Notifica ex art. 143 c.p.c.: invalida in assenza di una concreta attività di ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario

Notifica ex art. 143 c.p.c.: invalida in assenza di una concreta attività di ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario

La notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone sempre l’esecuzione di una specifica attività di ricerca del destinatario della notificazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario, nonché che di tali ricerche venga dato espresso conto dallo stesso all’interno della relata di notificazione.

A tal fine, l’esecuzione della notifica ex art. 143 c.p.c. non può né essere affidata esclusivamente alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, né, per altro verso, può ritenersi sufficiente l’impiego da parte dell’Ufficiale Giudiziario di espressioni eccessivamente generiche nella relata di notifica, essendo invece necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c., comma 2).

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, richiamando un orientamento ormai consolidato.

 

Sommario: 1. La vicenda – 2. Normativa di riferimento – 3. La notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti – 4. La relata di notifica e la (concreta) attività di ricerca dell’Ufficiale Giudiziario – 5. Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione

 

1. La vicenda

Un soggetto proponeva opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto emesso in favore di un’impresa individuale in relazione al residuo prezzo dovuto in favore della stessa in relazione a dei lavori realizzati in esecuzione di un contratto d’appalto.

Il Tribunale, ritenendo che in concreto l’Ufficiale Giudiziario, stando a quanto risultante dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo, nonché a quanto emerso dalle risultanze processuali, aveva provveduto alla notifica del decreto ex art. 143 c.p.c. senza aver concretamente eseguito un’adeguata attività di ricerca del destinatario, giudicava ammissibile l’opposizione tardiva proposta dal soggetto ingiunto.

Ulteriormente, ritenendo in concreto non adeguatamente provato il credito azionato in sede monitoria dall’appaltatore, accoglieva l’opposizione tardiva e revocava il decreto ingiuntivo impugnato.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’ingiungente, sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere ammissibile l’opposizione tardiva proposta dall’ingiunto, nonché adeguatamente provata nel merito l’esistenza del credito azionato in sede monitoria.

La Corte d’Appello, sposando appieno le motivazioni adottate dal Tribunale in primo grado, rigettava l’appello condannando l’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’impresa appaltatrice proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due distinti motivi.

Con il secondo motivo di ricorso, l’impresa denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere il Giudice d’Appello ritenuto nulla la notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c., con conseguente valutazione di ammissibilità dell’opposizione tardiva proposta dall’ingiunto, e ciò sul presupposto che, ai fini della notifica, doveva ritenersi sufficiente quanto risultante dalla certificazione anagrafica di residenza dell’ingiunto, acquisita ed opportunamente prodotta all’Ufficiale Giudiziario. Dovendosi, per contro, ritenere non indispensabile l’esecuzione di una specifica attività di ricerca del destinatario della notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

2. Normativa di riferimento

Art. 143 c.p.c. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [43 c.c.] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero [49 att.].

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.

Art. 148 c.p.c. L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario [47 att.]”.

Art. 156 c.p.c.Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge [1281158160161116422123601 n. 448028071808829].

Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [121].

La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

Art. 650 c.p.c.L’intimato può fare opposizione [645] anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente.

L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491]”.

3. La notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

L’art. 143 c.p.c. disciplina la notifica a persone la cui residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti, prevedendo che, in tal caso, la notifica si esegue mediante il deposito, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, di copia dell’atto da notificare nella casa comunale dell’ultima residenza nota, ovvero, se questa è sconosciuta, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Espletato tale adempimento, la notifica si considererà perfezionata nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le predette formalità prescritte dalla legge.

Orbene, concretamente l’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presuppone un primo tentativo di notifica ex artt. 138/139 c.p.c. presso la residenza del destinatario (non sarà pertanto possibile procedere alla notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c.).

Fallito il primo tentativo di notifica a mani del destinatario, e non essendo possibile procedere nemmeno ai sensi degli artt. 139 o 140 c.p.c. atteso che lo stesso risulta sconosciuto o irreperibile presso il proprio indirizzo di residenza (sulla base di concrete attività di ricerca che l’Ufficiale Giudiziario deve effettivamente compire, come si vedrà meglio più avanti), a quel punto sarà necessario estrarre un certificato di residenza aggiornato che abbia data posteriore rispetto a quella in cui è stato effettuato il primo tentativo di notifica con esito negativo (che serve a dimostrare che la residenza anagrafica del soggetto destinatario della notifica coincide con il luogo presso cui è stata tentata la prima notificazione), il quale dovrà essere allegato all’atto da notificare.

Presentato l’atto nuovamente per la notifica, l’Ufficiale Giudiziario (avendo a questo punto la prova che presso l’ultimo indirizzo di residenza conosciuto il destinatario della notifica risulta irreperibile e/o sconosciuto) potrà procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., depositando copia dell’atto da notificare nella Casa Comunale dell’ultima residenza nota.

4. La relata di notifica e la (concreta) attività di ricerca dell’Ufficiale Giudiziario

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 148 c.p.c. l’Ufficiale Giudiziario, eseguita la notificazione, deve certificare l’esecuzione della stessa, nonché l’attività da lui concretamente espletata, all’interno di un’apposita relazione datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale ed alla copia dell’atto (la c.d. relata di notificazione).

Nella relata di notificazione, sempre in forza di quanto previsto espressamente dalla legge, deve essere indicata la persona alla quale è consegnata la copia dell’atto notificato, le sue qualità, nonché il luogo della consegna.

Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui l’Ufficiale Giudiziario non dovesse riuscire a consegnare l’atto al destinatario della notifica (nemmeno ai sensi dell’art. 140 c.p.c.), nella relata di notificazione dovranno essere indicate le ricerche (non solo anagrafiche ma anche sui luoghi) effettuate dallo stesso, nonché i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario (con l’indicazione dei soggetti alle quali sono state richieste).

Conseguentemente, in caso di irreperibilità del destinatario presso l’indirizzo indicato all’interno dell’atto, il legislatore (nella specie il secondo comma dell’art. 148 c.p.c.) prescrive l’adozione di particolari accorgimenti nella redazione della relata di notificazione da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

In particolare, considerata anche la veste di Pubblico Ufficiale rivestita dall’Ufficiale Giudiziario nell’esercizio delle proprie funzioni (le cui dichiarazioni fanno prova piena fino a querela di falso, ivi comprese quelle riportate all’interno della relata di notificazione), si ritiene che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. presupponga sempre l’effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tali attività vengano compiutamente descritte all’interno della relata di notificazione, non potendosi invece fare ricorso ad espressioni generiche che non danno atto delle attività di ricerca o di assunzione di informazioni concretamente espletate dal Pubblico Ufficiale.

Il mancato rispetto di tale principio comporterà come conseguenza la nullità della notificazione.

5. Il principio di diritto elaborato dalla Cassazione

Con riferimento al caso in esame la Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile, nella sopra richiamata sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di cui all’art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto, il che val quanto dire, come affermato da Cass. n. 18385 del 2003, che “l’ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine fra l’altro – di attingere, anche nell’ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione”. Va inoltre rammentato che i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza: a tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. n. 19012 del 2017)”.

In ragione di ciò, la Corte ha confermato le valutazioni effettuate sia in primo grado che in appello dai Giudici di Merito, ritenendo nulla la notifica ex art. 143 c.p.c. e dunque ammissibile l’opposizione tardiva proposta dall’ingiunto, con conseguente rigetto del ricorso per Cassazione proposto dall’impresa appaltatrice.

Orbene, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella summenzionata sentenza si inserisce in un quadro più ampio di pronunce che permettono di individuare le attività prodromiche alla notifica ex art. 143 c.p.c., richieste a pena di nullità della stessa.

Segnatamente, come già visto nel paragrafo precedente, al fine di procedere alla notifica di un atto ai sensi di quanto previsto dall’art. 143 c.p.c., mediante il deposito di copia dello stesso presso la Casa Comunale dell’ultima residenza nota, non sono sufficienti le risultanze della certificazione anagrafica di residenza del destinatario, rendendosi necessaria l’esecuzione di una concreta attività di ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario, il quale deve procedere all’acquisizione di informazioni sui luoghi.

Ricerche concretamente compiute dal Pubblico Ufficiale che devono essere dettagliatamente trasposte all’interno della relata di notificazione, che non potrà contenere generiche espressioni quali “vane le ricerche esperite sul posto”, oppure “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”.

Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall’Ufficiale Giudiziario, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull’adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dal Pubblico Ufficiale. Il tutto impedendo di verificare se l’atto ha raggiunto o meno il suo scopo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 156, comma 2, c.p.c.

La nullità della notifica, pertanto, conseguirà non solo alla mancata effettuazione di una concreta attività di ricerca da parte dell’Ufficiale Giudiziario, ma anche alla mancata descrizione delle stesse all’interno della relata di notificazione.

Peraltro, alla luce di quanto ulteriormente specificato dalla Giurisprudenza, nell’ipotesi in cui all’interno della relata dovessero essere impiegate espressioni eccessivamente generiche dall’Ufficiale Giudiziario, ovvero se addirittura non fosse stato dato proprio atto del tipo di attività di ricerca eseguite, non sarà nemmeno necessario proporre la querela di falso.

Orbene, con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che l’espressione impiegata dall’Ufficiale Giudiziario all’interno della relata di notifica, “vane le ricerche esperite sul posto”, non fosse idonea a ritenere rispettato quanto prescritto dall’art. 148 c.p.c.

Segnatamente, si legge nella sopra richiamata sentenza n. 2224 del 25.01.2022: “nel caso di specie l’indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto”, al cospetto dell’accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c., comma 2). In mancanza infatti della specifica indicazione delle effettive ricerche compiute, la generica indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” è inidonea ad integrare un fatto di cui l’ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l’onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita, come è noto, dalla precipua efficacia dell’atto pubblico (in particolare, l’ufficiale giudiziario ha stimato “vane” le ricerche esperite, ma ha omesso di attestare i fatti, che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite”.

Tale principio di recente è stato fatto proprio anche dal Tribunale di Catania, con l’ordinanza del 14.05.2023, con cui è stata giudicata nulla una notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., atteso che nella relata di notificazione l’Ufficiale Giudiziario non aveva dato conto delle ricerche concretamente effettuate (limitandosi a riportare la generica espressione “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto”), ritenendo che la descrizione delle attività effettuate risultava generica ed imprecisa, né risultava che fossero state effettuate ulteriori attività di ricerca del destinatario.


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Avv. Claudio Colombo

Avvocato iscritto all'albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Laureato magna cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Avvocato operante principalmente nel settore del diritto civile, commerciale, fallimentare, bancario, nelle procedure esecutive e nel recupero crediti. Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche di diritto.

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