Obbligazioni solidali e parziarie. Le obbligazioni contratte dall’amministratore in luogo del condominio
Le obbligazioni plurisoggettive. Le obbligazioni plurisoggettive o anche dette “soggettivamente complesse” sono caratterizzate da una struttura avente una pluralità di debitori e/o creditori.
Il codice civile individua alcune figure di obbligazioni plurisoggettive senza tuttavia definirle tali né tantomeno introducendo una disciplina sul tipo.
Le figure contemplate dal legislatore sono le obbligazioni solidali (artt. 1292-1313) e le obbligazioni divisibili ed indivisibili (artt. 1314-1320).
La solidarietà. La nozione di obbligazione solidale si ricava dall’art. 1292 c.c.: l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno, libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Tra gli elementi costitutivi si ricava in primis la pluralità delle parti del rapporto, di poi, l’identità della prestazione. La tesi dottrinale prevalente tende invece ad escludere dagli elementi costitutivi l’unicità della fonte dell’obbligazione.
In merito al primo elemento, i soggetti plurimi sono dunque contitolari di una posizione, sia essa debitoria (lato passivo) o creditoria (lato attivo).
Alla pluralità di condebitori o concreditori corrisponde un’unica prestazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Nel primo caso si escluderanno dal novero delle obbligazioni solidali quelle ipotesi in cui i debitori sono tenuti al pagamento di somme di diversa quantità, ad esempio Tizio tenuto a pagare la somma di 10, Caio, invece di 20. Nel secondo, invece, si escluderanno le obbligazioni dalla quale si ricavano due tipologie di prestazioni, ad esempio Tizio obbligato ad una prestazione di facere, Caio di dare.
Non siamo dinanzi ad un’obbligazione solidale nemmeno nel caso in cui sull’obbligazione graverà il beneficium excussionis. In tale evenienza, il creditore beneficia dell’escussione preventiva sul debitore principale, potendo avvalersi sugli altri per il residuo. Invero, si tratterà di un’obbligazione avente un tipo quantitativo differente per ogni debitore.
Potrà invece parlarsi di solidarietà nel caso in cui vi sia il beneficium ordinis. In tale evenienza, i soggetti debitori sono obbligati ad eseguire la medesima prestazione ma l’obbligo gravante su di loro ha grado diverso. Da un lato insisterà il debitore in via principale, dall’altro gli altri in via sussidiaria. Il creditore non potrà provvedere all’escussione diretta avendo l’onere di fare preventiva richiesta.
L’art. 1293 c.c. specifica infatti che la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
La medesimezza della prestazione può far riferimento a due ipotesi che – di primo acchito – si discostano grandemente tra loro.
Da un lato si inserisce l’obbligazione avente una prestazione ad interesse comune di tutti i debitori. È l’ipotesi in cui su di un dato affare ogni soggetto passivo detiene una sua parte d’interesse.
Dall’altro lato, invece, vi è quell’obbligazione che, a differenza della prima, è caratterizzata da un interesse unisoggettivo. In questo caso è in gioco l’interesse univoco di un solo debitore, le altre parti coinvolte interverranno – eventualmente – come garanti. È quanto si configura nella fideiussione. Per questo novero di ipotesi, il beneficium ordinis opera come regola generale.
La nozione di solidarietà collocata all’art. 1292 c.c. si riferisce sia alle obbligazioni ad interesse comune (solidarietà eguale) che quelle ad interesse unisoggettivo (solidarietà diseguale). Ne consegue che non esiste un concetto omogeneo di obbligazione solidale ma che esiste una nozione unitaria di solidarietà.
Nel caso di solidarietà comune, il peso graverà in maniera uguale su tutti i condebitori. Nel caso di solidarietà diseguale, invece, il peso dell’obbligazione grava su un solo debitore. Nel caso in cui quest’ultimo non provveda, il peso graverà sulla parte eventuale del rapporto che, successivamente, azionerà il diritto di rivalsa nei confronti del primo. Il primo debitore, invece, nel caso in cui provveda all’assolvimento dell’obbligazione da solo, non potrà azionare alcuna rivalsa nei confronti dell’altra parte in quanto l’obbligazione è nata nel suo interesse esclusivo.
È ora opportuno soffermarsi sull’unicità della fonte (eadem causa obligandi) e cioè del fatto generatore dell’obbligazione.
Per fonte, così come previsto dall’art. 1173 c.c., si intende il contratto, il fatto illecito oltre che da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.
La dottrina prevalente tende ad escludere tale elemento, non ritenendolo necessario ai fini della solidarietà. Invero, la legge stessa prevede espressamente obbligazioni solidali che nascono da titoli diversi (fideiussione, delegazione, espromissione, accollo) così come nel caso della solidarietà risarcitoria che può nascere da titoli diversi, sia essa contrattuale o extracontrattuale.
