Nozione giuridica di società e conferimenti
La nozione giuridica di società passa tramite la lettura congiunta di due elementi fondamentali dello stesso contratto, che sono anche basilari per la sua stessa definizione: stiamo parlando dell’elemento negoziale e dell’elemento organizzativo. Nel nostro ordinamento giuridico esistono diverse e variegate tipologie di società in funzione delle caratteristiche proprie di ciascun tipo, ma tutte si caratterizzano per la matrice unitaria da cui l’organismo sociale si origina e cioè il negozio giuridico alla sua base. La società è un vero e proprio contratto.
Alla base della società vi è un contratto plurilaterale ex art. 2247 c.c..
Il negozio costitutivo della società è soggetto naturalmente, alla disciplina generale in tema di contratti e quindi più specificamente alla capacità delle parti, agli altri requisiti richiesti, nonché all’interpretazione ed agli effetti che dal contratto medesimo si originano. Le obbligazioni assunte nel contratto di società sono tali in funzione del raggiungimento dello scopo prefissato e quindi della stessa ragion d’essere della società. L’ordinamento disciplina anche le ipotesi, per così dire patologiche in cui il contratto di società può subire modificazioni o comunque andare incontro a problematiche di ogni tipo.
Tra queste c’è da sottolineare la particolarità per la quale il contratto di società non viene meno per effetto dell’uscita di un socio dalla società ( i casi tipici morte, recesso ed esclusione) se non quando il raggiungimento dello scopo sociale sia compromesso e pure con i dovuti distinguo.
Il contratto di società si differenzia dagli altri contratti plurilaterali ex art 2247 c.c. per la presenza di un conferimento, dell’esercizio in comune di un’attività economica ed è l’obiettivo principale della produzione di un profitto con conseguente divisione degli utili. Affinché il contratto di società possa definirsi tale, il legislatore richiede il perfezionarsi dello stesso con la presenza di requisiti essenziali, quale in primis il conferimento.
Nel nostro ordinamento infatti, non può esistere società senza costituzione di un fondo sociale mediante conferimenti essendo ciò richiesto tassativamente dal legislatore.
Il fondo sociale è costituito mediante il conferimento dei soci.
Nell’ambito del fenomeno societario le società di garanzia e le società di mutua assicurazione non rientrano nel novero del concetto di società.
Quanto all’oggetto del conferimento, questo può essere individuato sia mediante beni che mediante servizi.
Non è richiesto necessariamente denaro, potendo essere utilizzati anche crediti o altri beni o l’uso di questi o ancora la propria attività lavorativa, salvo particolari eccezioni fissate dalla legge. L’accezione di conferimento significa, in primis e semplicemente, assunzione di un’obbligazione di dare o di fare. Il conferimento deve essere determinato per società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice, (S.a.s.), società per azioni (S.p.a.), società in accomandita per azioni ( S.a.p.a.), società a responsabilità limitata (S.r.l.) e cooperative.
Se non è stabilito altrimenti nell’atto costitutivo, il conferimento deve essere fatto in denaro, e ciò sulla base degli articoli 2342 e 2464 del codice civile.
Il principio maggioritario trova un limite inderogabile nell’altro principio per cui non possono imporsi al socio nuovi obblighi senza il suo consenso.
La disciplina giuridica del conferimento varia inoltre e necessariamente in funzione della natura della prestazione, oggetto del conferimento come ad esempio vendita, locazione e cessione di crediti ex art. 2254 c.c..
Per i conferimenti in natura va indicato nel contratto sociale il loro valore nonché il modo di valutazione, rimessa ai soci in tutte le tipologie societarie e con perizia giurata nelle società di capitali.
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Massimiliano Pagliaccia
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