Novazione oggettiva e soggettiva del rapporto obbligatorio

Novazione oggettiva e soggettiva del rapporto obbligatorio

Il rapporto giuridico obbligatorio intercorrente tra il creditore e il debitore può essere novato sul piano oggettivo ovvero soggettivo.

Nel primo caso, viene in rilievo una modalità estintiva – e non satisfattiva – dell’obbligazione diversa dall’adempimento, giacché viene costituita un’obbligazione nuova che differisce dalla precedente nel titolo o nell’oggetto.

Ciò vuol dire che due sono gli elementi costitutivi e indefettibili della novazione oggettiva: aliquid novi animus novandi.

Il primo, come appena detto, é l’elemento di novità in sé, ragion per cui la novazione in parola può essere causale o reale, a seconda che giustappunto l’obbligazione pregressa e quella successiva differiscano rispettivamente nel titolo o nell’oggetto.

Il secondo é la volontà delle parti di novare il rapporto obbligatorio e può essere espressa anche per facta concludentia, purché sia inequivocabile.

Dunque, é pacifico che quello di novazione oggettiva sia un contratto con funzione estintiva e non satisfattiva dell’obbligazione, combinata eventualmente con la causa del contratto sottostante, qualora la prima obbligazione si inquadri in un rapporto negoziale.

Per quanto concerne, invece, la novazione soggettiva, orbene quest’ultima attiene ad una modifica del rapporto obbligatorio dal lato del debitore cui ne subentra un altro.

Stessa cosa, peraltro, accade nell’ipotesi di cessione del credito, con la differenza che in tal caso la modifica lambisce il lato attivo del rapporto, giacché il credito stesso viene trasferito dal cedente al cessionario, quindi dal creditore originario al nuovo creditore.

In concreto la novazione soggettiva si materializza nella delegazione, nell’espromissione e nell’accollo.

La prima, a sua volta, può essere una delegazione promissoria o di debito ovvero di pagamento la quale ricorre, ad esempio, nell’emissione di un assegno bancario.

Il titolare di un conto corrente, dunque il cliente che intrattiene con la propria banca un rapporto di provvista e con il creditore un rapporto di valuta, in veste di delegante ordina alla banca stessa (delegata) di pagare a codesto creditore (delegatario), posto che la provvista sia sufficiente a coprire per intero l’importo indicato nel titolo di credito.

Quanto alla delegazione di debito, anche in tale frangente sono ravvisabili i due rapporti di valuta e di provvista, il primo tra delegante e delegatario, il secondo tra delegante e delegato.

Pertanto, in un’ottica di semplificazione di tali rapporti il delegato, debitore del delegante, assume su di sé l’obbligazione che il delegante stesso ha verso il delegatario.

Inoltre, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni afferenti ai suoi rapporti con questo, mentre, salvo patto contrario, non può sollevare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, a meno che non sia nullo il rapporto di valuta suindicato.

Da ultimo, il delegato non può neppure opporre le eccezioni inerenti al rapporto di valuta, se le parti non vi hanno fatto riferimento in modo espresso.

Sempre a proposito di tali rapporti che costituiscono il fondamento causale della delegazione, occorre distinguere fra due scenari a seconda che ai rapporti de quibus si faccia o meno riferimento, quindi che la delegazione medesima sia titolata ovvero pura.

Nel primo caso nulla quaestio, pertanto delegante e delegato potranno eccepire la nullità o l’inesistenza rispettivamente del rapporto di valuta e di provvista per non pagare al delegatario oppure per ripetere quanto già pagato.

Nel secondo, invece, tali eccezioni sono precluse, salvo l’ipotesi di nullità della doppia causa, ricorrente allorché ambedue i rapporti di cui sopra sono nulli o inesistenti.

Ne consegue che delegante e delegato potranno avvalersi delle predette eccezioni per non pagare o per ripetere ciò che hanno pagato ex art. 2033 c.c. e all’uopo si dovrà stabilire volta per volta se l’avvenuto pagamento abbia pregiudicato in concreto il delegante o il delegato.

Una regola fondamentale che accomuna delegazione, espromissione e accollo é quella secondo cui la novazione soggettiva può realizzarsi, solo se il creditore dichiara espressamente di voler liberare il debitore originario, altrimenti questi sarà coobbligato in solido con il nuovo debitore, godendo però di un beneficio di escussione nel senso che il creditore potrà aggredire i suoi beni, solo dopo aver infruttuosamente escusso quelli del nuovo debitore.

A questo punto, rimangono da analizzare espromissione ed accollo.

Ebbene, mentre nella delegazione é il delegante a prendere l’iniziativa, viceversa ad assumerla nell’espromissione  é  un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, quindi di un terzo che, in veste di espromittente, si assume il debito che l’espromesso ha verso il creditore espromissario.

Salvo patto contrario, l’espromittente non può opporre all’espromissario le eccezioni afferenti al rapporto di provvista con l’espromesso.

Al contrario, sono senz’altro opponibili le eccezioni che il debitore originario poteva opporre al creditore, se a quest’ultimo non sono personali e se non sono posteriori all’espromissione, eccezion fatta in quest’ultimo caso per la compensazione, inopponibile anche se antecedente.

Riguardo l’accollo, tre sono i soggetti coinvolti : accollante, accollato e accollatario.

L’accollante é un terzo, estraneo al rapporto di valuta, che per l’appunto si fa carico del debito dell’accollato verso il creditore accollatario il quale può aderire all’intesa tra il terzo e il debitore originario, così rendendone irrevocabile la stipula a suo favore.

Questo é l’accollo esterno, a dispetto di quello interno cui il creditore non aderisce, rimanendone del tutto estraneo.

L’accollante stesso, peraltro, può opporre all’accollatario le eccezioni che hanno titolo nel contratto sulla cui base é avvenuta l’assunzione del debito altrui.

Si é citata in precedenza una regola comune a delegazione, espromissione ed accollo, più precisamente quella sulla liberazione o meno del debitore originario, ma ve ne sono anche altre di cui agli artt. 1274, 1275 e 1276 c.c.

Se l’obbligazione del nuovo debitore é invalida giacché ha un titolo invalido, nullo o annullato, rivive l’obbligazione del debitore originario che era stato liberato, tuttavia non rivivranno anche le garanzie prestate da terzi.

Inoltre, ogniqualvolta vi sia la liberazione del primo debitore, quindi una vera e propria novazione soggettiva, si estinguono per legge tutte le garanzie che assistono il credito, se il garante non consente expressis verbis a mantenerle.

Infine, vi sono delle disposizioni valevoli per delegazione ed accollo e non anche per l’espromissione.

Segnatamente, liberato il debitore originario, il creditore non potrà poi agire contro di lui se diventa insolvente il nuovo debitore, salvo che quest’ultimo già lo fosse quando ha assunto il debito.


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Jacopo Bracciale

Dopo aver conseguito la maturità classica con una votazione finale di 100/100, mi sono laureato cum laude in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo con una tesi in Teoria generale del diritto dal titolo "Il problema dei principi generali del diritto nella filosofia giuridica italiana". In seguito, ho svolto con esito positivo presso il Tribunale di Teramo il tirocinio formativo teorico - pratico di 18 mesi ex art. 73 D.L. 69/2013 : per un anno nella Sezione Penale e, nei restanti sei mesi, in quella Civile. Parallelamente ho frequentato e, ancora oggi, frequento il corso di Rocco Galli per la preparazione al concorso in magistratura. Dal mese di novembre del 2020 collaboro con la rivista scientifica Salvis Juribus come autore di articoli di diritto civile, penale ed amministrativo.

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