L’art.1294 c.c. specifica che i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. Da tale disposto si ricaverà che vi sarà solidarietà – creatasi tra soggetti di un’obbligazione con fonte differenziata – a meno che la legge ed il titolo non dispongano in maniera diversa.
L’obbligazione divisibile ed indivisibile. Come da premessa, il codice civile fa riferimento ad un altro tipo di obbligazione soggettivamente complessa: l’obbligazione divisibile. Quest’ultima è caratterizzata dalla divisibilità della prestazione, intendendo per tale una prestazione – unica ed indivisa – eseguibile per parti.
Da tale nozione potrà ricavarsi la distinzione tra obbligazione indivisibile e divisibile, a seconda che l’unica prestazione sia o meno suscettibile di esecuzione pro parte.
L’art. 1316 c.c. specifica che la prestazione che forma l’oggetto dell’obbligazione può essere indivisibile per fisiologia stessa o per volontà delle parti. L’indivisibilità è un’ulteriore peculiarità che rende necessario un vincolo tra i più debitori o i più creditori. Se l’obbligazione indivisibile fa capo a più soggetti, essa implica il vincolo di solidarietà, e viene regolata dalle regole sulle obbligazioni solidali, “in quanto applicabili” (art. 1317 c.c.).
I rapporti di solidarietà e di indivisibilità non sono autonomi tra loro, quanto piuttosto di possibile complementarietà. La riserva dell’art.1317 c.c. sta proprio a significare che non sempre l’indivisibilità comporta la solidarietà, è il caso delle obbligazioni indivisibili ad attuazione congiunta.
In conclusione, onde tracciare una summa divisio tra le due categorie di obbligazioni, le obbligazioni indivisibili hanno come punto di riferimento la natura della prestazione, le obbligazioni solidali, invece, si riferiscono alla modalità di attuazione del rapporto.
In sede di attuazione dell’obbligazione divisibile è possibile un’esecuzione pro parte. In tal caso si parlerà di obbligazione ad attuazione parziaria regolata dall’art. 1314 c.c., in base al quale ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
L’obbligazione condominiale contratta dall’amministratore di condominio. Uno degli argomenti più controversi inerenti alla natura delle obbligazioni solidali e parziali ha coinvolto l’obbligazione condominiale contratte verso i terzi dall’amministratore di condominio per conto del condominio stesso, sempre che l’obbligazione sia nata nel rispetto delle attribuzioni dell’amministratore od in esecuzione delle delibere assembleari.
L’interpretazione delle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale vertente appunto la natura solidale o parziale delle obbligazioni condominiali, statuendone, infine, la parziarietà.
La questione annosa involgeva l’accollo del rischio di insolvenza. Se esso dunque dovesse gravare nei confronti dei condòmini che, una volta singolarmente escussi avevano la possibilità di rivalersi nei confronti del moroso, oppure se, questo rischio dovesse gravare nei confronti del creditore, non potendo, quest’ultimo, escutere gli altri condòmini in luogo dell’insolvente.
L’argomento sostanzialistico principale che ha indotto le SS.UU. ad optare per la natura parziaria delle obbligazioni condominiali e dunque a scegliere di allocare il rischio nei confronti del creditore, verteva sull’evidenza che nessun condomino ha la possibilità di scegliere i propri vicini (condebitori). Una scelta del genere è lapalissianamente possibile, invece, per il creditore-fornitore che potrà rifuggire da debitori-condominio dalle scarne garanzie (si pensi ad un condominio caratterizzato da esperienze di morosità, fama di cattivo pagatore, mancanza di fido bancario attivo etc.).
Orbene, in base a quanto addotto, il creditore del condominio, una volta conseguita la condanna dell’Amministratore in quanto rappresentante del condominio, potrà procedere all’esecuzione nei confronti dei singoli condomini, individualmente e secondo la quota alla quale ciascuno è tenuto (in quota millesimale), e non per l’intero ammontare del debito.
Critiche alla ricostruzione delle SS.UU. La ricostruzione teorica operata delle Sezioni Unite è stata a lungo oggetto di critiche sia sul superamento dell’art.1294 che sulla natura solidale-parziale delle obbligazioni.
Nel primo caso, le SS.UU. hanno – di fatto – valicato la cd. presunzione di solidarietà che opera laddove la legge non disponga altro. Invero, l’obbligazione condominiale nasce da un unico contratto che l’amministratore conclude nei confronti dei condòmini. Stante la presunzione, dovrebbe operare automaticamente la solidarietà, a meno che non insista una regola, sub specie della disciplina sul Condominio, che deroghi quanto generalmente imposto (su questo si ritornerà nel prosieguo).
