Notifica cartella Equitalia: è sufficiente l’avviso di ricevimento?
Cass. Civ., sez. VI – T, 17 febbraio 2016, n. 3036
In caso di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata postale, l’agente è tenuto ad esibire solo l’avviso di ricevimento.
Il caso
La fattispecie in esame ha riguardato la notifica eseguita da Equitalia che la CTR ha ritenuto invalida in quanto il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie delle notifiche ma anche copia delle stesse cartelle.
La decisione
La Suprema Corte, in base ad un consolidato orientamento, ha affermato che la notifica della cartella ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nell’avviso l’esecuzione eseguita su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella. Quanto precede è confermato implicitamente dal penultimo comma del suddetto art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in virtù della forma della notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. Cass. n. 23123/2014; 6395/2014).
Orientamenti contrari
Sul tema un altro pronunciamento ha ritenuto che in caso di notifica a mezzo posta spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento. Il concessionario, quindi, deve dimostrare il contenuto della raccomandata in cui è custodita la cartella di pagamento nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede con il contribuente. Indubbiamente quest’ultimo pronunciamento offre grossi vantaggi al contribuente, laddove contesti il contenuto della busta ricevuta, per far dichiarare la nullità della cartella (Cass. n. 2625/2015).
La giurisprudenza di merito – nel rilevare che il concessionario della riscossione è abilitato alla notifica della cartella, a mezzo raccomandata, senza “l’intermediazione” del messo notificatore -, ha ritenuto che la notifica dell’avviso di mora è nulla se il concessionario non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto (CTP di Roma sent. n. 16915/2014).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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