OCCUPAZIONE SINE TITULO: il privato incontra il limite dell’usucapione

OCCUPAZIONE SINE TITULO: il privato incontra il limite dell’usucapione

T.a.r. Puglia – Lecce, Sent. 12 maggio 2015, n. 1549, Pres. Costantini – Rel. D’Arpe

a cura di Martina Bolis

La possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. (e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio) di rivendicare il bene e chiederne la restituzione trova il limite dell’intervenuta usucapione eccepita dall’Amministrazione convenuta, anche nella vigenza del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Il ricorrente agiva in giudizio nel 2009 chiedendo la condanna del Comune alla restituzione, previa riduzione in pristino, del terreno di sua proprietà sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio negli anni Ottanta, trasformato con la realizzazione di tratti di viabilità interna al centro edificato ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti per la perdita del possesso e della proprietà di detto terreno.

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In primis, il T.a.r ha colto l’occasione per chiarire come, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, non sia più possibile la configurazione della cosiddetta accessione invertita in favore della Pubblica Amministrazione. Tale istituto, di creazione giurisprudenziale, prevedeva che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione avesse occupato sine titulo (sia per mancanza del provvedimento originario di occupazione sia per scadenza dello stesso) un terreno di proprietà privata realizzandovi un’opera di pubblico interesse, essa avrebbe acquistato la proprietà di detto terreno nel momento dell’irreversibile trasformazione del suolo (in deroga alla regola generale superficie solo cedit). Il d.P.R. suddetto recepisce la tesi della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, secondo la quale l’accessione invertita è in contrasto con il principio di legalità, perché un comportamento illecito od illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto.

Lo stesso art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 stabilisce che la proprietà di un terreno utilizzato per la realizzazione di una opera pubblica può essere acquistata solamente con un legittimo decreto espropriativo ovvero con una cessione bonaria. Il successivo art. 43 del d.P.R. de quo, inoltre, riconosce all’autorità amministrativa il potere di acquisire il bene occupato senza titolo sulla base di un formale atto amministrativo e con il riconoscimento al privato del risarcimento del danno.

Tuttavia, giova ricordare che anche per le situazioni giuridiche in cui una delle parti sia una Pubblica Amministrazione si applicano gli istituti stabiliti dal codice civile, ove compatibili. E compatibile risulta essere l’istituto dell’usucapione di cui all’art. 1158 c.c., in base al quale «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Quanto al termine per il decorso dell’usucapione, nel caso di occupazione sine titulo decorre dalla scadenza del termine massimo di occupazione legittima del terreno di proprietà del privato. Diversamente, nel caso di occupazione legittima, la corresponsione di una indennità di occupazione al proprietario del terreno implica di per sé il riconoscimento del diritto di proprietà del privato.

Tutto ciò premesso, considerato che l’ usucapione comporta l’estinzione del diritto di proprietà e conseguentemente rende ininfluente l’illiceità del comportamento della Pubblica Amministrazione sia per il periodo successivo al decorso del termine ventennale che per quello antecedente (Cfr: Cassazione Civile, sez. un., 19 Gennaio 2015, n. 735; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013, n. 9), il T.a.r. ha respinto il ricorso, essendo lo stesso stato presentato oltre vent’anni dopo l’inizio del termine di decorso dell’usucapione e stante l’assenza di qualsivoglia atto interruttivo.

CONFORMI: T.a.r. Puglia – Lecce, 2 novembre 2011, n. 1913; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2013, n. 9; T.a.r. Puglia – Lecce, III Sezione, 15 Novembre 2013 n. 2310.

CONTRARIE: Consiglio di Stato, IV Sezione, 3 Luglio 2014, n. 3346.

Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità. Commento


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