Novità sulla dichiarazione di costituzione di parte civile

Novità sulla dichiarazione di costituzione di parte civile

Talvolta il reato si configura non solo quale illecito penale ma anche quale illecito civile divenendo fonte di obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie. Alla persona danneggiata da reato spetta la legittimazione di fare valere la propria pretesa sostanziale non solo nella sua sede naturale civilistica ma anche in sede penale.

L’esercizio dell’azione civile nel processo penale avviene tramite la dichiarazione di costituzione di parte civile, la quale può essere depositata nella cancelleria del giudice procedente o presentata direttamente in udienza unitamente alla procura speciale del difensore o ai sensi dell’art. 100 c.p.p. o ai sensi dell’art. 122 c.p.p.

La costituzione di parte civile presuppone che si sia già in presenza di un processo penale e i termini per la sua presentazione o deposito sono stati recentemente modificati dal D.lgs. 150/2022 prevedendo, in caso di celebrazione dell’udienza preliminare, di poterla proporre in udienza prima che siano terminati gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti; nel caso in cui l’udienza preliminare manchi, può essere presentata entro il termine di cui all’art. 484 c.p.p.; in caso di citazione diretta a giudizio, il termine da rispettare a pena di decadenza è quello previsto dall’art. 554 bis co. 2 c.p.p.

Il D.lgs. 150/2022 non ha solo inciso sui termini previsti per la costituzione di parte civile ma anche sul contenuto della dichiarazione che necessariamente deve prevedere determinati elementi stabiliti ai sensi dell’art. 78 c.p.p. La novella legislativa, nello specifico, ha mutato il disposto dell’art. 78 co.1, lett. D aggiungendo le parole agli effetti civili. Più precisamente, l’atto di costituzione di parte civile deve contenere l’enunciazione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili.

A colpo d’occhio potrebbe sembrare un cambiamento insignificante ma nella prassi ha inciso in maniera piuttosto significativa. La portata di tale novità è stata precisata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione nella sent. 38481/2023.

Le Sezioni Unite si sono espresse proprio circa i nuovi parametri per l’ammissibilità della costituzione di parte civile. L’art. 78 co.1, lett. D nella sua innovata formulazione contiene una precisazione di non poco conto: l’introduzione dell’espressione agli effetti civili pone a carico della parte civile un onere di motivazione che prima non sussisteva. In previsione della possibilità che la domanda risarcitoria e/o restitutoria possa continuare innanzi al giudice civile viene oggi richiesto che l’atto di costituzione sia idoneo di per sé ad incardinare il giudizio civilistico nella sua sede naturale.

Nella previgente disciplina l’art. 78 co.1 lett. D come interpretato dalla Cassazione in innumerevoli pronunce poneva a carico della parte civile un onere motivazionale decisamente meno rigoroso. Nonostante una prima e isolata pronuncia della Suprema Corte del 1996 ove l’orientamento dei giudici di legittimità propendeva per dei parametri piuttosto stringenti al fine di soddisfare tale requisito codicistico previsto a pena di inammissibilità della dichiarazione, successive e più numerose pronunce si sono espresse in termini meno rigidi.

Quell’ obiter dictum assimilava – non equiparava- la dichiarazione di costituzione di parte civile all’atto introduttivo redatto dall’attore nel processo civile. Come anticipato, successive statuizioni della S.C. si sono assestate su posizioni diverse e più malleabili: a fronte di un nesso causale piuttosto evidente tra il reato contestato e il danno patrimoniale o non risarcibile subito dal danneggiato da reato, si riteneva che l’onere motivazionale potesse essere soddisfatto dalla mera enunciazione del capo di imputazione, il quale richiuderebbe in sé gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono le ragioni giustificative della domanda. Un onere motivazionale più pregnante era richiesto in caso di collegamenti tra reato e danno meno evidenti o in caso di reati di pericolo o ancora, quando il danneggiato da reato non coincideva con la persona offesa.

Con la Riforma Cartabia alcuni aspetti relativa agli elementi previsti per l’ammissibilità della costituzione di parte civile sono stati modificati. Il novellato art. 78 co.1, lett.d c.p.p. contiene di conseguenza un quid pluris rispetto al passato: agli effetti civili.

Il significato attribuito a tale modifica dalla poca giurisprudenza fa fronte ad un silenzio dottrinale sul punto. Parte di essa lo ha interpretato come una mera precisazione terminologica, non potendo la parte civile interloquire sugli aspetti penalistici del fatto deve limitarsi alle richieste civili pur se portate nel processo. Altra parte della giurisprudenza ha invece interpretato il nuovo art. 78 come l’individuazione di un obbligo in capo alla parte civile di maggior precisione e puntualità nella formulazione delle domande civilistiche, prevedendo una chiara argomentazione circa le loro ragioni giustificative. Di conseguenza, tale domanda deve essere posta quale autonoma e completa anche in vista di un possibile spostamento della pretesa sostanziale innanzi all’autorità civile.

Le Sezioni Unite si sono conformate a questo secondo orientamento nella recente sentenza del 2023 addirittura addivenendo ad una piena equiparazione dell’atto di costituzione di parte civile con l’atto di citazione nel giudizio civile di cui all’art. 163 c.p.c.

Tale orientamento non è certo scevro di conseguenze sul piano pratico. Infatti, l’avvocato penalista si deve ora confrontare con delle competenze di natura squisitamente civilistica. Il grado di approfondimento richiesto proprio in relazione alla causa petendi pare essere rigoroso e analitico e prevederà un apporto integrato che tenga conto della possibilità che il giudizio continui nella sede civile.


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