Notifica cartella esattoriale a società: quando è necessaria la raccomandata informativa?

Notifica cartella esattoriale a società: quando è necessaria la raccomandata informativa?

La pronuncia n. 8700/2020 resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria in data 11 maggio 2020 ha fatto luce su una vicenda controversa tra gli operatori del diritto, influente, peraltro, sulla validità delle cartelle di pagamento: l’obbligatorietà dell’invio, ad opera dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, della raccomandata informativa nel caso in cui la notifica di una cartella di pagamento nei confronti di una società non avvenga a mani del rappresentante legale.

La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto da una società siciliana avverso la società di riscossione tributi, la quale aveva eseguito la notifica delle cartelle esattoriali al figlio del rappresentante legale della società (la prima volta) e nelle mani dell’addetto alla ricezione (la seconda volta), omettendo di procedere all’invio della raccomandata informativa.

La Commissione Tributaria siciliana rigettava il ricorso della società, la quale ricorreva dinanzi il Supremo Consesso, adducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 60, comma 1, lett. b-bis), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la mancanza di prova dell’invio delle raccomandate informative prescritte.

La Corte di Cassazione riteneva fondato il motivo di ricorso, fornendo, al contempo, un puntuale inquadramento giuridico del caso di specie: la circostanza, infatti, era stata erroneamente inquadrata dalla CTR nei canoni dell’art. 139 c.p.c., il quale, al comma 2, ammette la consegna ad un familiare o ad un addetto alla ricezione degli atti, senza prevedere ulteriori formalità da parte degli incaricati alla notifica.

Tuttavia, chiarisce la Suprema Corte, la vicenda de qua va ricondotta nel disposto normativo dell’art. 60 c. 1 lettera b-bis, DPR 600/1973, il quale dispone che “se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata“.

Alla luce della richiamata norma, pertanto, il messo avrebbe dovuto provvedere, una volta eseguita la notifica nelle mani del figlio del rappresentante legale della società, ad inviare la predetta raccomandata informativa, sicché, come chiarito dalla stessa Cassazione in varie pronunce (vedi per tutte Cass. n. 11702/02 in tema di notifica ai sensi dell’art. 660 c.p.c., u.c.) la formalità dell’invio della raccomandata informativa può essere omessa solo nel caso di notificazione eseguita a mani del legale rappresentante dell’ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, soggetti da equipararsi al destinatario della persona giuridica in base al principio dell’immedesimazione organica, in quanto (in tale ipotesi) sarebbe configurabile una notifica a mani proprie.

Pertanto, la sentenza n. 8700/2020 resa dalla Suprema Corte, ha chiarito che l’invio della raccomandata informativa rappresenta un adempimento essenziale della notifica, sia essa eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, ed è necessaria anche nell’ipotesi in cui l’atto sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia (Cass. n. 2868/2017).


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