Nozione di danno tra patrimonialità ed ingiustizia

Nozione di danno tra patrimonialità ed ingiustizia

Presupposto della responsabilità è l’esistenza di un “danno risarcibile”. Identificare un accadimento in termini di danno è pertanto un presupposto essenziale, dal momento che non esiste una definizione del termine dal punto di vista normativo.

Le diverse concezioni del danno  muovono da un elemento centrale: infatti esso (come la nozione di risarcimento, a cui risulta strettamente connesso) riguarda la tutela da predisporre nei confronti di un accadimento già concluso, al fine di cancellarne gli effetti sfavorevoli che si sono verificati a detrimento del c.d. danneggiato.

Tuttavia a seconda delle diverse fasi storiche muta l’esposizione normativa del danno atto ad attivare di conseguenza la tutela risarcitoria; e variano così i presupposti e la funzione del risarcimento.

Icasticamente, se ne indicano tre concezioni del danno. La prima concerne il danno come accadimento, da cui deriva un’alterazione della realtà materiale, e pertanto come il venir meno o la modificazione in peius di un bene della vita. La seconda interpreta il danno come una diminuzione del patrimonio personale della vittima. Da ultimo, la terza individua il  danno con la violazione di un interesse protetto dall’ordinamento.

Queste visioni diversificate sul danno possono spiegarsi alla luce del pensiero giuridico mutevole  senza soluzioni di continuità nell’ingranaggio storico-temporale; infatti lo spostamento dalla concezione c.d. materiale a quella patrimoniale è funzionalmente collegata all’economia di mercato.  Conformemente alla tesi reale del danno, il danno “non patrimoniale” lo si può rendere risarcibile mediante la fictio iuris dell’”equivalenza” tra soppressione di un bene patrimoniale e soppressione del benessere psicofisico: espresso  nell’idea del pretium doloris.

E’ necessario puntualizzare che quella del danno non è una figura pre-giuridica, bensì normativa, e pertanto essa può trovare un’idonea definizione solo in virtù di norme positive, dal momento che sono solamente queste che possono indicare e delimitare un fatto storico qualificabile come danno, teleologicamente orientato ad attivare il rimedio riparatorio a tutela della vittima. Nel codice civile, il primo dato positivo da evocare è il principio della piena riparazione del danno, inteso quale equipollenza tra perdita economica patita e quantum risarcibile, imputabile a colui che è chiamato a risponderne; il tratto più rilevante consiste nel ricostruire la situazione antecedente al fatto lesivo, attraverso il calcolo dell’equivalenza, appunto.

La dimensione economica è componente della nozione giuridica di danno, tuttavia occorre integrarla con un ulteriore elemento, ossia con il carattere dell’ingiustizia (iniuria). Ne deriva che il danno risarcibile ex art. 2043 c.c., per essere esaurientemente definito, deve contenere in sé entrambi i suddetti requisiti, che attengono a modi diversificati  di valutare il medesimo fatto. L’ingiustizia del danno si fonda su un giudizio non statico, bensì dinamico e comparativo  fra la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, atto a decretare su quale delle due posizioni sarebbe giusto far ricadere le conseguenze dannose scaturite dal fatto. Tale giudizio, a cui il giudice è chiamato, non è di mero valore, bensì si deve attenere alle norme consacrate nel codice civile o ai principi generali; esso quindi deve calibrare il peso degli opposti interessi, decidendo se per l’ordinamento sia meritevole di tutela l’interesse perseguito dal danneggiante con la condotta dannosa o la privazione patita dalla vittima per effetto della condotta. Il giudizio volto ad individuare il giusto e l’ingiusto, viene meno ove lo stesso legislatore ha identificato preventivamente gli illeciti tipici, che esonerano l’interprete dal compiere ex post una valutazione comparativa degli interessi contrapposti e decretare la regola di giustizia del caso concreto.

Sul versante della patrimonialità invece, la nozione di danno comprende tutte le conseguenze dannose, in quanto economicamente rilevanti e causalmente riferibili al fatto del danneggiante. Se ne deduce che il carattere patrimoniale o meno del danno, non attiene il bene leso dal fatto dannoso, ma se il fatto lesivo abbia risvolti economici negativi per il soggetto passivo. Ad esempio, alla lesione di un bene non patrimoniale possono conseguire conseguenze economiche negative, e quindi  trattarsi di danno patrimoniale risarcibile secondo le consuete regole; così come la lesione di un bene patrimoniale può risultare economicamente indifferente, restando escluso da un’ipotetica tutela.

La qualificazione di ingiustizia richiede generalmente una duplice operazione valutativa: la prima fase riguarda l’accertamento della rilevanza aquiliana dell’interesse leso; poi, la seconda, concerne la comparazione con l’interesse sottostante al fatto aggressivo, alla luce delle modalità concrete del vulnus. Questa duplicità valutativa si riflette nella formula, secondo cui è ingiusto il danno che sia al contempo non iure, ovvero non autorizzato “in assenza di cause di giustificazione”, e contra ius, ossia determinato da un fatto che leda una situazione giuridica riconosciuta e garantita dall’ordinamento.

La nozione di danno patrimoniale affonda le radici nell’equivalenza economica che il mercato permette di realizzare tra i vari beni, assegnando a ciascuno un valore di scambio esprimibile monetariamente. La lesione di un bene integra danno, se da esso ne scaturisce una diminuzione di quel valore, da calcolare ai fini della determinazione dell’ammontare ‘equivalente’ del risarcimento. Questa concezione è tuttavia entrata in crisi, da un lato, per l’inadeguatezza degli strumenti tradizionali di tradurre giuridicamente il “valore”, in economia di mercato ormai globalizzata; dall’altro, per il peso rilevante che hanno assunto i valori personalistici.

Per quanto concerne il primo aspetto enunciato, mentre in un’economia “statica”, ai fini della tutela aquiliana, rileva essenzialmente l’insieme delle proprietà dell’individuo (patrimonio) e sul piano economico l’insieme dei valori di tali proprietà. Dunque, conformemente alla tesi della differenza, il danno da risarcire coincide con la differenza, appunto, tra il valore corrente del patrimonio della vittima e quello a cui essa avrebbe potuto agognare, ove il fatto lesivo non sarebbe accaduto. Quanto esposto muta con il passaggio ad un’economia “dinamica”, nella quale il patrimonio di un soggetto è costituito da variabili irriducibili allo schema proprietario statico, collegati tra di loro e rilevanti quale entità strutturalmente unitaria; in crescendo sono le utilità conseguibili dalla propria persona.

Si assiste ad un superamento della teoria della differenza: la patrimonialità di un danno non si esaurisce in un dato aritmetico del saldo contabile.

Il carattere patrimoniale del danno dipende dall’idoneità del fatto lesivo, secondo una valutazione sociale tipica, a determinare in concreto un minus delle utilità economico a disposizione della vittima. Questa considerazione tuttavia non concerne la natura del bene leso, ma le conseguenze della lesione; infatti la violazione di un diritto alla persona, se dà luogo alle perdite anzidette, è configurabile come danno patrimoniale; al contrario, la lesione di un diritto di natura patrimoniale può far discendere un danno non patrimoniale.

 


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