Notifica al portiere: è perfezionata?

Notifica al portiere: è perfezionata?

Quando può dirsi perfezionata una notifica a destinatario irreperibile?

La risposta a questo quesito viene data dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n°1032 del 16 gennaio 2019.

IL CASO

M.E.A. proponeva ricorso per Cassazione contro l’Avv. C.E. – avverso la decisione del Tribunale di Roma che aveva liquidato in favore del legale € 5062.77 – sulla base di due motivi: a) con il primo lamentava l’omessa notifica del ricorso introduttivo di lite e degli atti di riassunzione presso la sua residenza; b) con il secondo lamentava l’omessa indicazione nella relata di notifica delle ragioni per cui le copie sono sempre state consegnate ai portieri dello stabile senza menzione di aver tentato la consegna all’interessato, in violazione dell’art. 148 c.p.c.

Gli Ermellini, chiamati a decidere sul caso, rigettano il ricorso per manifesta infondatezza.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La Cassazione si era già occupata in precedenza di altri casi in cui gli atti notificati venivano ricevuti dal portiere e non dal destinatario.

Con ordinanza n°24933 del 20 ottobre 2017 aveva affermato che nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi  come «incaricato al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma dell’art. 139 c.p.c. (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass. 24 novembre 2005, n. 24798; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14191).

A tal fine, è stato precisato che non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell’atto, e non di mero portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica.

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Cassazione, occupandosi del caso in esame, parte dall’analisi  dell’art. 148 c.p.c.,  in base al quale l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, che indica la persona alla quale la copia è consegnata e le sue qualità nonché il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Detto ciò ritiene apodittiche ed assertive le affermazioni della ricorrente per cui non vi sarebbe la prova che l’ufficiale giudiziario abbia suonato al citofono prima della notifica al portiere e che tutte le notifiche siano state effettuate a quest’ultimo. Infatti per gli Ermellini decisivo è il fatto che  la M.E.A. non contesta l’avvenuta notifica: ciò dimostra quindi che il portiere era autorizzato alla ricezione e l’indicazione della persona che ha ricevuto l’atto e della sua qualità esime da ulteriori ricerche, dovendosi indicare i motivi della mancata consegna e non altro.

L’infondatezza del ricorso si evince anche dalla circostanza che l’Avvocato resistente replica, peraltro, che una prima notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con indicazione che non è stata rinvenuta persona capace e convivente, con successivo invio di raccomandata consegnata al portiere in assenza del destinatario o di persone abilitate mentre altra notifica è stata effettuata alla portiera addetta alla ricezione.

In definitiva se il destinatario non contesta l’avvenuta notifica, ne discende che il terzo è autorizzato alla ricezione dell’atto.


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Elisa Nardocci

Nata a Viterbo nel 1990, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel gennaio 2017 presso l'Università di Roma "La Sapienza", discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "La conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro", relatrice Prof.ssa Roberta Tiscini. Dal febbraio 2017 svolge pratica forense presso uno studio legale che si occupa prevalentemente di diritto civile, di famiglia, del lavoro e previdenziale.

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