Notifiche via PEC: con sentenza n. 75/19 interviene la Corte costituzionale

Notifiche via PEC: con sentenza n. 75/19 interviene la Corte costituzionale

La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita’ telematiche. Quando e’ eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La  sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2019, n. 75, in sintesi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.l. n. 179/12, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si intenda perfezionata per il notificante alle ore 7 del giorno successivo (ne emerge, dunque, una fictio iuris, arrecando un’indubbia limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente), anziché in riferimento al momento di generazione della predetta ricevuta.

In effetti, l’intervento della Corte costituzionale pone in qualche modo rimedio ad una delle più cospicue “storture” della normativa sul processo telematico causate dalle intrinseche e costitutive caratteristiche dello strumento tecnologico che spesso portano a conclusioni irragionevoli, di difficile linearità contenutistica o quanto meno dubbie.

La norma incriminata, che aveva sostanzialmente disposto che la notifica effettuata dopo le ore 21 dovesse essere considerata avvenuta alle 7 del giorno successivo, era stata introdotta allo scopo di tutelare il destinatario al fine di salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

La Corte ha rilevato che la previsione normativa, tuttavia, non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, dato che il termine di cui all’art. 155 c.c. computa «a giorni», con la conseguenza che, nel caso di impugnazione, il termine scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno utile (vedasi quanto esplicitato di seguito).

Inoltre, la Corte costituzionale ha ritenuto la norma “intrinsecamente irrazionale” anche là dove non considera la peculiarità del sistema tecnologico telematico che si caratterizza per la sua diversità dal mero sistema tradizionale di notificazione, “posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici” (e quindi ad un elemento di prossimità, del de visu), da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica”.

Un’evidente differenza, quest’ultima, che, del resto, osserva la Corte, lo stesso legislatore ha lapalissianamente colto in modo significativo giustappunto nella disciplina delle tempistiche del deposito telematico degli atti processuali di parte, in relazione al quale, proprio in riferimento alla tempestività del termine, prevede che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ai sensi dell’art. 155, quarto e quinto comma, c.c. Anche in tale ottica, continua ad osservare la Corte, “trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione”.


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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