Notifica telematica, cartella di pagamento: nulla se allegata in formato pdf
Comm. Trib. Prov. Siracusa, 13 febbraio 2018, n. 881
L’art. 26, secondo comma del D.P.R. n. 602/73, così dispone: «La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica il febbraio 2005 n. 6$, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 bis del codice di procedura civile».
Appare di tutta evidenza, quindi, che l’agente della riscossione può avvalersi del servizio di posta elettronica certificata, ma a condizione che l’invio telematico abbia ad oggetto solo ed esclusivamente il documento informatico e non già una copia informatica (ossia una scansione del documento precedentemente emesso in forma cartacea).
Infatti, l’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, escludendo l’applicazione dell’art. 149 bis c.p.c., non riconosce l’equipollenza tra documento informatico e copia (informatica) del documento cartaceo, per cui l’esattore può e deve trasmettere solamente il documento informatico.
Ciò risulta confermato dal tenore letterale dell’art. 26 ove viene previsto che: «la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005…».
Oggetto della PEC, secondo il suddetto decreto, non può essere altro che il documento informatico, il quale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), a differenza della copia informatica, necessita di una firma digitale che lo rende immodificabile.
Nel caso di specie, non era stato provato che ad essere stato trasmesso fosse stato il documento informatico e non una scansione del documento cartaceo.
Pertanto, il Collegio ha accolto la contestazione relativa al difetto di notifica della intimazione di pagamento sollevata dal ricorrente atteso che, nella fattispecie, non risultava l’intervento di un agente notificatore abilitato e mancava la prova che fosse stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il documento informatico (e non una copia informatica del documento cartaceo).
Quanto sopra, ad avviso del Collegio, risulta confermato dalle recenti modifiche ad opera dell’art. 7 quater del D.L22/10/2016 n.193, apportate all’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 26 del D.P.R. n. 602/73.
Il sesto comma dell’art. 7 quater del D.L. n. 193/2016, infatti, prevede che, solo a partire dal primo luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate può notificare “direttamente” (senza agente notificatore), gli avvisi di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata, ferme restando sempre le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005 (invio del provvedimento informatico).
Ciò vale anche per la notifica via PEC delle cartelle di pagamento atteso il rinvio operato dal nuovo secondo comna dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, alle disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 sopra citato.
Secondo l’orientamento dei Giudici di merito e della Suprema Corte di Cassazione, nonostante l’utilizzo della posta elettronica certificata per la notifica della cartella di pagamento (così come della intimazione di pagamento) sia consentito dalla legge (la Pec, infatti, al pari della raccomandata, consente la certezza sull’identità del mittente e sulla data di spedizione), il problema si pone sull’estensione del file: in pratica, il file pdf col quale è riprodotta la cartella contenuta nell’email non garantisce l’autenticità dell’allegato, essendo solo una riproduzione elettronica di un documento cartaceo, e come tale equiparabile a una semplice copia.
La notifica della cartella di pagamento non è valida se avviene tramite Pec contenente il file dell’atto con estensione .pdf anziché .p7m (tipica dei file firmati digitalmente). Solo il formato .p7m garantisce infatti l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore grazie alla firma digitale.
La cartella di pagamento, per essere correttamente notificata tramite posta elettronica certificata, deve avere l’estensione .p7m perché questo viene realizzato attraverso la firma digitale del documento. Invece il formato pdf, a differenza del precedente, non è firmato digitalmente e, pertanto, non può garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale. La notificazione per posta elettronica certificata non è pertanto valida se la cartella è stata trasformata in formato pdf: la conseguenza è anche l’illegittimità della stessa cartella di pagamento che va annullata. (cfr Ctp Reggio Emilia sent. n. 204/17 del 31.07.2017; Ctp Milano sent. n. 1023 del 3.02.2017; Ctp Savona, sent. 11100/2017 e 101/2017; Ctp Napoli sent. n. 611 del 26.02.2016; Ctp Lecce, sent. n. 1817 del 12.05.2016; Ctp Milano, sent. n. 163 del 24.02.2017. Cfr. Anche Ctp Lecce sent. n. 611/2016).; (CTP Varese, sentenza 416/2017; CTP Salerno, sentenza 4124/2017; CTP Roma, sentenza 1715/2017; CTP Siracusa, sentenza 4956/02/16).
Conseguentemente la cartella di pagamento è stata annullata per violazione di legge e l’agente della riscossione è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 1.500,00.
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Anna Romano
Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato.
Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”.
Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.
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