Notifica del ricorso di fallimento a società già cancellata

Notifica del ricorso di fallimento a società già cancellata

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 10 ottobre 2017, n° 23728

Nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della Legge Fallimentare, art. 15, comma 3, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.

Lo ha riconosciuto la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza in epigrafe, la quale, accogliendo il ricorso, ha affermato la specialità della disciplina della notifica prevista dalla Legge Fallimentare rispetto a quella generale ex art. 145 c.p.c.

La vicenda

La vicenda posta all’attenzione della Corte è di stretta attualità, dal momento che aumentano di giorno in giorno le società che sono costrette a cancellarsi dal registro delle imprese ed i ricorsi di fallimento nei loro confronti.

Nella vicenda in esame, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società Alfa, il liquidatore della stessa proponeva reclamo, in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato presso la sede della società e non presso la residenza del liquidatore (indicata nella visura camerale).

La Corte di Appello di Cagliari, ricevuto il reclamo, riteneva di accoglierlo e, pertanto, revocava la sentenza dichiarativa del fallimento della società Alfa.

A fronte di tale accoglimento, la società Alfa proponeva ricorso per cassazione.

La disciplina della notifica del ricorso di fallimento

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, al fine di decidere in merito al ricorso, ha ricostruito la disciplina della notifica del ricorso di fallimento, prevista dall’art. 15 della Legge Fallimentare, del tutto distinta da quella prevista nel codice di rito per le notificazioni degli atti del processo.

A norma del comma 3 di tale articolo, “il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese…”

Pertanto, nemmeno nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC non sia possibile, si applicheranno le norme generali del codice di procedura civile (in particolare, se il debitore è una società, nelle forme previste dall’art. 145 cpc): in questo caso, infatti, la notifica va eseguita “esclusivamente di persona” a norma dell’art. 107, co. 1, dpr 1959/1229, ossia a mani proprie mediante accesso diretto dell’ufficiale giudiziario alla sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese, con espressa esclusione della possibilità di eseguire la notifica a mezzo del servizio postale. Nell’ulteriore ipotesi in cui la notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese non sia possibile, ossia quando l’impresa risulti irreperibile all’indirizzo della sede, è obbligo dell’ufficiale giudiziario di eseguire il deposito dell’atto presso la casa comunale del luogo in cui ha sede la società e la notifica “si perfeziona nel momento del deposito stesso”, come precisato dallo stesso art. 15 della Legge Fallimentare.

Tale procedimento di notifica, dovendo coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore (collettivo) con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, prevede che il Tribunale è esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo; perciò si distingue da quello generale previsto dall’art. 145 c.p.c., finalizzato invece all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure.

Del resto, la ratio di tale articolo è semplice: evitare che il fenomeno dell’irreperibilità dell’impresa debitrice all’indirizzo della sede e dello stesso legale rappresentante della società continuino a comportare, per la necessità di più rinvii d’udienza, un’eccessiva dilatazione dei tempi occorrenti per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente grave pregiudizio per i creditori.

Il regime ordinario delle notifiche, quindi, deve ritenersi interamente derogato, senza eccezioni di sorta: pertanto, il precetto dell’art. 15, L. Fall., avendo portata generale, attiene ad ogni vicenda di imprenditore fallibile e dunque anche se in forma societaria. Una diversa ricostruzione mirerebbe soltanto ad aggirare tale disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

La norma in esame è stata passata al vaglio della Corte Costituzionale, a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d’Appello di Catanzaro per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha respinto le conclusioni della Corte rimettente, dapprima precisando l’insussistenza della violazione dell’art. 3 Cost. poiché il nuovo art. 15 L. Fall. si propone di coniugare la finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo “con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, quindi esonerando il tribunale da ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo, a differenza dell’art. 145 cpc che è esclusivamente finalizzato “all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ed alle connesse procedure”.

È stata giudicata infondata anche la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità da parte del debitore dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è comunque adeguatamente tutelato dalla norma, in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Il sistema di notificazione a mezzo PEC “consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari”.

L’ordinanza della Corte

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso affermando il seguente principio: nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi della Legge Fallimentare, art. 15, comma 3, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede; va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c., (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

Pertanto, ha accolto il ricorso, ritendo sufficiente quanto fatto dal Tribunale che ha dichiarato il fallimento della società Alfa.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Eugenio Martusciello

Laureato in giurisprudenza con una tesi in procedura civile sul Processo civile telematico, abilitato al patrocinio, svolge la professione forense in ambito civile entro i limiti di legge e collabora con riviste giuridiche.

Articoli inerenti