Ognuno di noi ha un abuso edilizio nell’armadio

Ognuno di noi ha un abuso edilizio nell’armadio

Sommario: 1. Premessa – 2. Normativa di riferimento – 3. Quali sono le sanzioni? – 4. Prescrizione – 5. La condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto opera anche per i reati di abusi edilizi?

1. Premessa

La maggior parte dei cittadini italiani, conosce a grandi linee, la portata del termine “abuso edilizio”.

L’ Italia, terra di monumenti, storia, patria di filosofi e pittori, risulta però colma di opere sprovviste dei necessari titoli abitativi.

E’ pur vero che tale disciplina risulta spesso variopinta e frammentata di norme.

Nel tempo, spesso si sono manifestati condoni, sanatorie e leggi ad hoc, volti a tutelare il territorio.

2. Normativa di riferimento

L’abuso edilizio è una costante storica del territorio italiano, esso è disciplinato dall’ articolo 44 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’illecito in esame disciplina due forme sanzionatorie, una di tipo penale e, l’altra, nella forma di illecito amministrativo.

Per quanto concerne la natura penale, l’articolo 44 del Dpr 380/01 configura l’abuso edilizio come un reato perseguibile penalmente dallo Stato; esso, tuttavia, non rientra nell’ alveo dei delitti ma bensì in quello delle contravvenzioni.

Orbene, si ha un abuso edilizio ogni volta che un’opera viene realizzata senza gli opportuni titoli abitativi, ad esempio quali: DIA, SCIA…

Di guisa, l’incidenza di un intervento edilizio sul carico urbanistico dev’essere considerata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera, ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, Cassazione penale, sez. III, 22/09/2011, n. 36104).

3. Quali sono le sanzioni?

Anticipiamo subito che essendo l’abuso edilizio un reato contravvenzionale, per  il  colpevole del reato è previsto l’arresto e una multa.

Alcuni esempi a seconda della tipologia di reato chiariranno meglio gli scenari possibili:

– 1) inosservanza delle norme, delle prescrizioni o delle modalità esecutive: ammenda fino a 10.329€;

– 2) assenza del permesso di costruire o opera in totale difformità: arresto fino a due anni e ammenda che va dai 5.164€ ai 51.645€;

– 3) lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio: arresto fino a due anni e ammenda che va dai 15.493€ ai 51.645€.

E’ utile precisare che oltre alla sanzione penale viene applicata anche una sanzione amministrativa con la quale si obbliga il responsabile dell’abuso alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4. Prescrizione

Il reato di abuso edilizio può essere attinto dalla prescrizione.

Di guisa, esso, si prescrive in quattro anni dal compimento dell’illecito se, da quel momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione o in cinque anni dal compimento dell’illecito (massima interruttiva) se c’è stato un atto interruttivo come, ad esempio, il decreto di citazione a giudizio.

E’ utile precisare che invece la sanzione amministrativa (obbligo di demolizione, riprestino stato dei luoghi..) non sarà mai investita dalla prescrizione.

Per i più ostici della materia è quindi possibile affermare che si può prescrivere il reato ma non la sanzione amministrativa.

5. La condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto opera anche per i reati di abusi edilizi?

La condizione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex D.Lgs. 28/2015, deve essere valutata caso per vaso dall’autorità giudicante, tenuto conto delle modalità dell’azione e dell’esiguità del danno arrecato.

Un abuso edilizio “consistente”, un cambio di destinazione d’uso, un aumento rilevante del carico urbanistico, non rientrano nella fattispecie della particolare tenuità del fatto; invero, un abuso edilizio “lieve” potrebbe essere valutato nelle fattispecie della causa di non punibilità per particolare tenuità.


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Walter Domenico Casciello

Dott Walter Domenico CascielloVincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario "Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano

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