Nullità o inesistenza della notifica: criterio del collegamento tra luogo di notifica e destinatario
Cass. Civ., Sez. Terza, ord. n. 4529 del 15 febbraio 2019
La Suprema Corte ha affrontato la questione giuridica relativa alla configurabilità della notifica eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica. In particolare, il ragionamento logico-giuridico degli Ermellini si è focalizzato sulla correlazione tra il luogo di notifica e il destinatario della stessa; circostanza questa utile per ritenere la notifica nulla e non inesistente.
Nel caso in esame, il creditore notificava due decreti ingiuntivi -presso la vecchia residenza del debitore- tramite consegna a mani della figlia, in qualità di convivente del debitore. Il debitore proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi de quibus eccependo l’inesistenza della notifica. Il Giudice di prime cure rigettava l’opposizione e il Giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto emesso in primo grado.
Il debitore proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la mancata riflessione da parte dei Giudici di merito circa l’inesistenza della notifica, atteso che quest’ultima avveniva nelle mani della figlia del debitore presso la precedente residenza anagrafica.
La questione veniva affrontata dagli Ermellini conformemente a quanto già sancito nella propria ordinanza n. 24834 del 2017, in linea con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali. Tale orientamento ritiene configurabile l’inesistenza della notificazione, qualora questa sia priva dei propri elementi costitutivi, quali sono la trasmissione e la consegna dell’atto. Ne consegue che, ogni altra difformità ricade nella categoria della nullità della notifica. Se da un lato, la trasmissione dell’atto deve essere esercitata da un soggetto qualificato, legittimato dalla legge a compiere detta attività; dall’altro, la consegna dell’atto deve consistere nel raggiungimento di uno degli esiti positivi della notificazione, previsti dall’ordinamento. Tale struttura si mantiene salda anche nel caso di notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c.
A ben vedere, secondo la Corte di Cassazione, il notificante è tenuto a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere nelle forme di cui all’art. 143 c.p.c., giacché l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione stessa. Ciò è vero solo nel caso in cui il luogo di destinazione della notifica sia “privo di collegamento” con il destinatario. In caso contrario, la notificazione potrà considerarsi nulla. In virtù di ciò, la Suprema Corte non ha condiviso la posizione del ricorrente sulla configurabilità dell’inesistenza della notifica, poiché la consegna dell’atto notificato nelle mani della figlia convivente è circostanza integrante la connessione tra luogo di notifica e destinatario e, pertanto, è diretta a configurarne la nullità. In questo caso, il debitore avrebbe la possibilità di tutelarsi con l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., purché il motivo di opposizione non sia solamente quello della nullità, che verrebbe sanato con l’azione oppositiva.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso, poiché infondato.
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