Obbligazioni convertibili “con disaggio”
Sommario: 1. Obbligazioni convertibili, cenni – 2. Obbligazioni convertibili “con disaggio”
1. Obbligazioni convertibili, cenni
Le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore nominale e con uguali diritti di una operazione unitaria di finanziamento a titolo di mutuo. (1)
L’obbligazionista, ossia il soggetto che sottoscrive una obbligazione, versa alla società una somma di denaro, in cambio della quale ottiene l’emissione di un titolo che attribuisce il diritto al pagamento periodico di interessi ed altresì al rimborso del relativo valore nominale alla scadenza convenuta.
Nell’ampio genus delle obbligazioni si colloca la species di quelle convertibili in azioni. (2)
Con tale espressione si fa riferimento alle obbligazioni che conferiscono il diritto potestativo di sottoscrivere azioni della società, sulla base di un rapporto di cambio ab origine stabilito, utilizzando come conferimento le somme versate illo tempore, al momento dell’acquisto delle obbligazioni.
Conseguentemente, ove venga esercitato il diritto di conversione anzidetto, l’obbligazionista cesserà di essere tale assumendo la qualifica di azionista della società.
La ratio dell’istituto in oggetto è ravvisabile nella tutela di due diverse esigenze: a) quella della società, a che vengano reperite costantemente risorse finanziarie; b) quella dell’obbligazionista, affinché lo stesso, stante l’andamento economico della società, possa valutare e decidere se restare tale o divenire azionista, correndo pertanto il rischio di impresa.
Orbene, alla luce delle predette considerazioni emerge in maniera precipua la doppia natura che caratterizza l’istituto giuridico delle obbligazioni convertibili in azioni. (3)
Da un lato vi è il rapporto di mutuo che intercorre fra obbligazionista e società, tale per cui l’obbligazione incorpora un credito vantato nei confronti della società.
Dall’altro vi è il diritto potestativo di conversione, il cui esercizio comporta la novazione del rapporto di mutuo in rapporto di partecipazione sociale.
2. Obbligazioni convertibili “con disaggio”
L’originaria formulazione del terzo comma dell’articolo 2420 bis cod. civ. sanciva il divieto di emissione di obbligazioni convertibili per somma inferiore al loro valore nominale.
La riforma del diritto societario, ad opera del d.lgs 17 gennaio 2003 n. 6, ha comportato il venir meno del divieto de quo, pertanto il sistema normativo vigente autorizza le società ad emettere obbligazioni convertibili “con disaggio”, subordinatamente al rispetto del principio inderogabile di effettività del capitale sociale sancito dall’articolo 2346 comma quinto cod. civ.
Tale norma prevede che “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale”.
All’uopo il problema sul quale occorre soffermarsi riguarda il modo in cui la società debba e possa coprire il cosiddetto “disaggio”, ossia la differenza fra il prezzo di emissione delle obbligazioni ed il valore nominale delle azioni da attribuire in sede di conversione.
Orbene, nonostante la questione non possa definirsi pienamente risolta, sul punto emergono orientamenti dottrinali contrapposti, di cui giova precisarne il contenuto.
Alcune massime del Consiglio Notarile di Milano, fra cui la numero 61, ritengono che la delibera di emissione delle obbligazioni de quibus sia legittima purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse, ove decidessero di non convertire. (4)
Conseguentemente il suddetto credito al rimborso, che secondo Milano dovrebbe essere utilizzato per coprire il disaggio, è pari al valore nominale delle azioni da emettere e dunque maggiore rispetto alla somma versata dagli obbligazionisti.
Secondo altra parte della dottrina invece (5), per coprire il disaggio in esame è necessario utilizzare riserve disponibili della società.
Tali riserve in un primo momento devono essere accantonate a servizio della eventuale conversione e successivamente potrebbe accadere quanto segue.
Ove gli obbligazionisti decidano di convertire, l’aumento del capitale a servizio della conversione dovrà essere coperto con le somme dagli stessi versate e per quanto concerne il disaggio con le riserve di cui sopra.
In caso di mancata conversione invece, dette riserve cesseranno di essere soggette al vincolo della conversione diventando disponibili e come tali utilizzabili dalla società.
In riferimento a quest’ultimo orientamento, ci si è posti un ulteriore interrogativo.
E precisamente, ci si è chiesto se al fine di utilizzare le riserve in commento per coprire il disaggio, sia necessaria una delibera da parte dell’assemblea dei soci a maggioranza ovvero se occorra l’unanimità dei consensi.
Sebbene il punto sia discusso e discutibile, la dottrina dominante è concorde nel ritenere valida la prima soluzione, ossia una delibera a maggioranza, in quanto i soci di minoranza risultano comunque essere tutelati dal diritto di opzione loro spettante in sede di emissione del prestito obbligazionario.
(1) CAMPOBASSO, Diritto commerciale Vol 2, cit, 522 ss.
(2) GENGHINI, Le società di capitali e le cooperative, cit, 607 ss
(3) CASELLA, Le obbligazioni convertibili in azioni, cit, 240 ss
(4) Consiglio Notarile di Milano, massima n. 61, Emissione di obbligazioni convertibili con disaggio (art 2420 bis cod. civ.)
(5) CAVALLO BORGIA, Delle obbligazioni, cit, 106 ss
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Sharon Lucia Segreto
Dottoressa Sharon Lucia Segreto.
Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode .
Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo.
Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile.
Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa".
Attualmente collabora con uno Studio Notarile.
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