Omicidio stradale: cosa prevede la legge?

Omicidio stradale: cosa prevede la legge?

Di recente abbiamo sentito alla televisione vari casi di omicidio stradale, in cui si scopre che molto spesso, chi era alla guida, era in stato di ebbrezza o sotto l’ effetto di sostanze stupefacenti.

Come sanziona questo reato il nostro codice penale? E quali sono gli aggiornamenti normativi?

Innanzitutto occorre iniziare premettendo che l’omicidio stradale è stato introdotto di recente nel nostro ordinamento dalla L. n. 41 del 23 marzo 2016.

L’articolo di riferimento, e’ il 589-bis del codice penale, rubricato proprio come omicidio stradale, il quale detta: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto”.

Si evince, dalla norma, che ci sono tre diverse ipotesi in cui ricorre la sanzionabilità del conducente; le tre ipotesi sono di diversa gravità, alle quali corrispondono tre diversi trattamenti sanzionatori.

Esaminiamole una per una:

1) La prima, prevede che sia sanzionabile chi cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La pena, in questo caso, è quella della reclusione da due a sette anni, ovverosia la stessa già prevista dall’articolo 589 del codice penale.

2) La seconda opzione, si riferisce a chi cagiona la morte alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/lo in stato di di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con riferimento a tale fattispecie, l’articolo 589-bis prevede, infatti, un’ipotesi sanzionatoria più grave ovverosia quella della reclusione da otto a dodici anni.

3) La terza e ultima opzione, prevede la sanzionabilità del conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. In tal caso, la pena è quella della reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica anche in altri casi, come ad esempio: quando il conducente di un veicolo a motore circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h causando la morte di qualcuno o che lo stesso circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

Inoltre, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un’intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano.

Infine, quando il conducente di un veicolo a motore causi la morte di qualcuno per aver invertito il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o se abbia sorpassato un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Per l’omicidio colposo stradale, peraltro, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato, e vi è l’aggravante, nel caso in cui vi sia la fuga del conducente.

Quale sanzione amministrativa, è prevista, inoltre, la revoca della patente di guida (art. 222 del codice della strada) o la sospensione (dipende dal tipo di caso che si ha di fronte).

Cosa succede nel caso in cui l’incidente sia causa di morti plurime?

L’ultimo comma dell’art. 589-bis c.p. prevede che, nel caso di plurime morti o lesioni cagionate nello stesso contesto di cui ai commi precedenti, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo ma, comunque, entro la soglia massima di pena non superiore a 18 anni.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti