Obbligo vaccinale: concetto di “struttura” ex art. 8 ter d.lgs. 502/1992
Il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, all’art. 2, rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale”, ha introdotto l’art. 4 ter nel Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, rubricato “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari”, che prevede “1. Dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-coV-2 di cui all’art. 3 ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124; c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 4 bis; d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 commi 2 e 7. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-coV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa. Il Ministero dell’istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli artt. 4 e 4-bis. 6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2000, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
Una volta operato un doveroso richiamo al dettato normativo rilevante in materia è opportuno soffermarsi sul comma 1, lett. c) del suddetto articolo. Nel dettaglio, il legislatore ha esteso l’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 a tutto il personale che esercitava a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie pubbliche, con la sola esclusione delle attività lavorative regolamentate con contratti esterni.
Il suddetto obbligo è poi venuto meno a far data dal 1 novembre 2022, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 7 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.
In altri termini, l’art. 2 del D.L. n. 172/2021, mediante l’introduzione dell’art. 4 ter co. 1 lett. c) del D.L. 44/2021, ha esteso l’obbligo vaccinale a tutto il personale delle strutture eroganti servizi sanitari e sociosanitari, senza operare distinzioni in ordine a mansioni (sanitarie, amministrative, tecniche…) cui il personale viene adibito, e sedi cui i dipendenti vengono assegnati.
L’art. 4 ter del D.L. 44/2021, dunque, fa riferimento al personale che presta la propria attività lavorativa nelle “strutture”, e non discrimina in relazione alle singole sedi o articolazioni interne (si pensi agli ospedali, distretti sanitari, ambulatori territoriali).
Le strutture di cui all’art. 8 ter d.lgs. 502/1992 devono intendersi come soggetti giuridici, privati o pubblici, che erogano servizi sanitari, sociosanitari nonché ospedalieri e non come singoli reparti/servizi, che possono essere istituiti, eliminati o modificati autonomamente in base a libere scelte organizzative effettuate dalle singole Aziende mediante propri atti regolamentari interni.
Il termine struttura – se considerato ai sensi dell’art. 8 ter – è suscettibile di ricomprendere enti pubblici, società, associazioni, fondazioni, onlus.
Ciò che rileva – ai fini dell’autorizzazione sanitaria di cui sopra – è la natura dell’attività di fornitura di servizi sanitari e socio-sanitari che viene svolta dal soggetto, non la natura dello stesso.
L’autorizzazione, pertanto, costituisce il titolo abilitativo che deve essere posseduto dalle strutture che intendono erogare prestazioni sanitarie.
Sul concetto di “struttura” si è pronunciato di recente il Giudice di seconde cure rilevando quanto segue:“La struttura non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce i servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l’autorizzazione ex art. 8-ter cit. Del resto, la funzione dell’art. 4-ter è proprio quella di estendere l’obbligo vaccinale, già previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l’art. 4-ter fa espressamente salvo l’art. 4.” (cfr. Corte Appello Torino, sez. lav., 15/11/2022, n. 594).
L’intento del legislatore non è stato quello di introdurre l’obbligo vaccinale distinguendo le sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle sanitarie, in quanto rappresenterebbe una forzatura del dettato normativo e sarebbe del tutto irragionevole operare, all’interno della medesima Azienda sanitaria, un’ipotetica scissione/parcellizzazione di uno stabile o edificio, distinguendo piani, corridoi, o, addirittura singoli uffici e considerandoli – a seconda della specifica destinazione d’uso – riconducibili o meno alle “strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
Si noti, inoltre, che il personale dipendente non può essere concepito in maniera c.d. “statica”; nello svolgimento della propria attività lavorativa è naturale muoversi all’interno della struttura (corridoi, piani, uffici, servizi igienici), anche solo per accedere e uscire dalla medesima all’inizio e alla fine della giornata lavorativa.
Qualora il predetto concetto di struttura venisse ad essere inteso come singola stanza del medesimo edificio, “classificandola” sanitaria ai sensi del predetto art. 8 ter solamente se adibita a studio medico-ambulatorio e non sanitaria se adibita ad ufficio-laboratorio, verrebbe meno la ratio della norma in commento e ciò determinerebbe un’applicazione distorta della disposizione medesima (…c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502…).
La giurisprudenza si è pronunciata in ordine al suddetto tema, rilevando che “[…] Distinguere tra sedi e mansioni del personale addetto ad una stessa struttura sanitaria vanificherebbe del tutto l’obiettivo che si è posto il legislatore e, cioè, quello di proteggere, da un lato il personale, di fatto più esposto al contagio in quanto a contatto con persone potenzialmente contagiose, e dall’altro, l’utenza dei servizi sanitari. Di qui l’abolizione per tutto il personale sanitario volontariamente non vaccinato, della possibilità di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie e l’estensione, per tutto il personale non sanitario, dell’obbligo vaccinale”. (cfr. Trib. Forlì, nella causa RG n. 276/2022).
In altri termini, il legislatore con l’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha voluto estendere un obbligo – quello vaccinale anti SARS-Cov-2 – al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, senza operare ulteriori distinzioni in ordine ad attività svolte dal personale medesimo e in ordine a edifici, piani, corridoi e singole stanze delle strutture coinvolte.
Da ultimo, appare doveroso – ai fini di una più corretta ed esaustiva disamina della tematica oggetto di trattazione – soffermarsi su una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Parma, sez. lav., n. 429/2024 (dep. 16.05.2024), con la quale è stato integralmente rigettato il ricorso presentato da una dipendente di un’azienda sanitaria – rientrante nella categoria di cui all’art. 4 ter, co. 1 lett. c) – sospesa per non essersi vaccinata, con condanna della ricorrente al pagamento in favore del datore di lavoro delle spese di lite.
Parte reclamante chiedeva, in via principale, che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa emesso nei suoi confronti, con conseguente condanna del datore di lavoro a corrispondere alla stessa le retribuzioni maturate e non percepite durante i mesi di sospensione, asserendo che la stessa non doveva essere sottoposta all’obbligo vaccinale di cui sopra, in quanto prestava la propria attività lavorativa all’interno di una struttura – dalla stessa ritenuta – priva di autorizzazione igienico-sanitaria ai sensi dell’art. 8 ter D. Lgs. 502/1992.
Il Giudice adito motivando il rigetto del ricorso in esame, rilevava quanto segue “[…] 9. Lo scrivente ritiene che il termine “strutture” non possa essere interpretato nel senso eccessivamente restrittivo, proposto dalla ricorrente, di singolo edificio fisico in cui si svolge la prestazione lavorativa, dovendo piuttosto intendersi che la legge facesse riferimento ai soggetti giuridici cui il rapporto di lavoro si riferisce. 10. Ciò anche in ragione della ratio della norma di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, come anche ritenuto dalla Corte d’Appello di Torino con condivisibili argomentazioni qui richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (App. Torino, 15 novembre 2022, n. 594: «La struttura non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce i servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l’autorizzazione ex art. 8-ter cit.
Del resto, la funzione dell’art. 4-ter è proprio quella di estendere l’obbligo vaccinale, già previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l’art. 4-ter fa espressamente salvo l’art. 4».11. Nel caso di specie, dunque, poiché l’****** *** ** ***** e l’****** *********** ************* ** *****, presso cui la ricorrente presta la sua attività lavorativa sono soggetti sicuramente in possesso dell’autorizzazione igienico-sanitaria di cui all’art. 8-ter d.lgs. 502/1992, la ricorrente rientra indubbiamente tra i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinale, sicché la sospensione disposta a ragione dell’incontestato inadempimento a tale obbligo è pienamente legittima, anche tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna causa di esenzione dall’obbligo vaccinale previsto dalla legge. […] 15. Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.”
In conclusione, è doveroso precisare che la giurisprudenza unanime ha ritenuto che il termine “strutture”, ai sensi dell’art. 8 ter D. Lgs. 502/1992, debba essere interpretato in maniera non restrittiva, in quanto, se così non fosse, verrebbe meno la ratio della norma in commento, ossia quella di estendere l’obbligo vaccinale, già previsto dall’art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia.
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Avv. Filippo Cavirani
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