Nullità alcooltest: eccezione entro la sentenza di primo grado
Il 18.10.2013, la sig.ra A. I. circolava per Rovigo, arrestava tempestivamente la marcia, perchè il veicolo precedente tamponava il veicolo che lo precedeva.
Gli agenti di Polizia la sottoponevano ad alcooltest, con due misurazioni a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, da cui risultava un tasso alcoolemico di 2,16 g/l.
All’esito, gli agenti ritiravano la patente di guida e successivamente veniva redatto verbale, invitando la conducente a nominare un difensore. Veniva, quindi, nominato un difensore d’ufficio, in presenza dell’astratta ipotesi di reato ex art. 186 c.2 Codice della Strada, che impone di nominare un difensore appena vi sia notizia di reato, prima di procedere agli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 349-350 c.p.p.
Il Prefetto, in data 18.11.2013, notificava provvedimento di sospensione della patente di guida per un anno.
Avverso il provvedimento, la sig.ra A. I. proponeva ricorso al Giudice di Pace, secondo l’art. 204 C.d.S. e art. 7 d.lgs. 150/2011. Il primo motivo di ricorso riguardava la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Gli accertamenti della polizia ex art. 354 c.p.p., trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, devono essere necessariamente assunti previa informazione alla persona interessata dell’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore, pena l’inutilizzabilità degli stessi ex art. 191 c.p.p.
Come affermato dalla Suprema Corte, (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 42667 del 17.10.2013), il rilievo del tasso alcoolemico è nullo se il conducente non è stato avvisato tempestivamente della facoltà di farsi assistere da un difensore, con conseguente nullità degli atti ai sensi degli art. 178 lett.c) e 180 c.p.p. In tal, caso, infatti, il Prefetto, rinviava ad atti inutilizzabili.
Ma vi è di più. La nullità è stata eccepita alla prima udienza del giudizio avanti il Tribunale, in composizione monocratica, che procedeva per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza. Sul punto sono intervenute le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 5396 del 05.02.2015. In questi casi, infatti, trova applicazione l’art. 182 c.2 c.p.p., secondo cui l’eccezione di nullità dell’alcooltest effettuato senza l’assistenza del difensore, deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di primo grado, in quanto nullità di ordine generale ex art. 178 c.1 lett. c) c.p.p. Questi accertamenti, infatti, sono svolti dagli ufficiali di polizia stradale, attraverso appositi apparecchi, in quanto accertamenti urgenti e irripetibili, evitando in questo modo che il conducente in condizioni psico-fisiche alterate possa compromettere la propria e la pubblica incolumità.
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Avv. Francesca Ledda
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