Notifica via PEC: nulla se manca la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”
Il caso. Con comparsa di riassunzione notificata a mezzo PEC, parte attrice citava il convenuto a comparire innanzi al Giudice di Pace di Brescia, in esecuzione dell’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Merano aveva dichiarato la propria incompetenza. A detta udienza si costituiva formalmente il convenuto, eccependo pregiudizialmente la nullità della citazione in riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio.
La decisione. Il Giudice ha ritenuto fondata l’eccezione relativa alla nullità della notificazione. Infatti, la nullità delle notificazioni come previste dalla Legge 53/1994 e la sua rilevabilità d’ufficio è espressamente comminata dall’art. 11 della predetta legge in tutti i casi in cui manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti. Nel caso di specie, il Giudice ha dato atto che l’art. 3-bis L. 53/1994, al suo quarto comma recita testualmente: <<Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”>>. Pertanto, accertata l’omissione di detta indicazione da parte dell’attore, il Giudice di pace ha dichiarato la nullità della comparsa di riassunzione.
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