Nullità dell’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato del Lavoro
Un tema di particolare rilevanza in materia di diritto del Lavoro inerisce i poteri ispettivi ed i consequenziali provvedimenti dell’Ispettorato del Lavoro.
Nello specifico, il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emesso dai funzionari ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro al termine di un accertamento ispettivo si caratterizza per essere un provvedimento di natura amministrativa.
Giova pertanto riflettere sui possibili motivi di impugnazione dello stesso.
Ebbene, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 qualsivoglia atto amministrativo deve essere espressamente motivato e “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
All’uopo occorre ricordare che l’art 21 septies co. 1 della predetta legge dispone che “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.
L’ordinanza-ingiunzione deve trovare dunque nell’accertamento ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro il proprio fondamento, poichè non può irrogarsi una sanzione in via cautelare senza che i fatti sui quali essa si fonda siano stati regolarmente riportati dagli agenti accertatori.
Quindi il provvedimento deve specificatamente e dettagliatamente indicare le tempistiche, le modalità e la condotta, attraverso cui si è consumata la fattispecie illecita.
Anche il Consiglio di Stato, sez. V, con sent. n. 3402/2013 ha sancito che “Il difetto di motivazione di un provvedimento amministrativo sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito dall’autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell’ atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta”.
Orbene, nel caso in esame veniva notificata alla Società Delta ordinanza-ingiunzione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro che alludeva in modo del tutto generico ad una violazione dell’art. 29 comma 1 del D.L. n. 276/2003 modificato dall’art. 1 c. 1 del D.lgs n. 8/16 senza indicarne le modalità, le tempistiche e la condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l’illecito.
A tale provvedimento conseguiva l’opposizione innanzi al Giudice del Lavoro che immediatamente sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato.
Non vi è dubbio, quindi, che la mancata indicazione della ricostruzione fattuale della condotta illecita e delle modalità attraverso le quali questa si sia consumata, renda del tutto insufficiente – se non addirittura omessa – la motivazione del provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro che potrà legittimamente trovare tutela in sede di opposizione.
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avv. Anna Laura Iannicelli
Avv. Anna Laura Iannicelli, abilitata presso la Corte d'Appello di Campobasso nel 2018. È Dottoressa in Giurisprudenza con tesi in Diritto Processuale Penale su "L'incidente probatorio: limiti applicativi", titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Collabora con un noto studio legale del Molise che svolge prevalentemente Diritto Tributario e Diritto Penale.
Le sue aree di interesse scientifico sono il Diritto Penale, il Diritto Tributario, il Diritto Amministrativo ed il Diritto Societario. È autrice di diverse pubblicazioni sulla rivista scientifica online Salvis Juribus.