Altro argomento ulteriormente criticato, involgeva la ricostruzione del Collegio sulla natura dell’obbligazione solidale.
Secondo le SS.UU., la solidarietà è una sovrastruttura giuridica, una sorta di fictio iuris che contrasta con la divisibilità della prestazione, criterio di naturale predisposizione d’attuazione nel caso in cui l’obbligazione sia divisibile e vi siano più soggetti debitori.
Secondo la dottrina, tale argomento addotto dal S.C. confonde i piani che sono invece riconducibili a due differenti binomi: da un lato il rapporto solidarietà-parziarietà, dall’altro quello tra divisibilità-indivisibilità. Il primo, come già precedentemente specificato, involge l’attuazione, il secondo, invece, la natura della prestazione.
In merito alla natura delle obbligazioni condominiali, dovrà specificarsi che tali sono obbligazioni cd. propter rem e cioè collegate alla titolarità di un diritto reale. Il condomino è divenuto debitore di un’obbligazione condominiale in quanto comproprietario e, rispettivamente, è comproprietario in quanto proprietario esclusivo dell’unità immobiliare (porzione).
Un’obbligazione legata ad una quota di comproprietà è a sua volta indissolubilmente legata ad una proprietà esclusiva. Può ricavarsi che il legame “reale” incide non solo sull’an dell’obbligazione ma anche sul quantum. La prestazione sarà dunque compiutamente puntualizzata nel quantum in base alla quota di comproprietà.
La riforma del Condominio. L’orientamento delle SS.UU. merita di essere riletto anche in base a quanto disposto dalla disciplina della Riforma del Condominio.
Il nuovo art. 63 delle disposizioni attuative del c.c. specifica che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
Il significato di tale norma non è tuttavia di immediata intuizione.
Secondo il tenore letterale, il legislatore ha voluto introdurre una distinzione in due gradi di responsabilità dei condòmini. Da un lato i condòmini in regola coi pagamenti, dall’altro i condòmini morosi. Coloro che sono in regola sono esclusi – in prima battuta- dall’escussione da parte del creditore, che dovrà provvedere alla preliminare escussione dei morosi. Il creditore potrà azionare l’escussione per i condòmini in regola solo nel caso in cui la primaria escussione sia risultata infruttuosa. I condomini in regola, in tal caso, risponderanno pro-quota alla copertura del debito insoluto, o del residuo.
Tale norma pare abbia introdotto una forma di responsabilità sussidiaria caratterizzata dal beneficium excussionis.
Alcuni hanno inteso questa responsabilità come postulato di un vincolo di solidarietà tra i condòmini: dove quelli in regola rispondono delle quote dei condòmini morosi in via subordinata.
La norma, secondo alcuni, rievocherebbe proprio lo spirito della solidarietà: non a caso i condòmini non solo solamente tenuti per la propria parte, così come richiesto ex art. 1314 c.c., ma anche per le somme insolute.
Dall’altro lato, invece, si inserisce la posizione di chi critica lo spirito di solidarietà sotteso alla norma, dato che i condomini in regola sono sì tenuti a rispondere dell’insoluto -seppur in via gradata- ma non di certo per l’intero, così come disciplinato dalla disciplina della solidarietà.
L’art.63 così come formulato non risolve questo cruccio.
È opportuno tuttavia sottolineare come la ratio della norma operava in una distinta direzione. La finalità non era orientata a fornirne una distinzione tra obbligazione solidale e parziale, quanto piuttosto quella di realizzare un contemperamento equo affinché il peso dell’intero ammontare non gravasse esclusivamente sui condebitori in regola.
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Giovane giurista, laureata a 23 anni in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno nel febbraio 2017, con tesi in criminologia sulla tematica degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Votazione 105/110. Ho conseguito col massimo dei voti il Master in Criminologia presso l'Università degli studi di Padova nel settembre 2019, con tesi su Immigrazione e Sicurezza.
Ho svolto il tirocinio forense presso uno studio specializzato in diritto penale ed il tirocinio giudiziario in Procura della Repubblica coadiuvando nella sua attività il Pubblico Ministero (Sez. reati contro la P.A. - reati contro l'economia). In tali esperienze ho sviluppato competenze elevate nel campo della redazione di atti e pareri giudiziari.
Sono in preparazione per il concorso in magistratura.
Scrivo su riviste giuridiche (Altalex, Salvis Juribus) e su giornali di news e cronaca politica.
Curo una redazione musicale.
Appassionata di musica, ho studiato solfeggio e pianoforte.
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