Obbligazioni naturali, analisi delle clausole generali della buona fede e della correttezza

Obbligazioni naturali, analisi delle clausole generali della buona fede e della correttezza

Il concetto di obbligazione naturale non é del tutto nuovo nel nostro ordinamento ma risale all’elaborazione giuridica romana dove veniva impiegato per indicare obbligazioni giuridicamente imperfette.

Il codice civile del 1942, all’articolo 2034, prescrive che non é ammessa la ripetizione della prestazione effettuata spontaneamente dal debitore per l’esecuzione di doveri morali o sociali.

Dalla lettura del primo comma, dell’articolo menzionato avanti, si possono ricavare le caratteristiche tipiche dell’istituto in esame. 

Affinché operi la irripetibilità é necessario che il debitore abbia, di sua sponte, eseguito la prestazione, senza che la sua volontà sia in alcun modo coartata ab origine.

È necessario, inoltre, che la prestazione sia eseguita da parte del debitore, per assolvere doveri morali o sociali.

Il legislatore, non specificando quali siano i doveri morali o sociali, di cui all’articolo 2034 del codice civile, lascerebbe intendere che, l’inciso normativo in analisi, sia da considerare come clausola generale dell’ordinamento.

Procedendo ad una interpretazione il più possibile legata al tenore letterale della norma, i doveri morali o sociali dovrebbero essere sufficientemente tipizzati in modo tale da non dare rilevanza al generico dovere di “aiutare gli altri” o di soccorrere chi si trova in stato di indigenza.

Ai fini della irripetibilità, ulteriore requisito, menzionato nell’articolo 2034 del codice civile, é la capacità del prestatore. Tale requisito rappresenta essere una peculiarità propria delle obbligazioni naturali poiché ai sensi dell’articolo 1191 del codice civile, ai fini della validità dell’adempimento non è richiesta la capacità di chi adempie.

La giurisprudenza e la dottrina sarebbero concordi nel considerare l’atto di adempimento di un’obbligazione naturale come atto libero ma socialmente dovuto; al contrario della donazione che viene considerato atto libero ma socialmente non dovuto.

Premesso ciò, tutti i rapporti obbligatori sono legati da un filo comune che il legislatore, in alcune disposizioni normative del codice civile, ha regolamentato.

Si fa riferimento ad alcune clausole generali quali la buona fede, la correttezza e la diligenza, intese come frammenti di norma caratterizzati da un’ampia vaghezza, la quale deve essere colmata riferendosi ai principi generali dell’ordinamento giuridico; le clausole in questione regolamentano i comportamenti dei soggetti i quali siano titolari di un rapporto obbligatorio, essendo quest’ultimo caratterizzato dalla correlatività e dalla complessità.

Infatti, l’articolo 1175 del codice civile dispone che sia il debitore, sia il creditore devono comportarsi secondo correttezza.

Il significato normativo della clausola generale della correttezza coinciderebbe con quello della buona fede, intesa in senso oggettivo e non in senso soggettivo in quanto solo nella prima ipotesi è corretto parlare di clausola generale.

La regola della correttezza però, come sostiene la dottrina, ha portata più ampia rispetto alla buona fede in quanto la prima accede non solo ad obbligazioni nascenti da contratto, ma anche ad obbligazioni nascenti da fatto illecito o a quelle nascenti da qualsiasi atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.

Il dovere di diligenza, espresso, in differenti gradazioni, dall’articolo 1176 del codice civile, é riferito solo ed esclusivamente al debitore.

In base ad un primo indirizzo interpretativo, la dottrina che vi aderisce, sostiene che la correttezza-buona fede si configurerebbe come fonte di doveri ulteriori per le parti.

Sarebbero previsti ulteriori comportamenti oltre a quelli strettamente legati alla corretta esecuzione della prestazione quali  gli obblighi di protezione, di avviso, di informazione e di custodia.

Altra parte della dottrina aderisce ad una ulteriore linea interpretativa affermando che la correttezza-buona fede avrebbe una funzione diversa, rispetto a quella integrativa analizzata avanti.

La funzione che avrebbe, secondo questo indirizzo interpretativo sarebbe quella valutativa della condotta delle parti, ove la stessa, durante la vita del rapporto obbligatorio, produca risultati ingiusti o comunque inopportuni.

Anche la giurisprudenza di legittimità aderisce alla linea interpretativa che considera la correttezza-buona fede in funzione valutativa, in virtù del fatto che le clausole generali contenute negli articoli 1175 e 1176 del codice civile, non creerebbero obbligazioni autonome, ma rileverebbero come generici comportamenti dei soggetti (creditore e debitore) ai fini di una corretta realizzazione di tutti i concreti interessi che stanno alla base del rapporto obbligatorio.

Le questioni analizzate trovano una maggiore implicazione nella responsabilità contrattuale e in quella precontrattuale.

A livello ontologico, essendo la correttezza, la buona fede e la diligenza clausole generali, esse possono essere utilizzate per misurare i comportamenti delle parti di un rapporto contrattuale, sia durante la fase esecutiva e sia ab origine, ossia prima della conclusione del contratto stesso.

Il comportamento delle parti deve essere caratterizzato, nello svolgimento delle trattative, dalla buona fede, la quale implica che se una parte abbia avuto contezza di una causa che inficia il contratto e non ne abbia dato notizia all’altra parte é tenuto, ai sensi dell’articolo 1338 del codice civile, a risarcire il danno causato alla parte che aveva confidato nella validità del contratto.

Anche le clausole contrattuali devono essere interpretate secondo buona fede, ai fini di valutare in modo corretto il concreto assetto degli interessi delle parti.

Infine, ai fini di valutare il comportamento delle parti durante la fase esecutiva del contratto, queste devono comportarsi in modo corretto, seguendo il canone della buona fede.

Si può notare come le clausole generali in questione abbiano una certa elasticità e una ampia mobilità. L’articolo 1218 del codice civile introduce la responsabilità del debitore nel caso in cui esso non esegua correttamente la prestazione dovuta e lo obbliga a risarcire il danno se non prova che l’inadempimento è stato causato da una impossibilità, assoluta e oggettiva, a lui non imputabile.

La portata generale di questa disposizione normativa, ci permette di applicarla anche alla disciplina contrattuale.

L’articolo 1218 del codice civile, deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 1175 e 1176 del codice civile. Infatti, parte della dottrina sosterrebbe che il debitore non è considerato responsabile se ha operato osservando le regole della diligenza. La giurisprudenza non avalla questa tesi in quanto, fermo il rispetto delle clausole della buona fede e della correttezza, si deve valutare in concreto il comportamento del debitore ai fini del soddisfacimento dell’interesse del creditore.

Specularmente, il creditore non può rifiutare una prestazione, senza fornire una idonea giustificazione, violando così i canoni della buona fede e della correttezza.

Sicché, ai fini della risarcibilità del danno, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, ciò che rileva è che il debitore non abbia eseguito la prestazione violando i principi egli articoli 1175 e 1176 del codice civile, ostacolando la realizzazione dell’interesse del creditore non avendo cura delle regole di efficienza e di celerità dei traffici giuridici.


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Maurizio Muto

Laureato in giurisprudenza presso l'Università della Calabria. Praticante avvocato presso uno studio legale che si occupa pressoché di diritto civile in ogni sua sfaccettatura. Specializzando presso la scuola superiore per le professioni legali dell'Università "Sapienza".

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