Notifica via PEC: tempestiva se eseguita dopo le 21 e prima delle 24 dell’ultimo giorno utile

Notifica via PEC: tempestiva se eseguita dopo le 21 e prima delle 24 dell’ultimo giorno utile

La notifica via PEC eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante nel momento di generazione della ricevuta di accettazione.

E’ quello che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 ha affermato, dopo che la Corte di Appello di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.  16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 a norma del quale “la disposizione dell’art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

La vicenda

Nel corso del giudizio civile di secondo grado la società appellata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame avversario, in quanto la notifica dell’impugnazione era stata eseguita a mezzo PEC l’ultimo giorno utile alle ore 21:04, pertanto lo stesso era da ritenersi tardivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 c.p.c. e dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, secondo cui la notifica eseguita con modalità telematica dopo le ore 21 si considera perfezionata “alle ore 7 del giorno successivo” (data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva).

Secondo la Corte rimettente, la normativa cosi posta violerebbe il principio di eguaglianza, nonché quello di ragionevolezza, finendo per trattare nella stessa identica maniera situazioni di fatto differenti. Infatti, le notifiche telematiche per loro natura non sono soggette all’esigenza di evitare “utilizzi lesivi del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o dell’interesse al riposo e alla tranquillità”.

Inoltre, la disposizione stessa si porrebbe altresì in contrasto con il diritto alla difesa del notificante poiché “trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile è costretto a farlo entro i limiti di cui all’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che” invece “dovrebbe essergli riconosciuto per intero”.

Sicchè in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la Corte d’Appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.

La Decisione

Il “Giudice delle Leggi” ha ritenuto la questione nel merito fondata.

Evidenzia la Corte che lo scopo per il quale è stato introdotto il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 è quello di tutelare il diritto al riposo del destinatario, altrimenti costretto a controllare di continuo la propria casella di posta elettronica.

Allo stesso tempo però, quanto sopra non giustifica la corrispondente limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale per contro viene invece impedito di fruire in maniera completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio (termine che, nel caso in questione, la norma codicistica computa in “giorni”, con la conseguente scadenza allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno utile).

In altre parole, la ratio dell’art. 147 c.p.c. volta ad evitare la lesione del diritto (costituzionalmente garantito) all’inviolabilità del domicilio “fisico” con riferimento alla tutela del diritto al riposo, non trova alcuna ragion d’essere nell’ambito delle notifiche telematiche. E’ quindi errato equiparare il domicilio “fisico” a quello “digitale”.

D’altronde tale differenza è stata sottolineata in maniera significativa anche dal legislatore, il quale in materia di deposito telematico degli atti processuali di parte ha stabilito che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza” (art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179).

Pertanto, definitivamente pronunciandosi sulla questione, la Corte ha censurato la norma denunciata e sancitone l’incostituzionalità nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Conseguenze

La decisione in commento prende le mosse dalla peculiarità del sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua indipendenza, e più in generale per la sua diversità dal sistema tradizionale delle notifiche.

Il sistema di notifica a mezzo PEC è sicuramente un sistema più flessibile rispetto al sistema “tradizionale” di notifica di un atto giudiziario per mano per esempio degli Ufficiali Giudiziari (o in proprio a mezzo posta).

Questa flessibilità viene garantita e sfruttata dalla Corte, cosi da poter beneficiare dell’avvento della tecnologia all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale, concedendo ai legali di notificare atti processuali anche in orari in passato non accessibili per effetto della chiusura dei uffici pubblici a tal fine preposti: circostanza questa totalmente estranea al sistema di notifica telematica.


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Dott. Filippo Foca

Laureato all'Università di Bologna nel 2017 con tesi di laurea correlata in Diritto Commerciale e Penale dal titolo "L’abuso di informazioni privilegiate tra normativa italiana ed europea" ottenendo dalla stessa il massimo punteggio disponibile.Fin subito dopo il titolo di laurea ha iniziato a svolgere la pratica forense presso lo Studio CMI Studio Legale & Associati. Ad oggi collabora con lo Studio Legale BCT.L'attività professionale svolta riguarda il campo del diritto civile, commerciale, societario, bancario, e sportivo. Partecipa inoltre ad eventi di natura giuridica come moderatore o relatore.

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