Novità nel mondo dell’agroalimentare: è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche

Novità nel mondo dell’agroalimentare: è entrato in vigore il Regolamento UE 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche

Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2024/1143relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli”, che è andato a modificare i regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2019/787 e n. 2019/1753 ed ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012.

L’obiettivo generale del Regolamento in parola è quello di rafforzare ulteriormente il sistema di protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) tramite un testo organico ed una disciplina uniforme per i vari prodotti alimentari.

In particolare, il Regolamento de quo introduce alcune novità in relazione alla procedura di registrazione delle IG, estende espressamente la tutela di queste ultime anche online, rafforza i poteri dei gruppi di produttori e, inoltre, va a regolare esplicitamente il rapporto tra le menzioni tradizionali e le indicazioni geografiche ponendo il divieto di registrare una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe la sfera di protezione delle indicazioni geografiche.

Per ciò che concerne, in specie, la procedura di registrazione delle indicazioni geografiche, questa viene semplificata risultando unica per i richiedenti che abbiano sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese terzo ed è suddivisa in due fasi: una prima fase a livello nazionale e una seconda fase a livello di Unione.

Nella fase nazionale la domanda di registrazione può essere presentata soltanto da un “gruppo di produttori richiedente” e deve comprendere il disciplinare, il documento unico e l’ulteriore documentazione di accompagnamento di cui all’art. 12 del Regolamento. Lo Stato membro interessato dovrà quindi adottare una procedura nazionale di opposizione, la quale deve prevedere un periodo di almeno un mese dalla data di pubblicazione della domanda entro il quale qualsiasi soggetto avente un interesse legittimo può presentare opposizione alla domanda di registrazione.

In assenza di opposizioni o, comunque, qualora lo Stato membro interessato ritenga che sussistano tutti i requisiti previsti dal Regolamento, si potrà passare alla fase a livello di Unione. La Commissione europea dovrà esaminare la domanda di registrazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. Qualora ritenga soddisfatte tutte le condizioni del Regolamento la Commissione pubblicherà quindi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il disciplinare e da questa data decorrerà il termine di tre mesi per eventuali opposizioni. In mancanza di opposizioni ammissibili la Commissione procederà quindi alla registrazione dell’indicazione geografica.

Con riguardo, poi, alla tutela delle IG online, il nuovo Regolamento UE prevede espressamente che il sistema di protezione delle IG si applica anche a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione europea e ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza (come il commercio elettronico). Viene prevista, inoltre, la possibilità di istituire un sistema – gestito dall’EUIPO – di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio.

Per ciò che riguarda i gruppi di produttori, poi, vengono ulteriormente rafforzati i loro poteri, prevedendosi, fra le altre cose, la possibilità per questi di “intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell’indicazione geografica in questione”, oltre che “intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. Ulteriori prerogative vengono poi attribuite ai gruppi di produttori cc.dd. riconosciuti, ovverosia ai gruppi che hanno una quota minima di oltre il 50% dei produttori oppure una quota minima di oltre il 50% del volume o del valore della produzione commerciabile.

Quanto, infine, al rapporto tra le menzioni tradizionali e le indicazioni geografiche (DOP e IGP), con il Regolamento UE 2024/1143 si è andati ad inserire nel Regolamento UE 1308/2013 (OCM) il nuovo art. 113-bis, in forza del quale “la registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica”. Si è previsto, inoltre, che la Commissione europea, mediante atti di esecuzione, debba dichiarare la non validità delle menzioni tradizionali registrate in violazione della suddetta disposizione. In sostanza, in caso di conflitto tra una menzione tradizionale e una IG già registrata deve accordarsi prevalenza a quest’ultima.

Tale previsione normativa è stata in qualche modo propiziata dal c.d. caso Prosecco-Prošek, nato a seguito della richiesta da parte della Croazia di registrare l’espressione “Prošek” come menzione tradizionale di quattro vini D.O.P. croati.

In particolare, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, nel settembre 2021, di tale domanda di protezione ha sortito – com’era facilmente ipotizzabile – una levata di scudi da parte dei produttori di Prosecco che – appoggiati anche dal Governo italiano – attraverso i propri consorzi di tutela hanno presentato formale opposizione alla richiesta croata, accendendo peraltro anche il dibattito politico intorno al tema della tutela delle indicazioni geografiche e contribuendo, in qualche misura, alla riforma in commento.

Senza volersi dilungare in questa sede sul caso di specie – che, per vero, non è stato ancora ufficialmente risolto, essendo la questione ancora al vaglio della Commissione europea – con la suddetta nuova previsione normativa si è evidentemente cercato di scongiurare – almeno per il futuro – il ripetersi di casi analoghi a quello Prosecco-Prošek.

Non ci resta che attendere di vedere, dunque, quali saranno gli effetti concreti delle nuove disposizioni europee.


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Avv. Michael Costantini

Avvocato con Studio in Pisa, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Pisa. Esercito la professione forense con particolare riferimento al settore del diritto civile, ed in specie con riguardo alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, alle procedure esecutive, alla contrattualistica, nonché al diritto delle nuove tecnologie. Attraverso mirate attività di formazione e mediante la concreta esperienza professionale ho maturato specifiche competenze nella contrattualistica informatica, nella materia del diritto d’autore e proprietà industriale, oltre che nella materia del diritto vitivinicolo.

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