dell’apicoltóre

Il codice civile prevede una norma alquanto peculiare, ma che riconosce e tutela una attività imprenditoriale diffusa nella penisola: l’apicoltura.

L’apicoltore, infatti, è un soggetto che cura e alleva le api, in cambio di quanto prodotto dalle stesse: miele in modo particolare, ma anche polline, pappa reale, cera d’api e altro, frutto dei laboriosi animaletti.

Una problematica che deve affrontare l’apicoltore, tuttavia, è l’allontanamento di api dallo spazio di sua proprietà per andare nello spazio di un altro proprietario vicino.

Viene in aiuto dell’imprenditore la legge, in particolare l’art. 924 [1] del codice civile, che espressamente disciplina l’ipotesi in cui l’apicoltore sia costretto ad inseguire le proprie api in un fondo altrui. Può sembrare un argomento banale, però la legge interviene per risolvere esigenze della prassi che possono portare a controversie tra i soggetti interessati, che possono ingolfare la macchina della giustizia.

Partendo da questa premessa, è lapalissiano escludere la fattispecie in cui vi sia il consenso del vicino, poiché il proprietario dello sciame può senza problemi andare a recuperarla.

La norma oggetto della disamina, pertanto, si rivolge al caso in cui manchi tale consenso.

Il codice al riguardo riconosce e tutela un diritto all’inseguimento dello sciame in un fondo limitrofo, a fronte di una indennità per il danno eventuale cagionato alla proprietà altrui. Non occorre, dunque, alcun consenso per andare a riprendersi il proprio sciame, garantendo però un’equa indennità nel caso in cui sia stato recato un danno dalle stesse api o dall’apicoltore mentre procedeva al recupero.

Da segnalare come non ricorra una ipotesi di risarcimento perché non si parla di alcuna attività contraria alle disposizioni di legge.

Tale diritto del proprietario dello sciame, tuttavia, si perde se egli non interviene in maniera celere, entro un termine di due giorni dall’allontanamento delle api, in base a quanto stabilito ex lege.

In altri termini, il proprietario dello sciame perde il proprio diritto all’inseguimento se non esercita la sua facoltà entro due giorni.

Il proprietario del fondo limitrofo può impedire, una volta decorso il termine di cui sopra, all’altra parte di entrare nella sua proprietà per il recupero. Contestualmente, tuttavia, non assume la proprietà dello sciame a causa del mancato o tardivo recupero, ma significa che i protagonisti della vicenda devono accordarsi per il recupero stesso.

In conclusione, il diritto testé commentato rientra nel più ampio diritto riconosciuto a chi insegua un proprio animale in un fondo altrui.

Nella sostanza, tali diritti costituiscono una deroga al principio per cui il proprietario può impedire l’accesso ad un proprio fondo ai terzi estranei. Quindi, da notarsi come prevalga il diritto di recupero dei propri animali rispetto a quello di impedire l’accesso al fondo ad estranei da parte del proprietario del fondo stesso, salvo ovviamente l’obbligo di tenere indenne il secondo da eventuali danni cagionati.

In relazione all’apicoltura, peraltro, questa forma di impresa riceve una tutela codicistica e viene riconosciuta la giusta dignità e importanza alle laboriose api e a quanto prodotto dalle stesse.

 

 

 

 

 


[1] Art. 924 c.c.: Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

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Dott. Antonio D'Atteo

Laureato presso l'Università di Foggia, con tesi in Diritto Processuale Amministrativo dal titolo "Ordine di trattazione del ricorso principale e ricorso incidentale", attualmente praticante in diritto del lavoro e diritto tributario

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