Obbligatorio il preventivo dell’Avvocato

Obbligatorio il preventivo dell’Avvocato

Con l’art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017 n. 124 il Legislatore ha approvato il D.d.L. Concorrenza stabilendo l’obbligo degli Avvocati di presentare un preventivo scritto ai propri assistiti.

La nuova formulazione dell’art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012. infatti, prevede che “…il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale…”.

Rispetto all’originaria formulazione della norma, dunque, il Legislatore ha soppresso le parole “a richiesta” imponendo così la presentazione di un “preventivo scritto” al cliente anche qualora quest’ultimo non lo richieda espressamente.

Occorrerà dunque necessariamente tener conto di quanto sopra anche in considerazione del disposto dell’art. 27 comma 2 del vigente Codice Deontologico Forense secondo cui “…l’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione…”.

Infine, si evidenzia – in modo prettamente pratico – che qualora non vi fosse alcun preventivo sostanzialmente non accadrebbe nulla poiché la legge citata non prevede alcuna sanzione particolare per il caso di assenza del preventivo. Certo tale comportamento potrebbe essere astrattamente contestato al professionista dal punto di vista deontologico (con la possibilità di una sanzione disciplinare). Pertanto, nel caso in cui abbiate affidato un incarico (senza alcun preventivo) e questo si sia concluso, dovrete pagare comunque il professionista, ma secondo le tabelle professionali ministeriali in vigore.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento: “Avvocati, legge sulla concorrenza: prime analisi sull’obbligo del preventivo scritto“.


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Luigi Piero Martina (Lecce, 1992). Laureato con 110 e lode in Giurisprudenza (con qualifica Summa cum Laude) presso la Pontificia Università Lateranense, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea a carattere sperimentale. Laureato con il massimo dei voti in Operatore Giuridico di Impresa, del Lavoro e delle Pubbliche Amministrazioni, con pubblicazione scientifica di Tesi di Laurea in materia di contrattualistica pubblica. Laureando in materie economiche e Avvocato Comunitario. Dipendente del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ex Segretario e Tesoriere dell’Associazione Internazionale Lateranense della Pontificia Università Lateranense ed ex Consulente Professionale presso la Fondazione “Civitas Lateranensis” . Ex Consulente Professionale presso la Cattedra di Filosofia e Storia delle Istituzioni Europee della Pontificia Università Lateranense. Autore scientifico ed ex Tutor Accademico presso la succitata università. Componente dell'Osservatorio di Studi sulla Dualità di Genere della Pontificia Università Lateranense. Membro del Gruppo Interdisciplinare di Ricerca in Neurobietica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Responsabile Qualità Accademica della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti.

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