Notifiche telematiche alla P.A.: quali indirizzi PEC sono validi?
Recenti sentenze amministrative sembrano aver aperto nuovi spiragli circa le notifiche telematiche di atti giudiziari alle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) da parte degli avvocati, introducendo la possibilità di poter eseguire la notifica anche all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperito sul registro IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), liberamente consultabile online al sito indicepa.gov.it.
La normativa che regolamenta la materia è molto articolata ed è stata continuamente rimaneggiata. Il dato di partenza è costituito dalla Legge n. 53/1994, la quale disciplina la notifica da parte degli avvocati di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine. Con l’avvento del processo civile telematico, nella L. 53/1994 è stato inserito, con il D.L. 179/2012, l’art. 3-bis, il quale a sua volta disciplina la notifica con modalità telematiche, statuendo che la notifica “si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi”. L’art. 16-ter dello stesso D.L. 179/2012 prevede che per pubblici elenchi validi ai fini della notifica si intendano quelli previsti da specifiche disposizioni di legge ivi elencate e che, per quanto riguarda le P.A., erano costituiti, fino al 2014, dal registro IPA, previsto dall’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008, dal registro delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia, previsto dall’art. 16, co. 12, D.L. 179/2012., il quale prevedeva l’obbligo per le P.A. di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero entro il 30 novembre 2014, e dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), istituito dall’art. 7, D.M. n. 447/2011. L’art. 45-bis, co. 2, lettera a), numero 1), D.L. 90/2014 ha infine espunto dall’art. 16-ter il riferimento all’art. 16, co. 8, D.L. 185/2008, mantenendo soltanto il riferimento al Registro delle P.A. tenuto dal Ministero della Giustizia. Oggi, pertanto, il registro IPA, che è pubblicamente e liberamente consultabile online, non è più considerato un pubblico registro dal quale estrarre l’indirizzo PEC di una P.A. ai fini della notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Fin qui nessun problema, se non fosse che da una parte il registro del Ministero della Giustizia è consultabile soltanto da uffici giudiziari, uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e dagli avvocati e non da tutti gli utenti, dall’altra parte soltanto una minima parte delle P.A. ha ottemperato all’obbligo di comunicare al Ministero il proprio indirizzo PEC, così risulta assai frequente non trovare in tale registro l’indirizzo di posta elettronica certificata della P.A. alla quale si deve eseguire la notifica nel caso concreto.
La giurisprudenza – con rarissime eccezioni – è sempre stata ferma nel considerare tassativo l’elenco dei pubblici registri previsto dall’art. 16-ter, comminando la sanzione della nullità della notifica, in virtù del disposto dell’art. 11 L. 53/1994, nel caso in cui essa venga eseguita ad un indirizzo reperito in un registro diverso da quelli elencati nella norma. Cosicché, qualora l’Amministrazione convenuta non si costituisca in giudizio, altrimenti sanando la nullità, dovrà essere disposta dal Giudice la rinnovazione della notifica. Di conseguenza, nell’ipotesi assai frequente in cui l’indirizzo PEC della P.A. non sia presente nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, non rimarrebbe che la strada della notifica con modalità cartacee.
Sul punto si sono espresse sia la giurisprudenza civile sia quella amministrativa. Soltanto un anno fa la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento dominante secondo cui i pubblici registri da cui estrarre l’indirizzo PEC del destinatario sono costituiti, a pena di nullità della notifica, soltanto da quelli previsti dall’art. 16-ter D.L. 179/2012 e quindi non il registro IPA [1]. Nella giurisprudenza civile soltanto un isolato precedente ha ammesso la validità della notifica eseguita ad un indirizzo risultante dal registro IPA, sottolineando come nel processo in cui sia parte una P.A. debba valere il principio della parità delle posizioni processuali: diversamente, il privato che comunica la propria PEC sarebbe sempre tenuto a rispettare tale domiciliazione telematica, mentre la P.A. potrebbe comunicare la propria PEC soltanto al registro IPA e non a quello tenuto dal Ministero, o comunicare due indirizzi diversi, così ingenerando confusione e soprattutto rendendo impossibile al privato la notifica con modalità telematiche. Pertanto, l’elencazione dei pubblici registri contenuta nell’art. 16-ter D.L. 179/2012 dovrebbe ritenersi non tassativa, valendo invece il diverso principio della pubblica riconducibilità dell’indirizzo alla P.A. In altre parole, la pubblicazione ad opera della P.A. del proprio indirizzo PEC nel registro IPA ne comporta la riferibilità all’ente, cosicché nessuna nullità della notifica potrebbe essere comminata [2].
Sul versante amministrativo recentemente si assiste invece ad una maggiore apertura, inaugurata dal Consiglio di Stato e ripresa da alcuni TAR. In particolare, dal Supremo Collegio amministrativo è stato affermato – seppure in un obiter dictum – che “dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non potrebbero comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata” [3]. Tale principio è stato ripreso da altri Tribunali di merito, i quali lo hanno declinato in maniere differenti: il Tar Campania, per esempio, prendendo atto dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati e osservando che “l’indirizzo PEC contenuto nell’indice IPA non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche […]”, ha rimesso in termini la parte ricorrente per eseguire nuovamente la notifica del ricorso, perché incorsa in errore scusabile sulla possibilità di procedere alla notifica alternativa in modalità cartacee [4]. Il TAR Puglia ha invece rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica eseguita ad un indirizzo PEC non risultante dal registro tenuto dal Ministero della Giustizia, proprio facendo applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato [5].
Resta ora da vedere se il principio di diritto che sembra essersi ormai fatto strada nella giurisprudenza amministrativa verrà ripreso e fatto proprio anche dai Giudici civili, ribaltando l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione non più tardi di un anno fa.
Nonostante la recente apertura, pare comunque ancora non del tutto chiaro se la notifica telematica ad una P.A. possa essere eseguita anche ad un indirizzo PEC risultante dal registro IPA, posto che alcuni TAR che l’hanno ammessa, hanno soltanto rimesso in termini il ricorrente, al fine di consentirgli una nuova notifica, senza dichiararne apertamente l’ammissibilità.
In conclusione, alla luce dell’incertezza giurisprudenziale, se l’indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione presso cui eseguire la notifica non è presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, non rimarrebbe che l’alternativa della notifica con le modalità tradizionali.
[1] Cass. civ., sez. VI, 09.06.2017, n. 14523.
[2] Trib. Milano, sez. V, 8.12.2016, n. 33200.
[3] Cons. Stato, sez. III, 05.02.2018, n. 744.
[4] Tar Campania-Napoli, sez. VIII, 15.03.2018, n. 1653.
[5] Tar Puglia-Bari, sez. I, 05.07.2018, n. 1008.
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Avv. Alberto Melotto
Avvocato del Foro di Verona, esercita l'attività sia in ambito civile che in ambito penale. Nato a Legnago (VR) il 19.06.1990, ha conseguito nel 2009 la maturità classica al Liceo Giovanni Cotta di Legnago (VR) con il massimo dei voti; ha ottenuto la Laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Trento il 1° ottobre 2014 con il massimo dei voti e la lode con una tesi in diritto penale. Il 4 settembre 2017 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione d'avvocato presso la Corte d'appello di Venezia e dall'ottobre 2017 è iscritto all'albo ordinario dell'Ordine degli Avvocati di Verona.