Operatività della RCA ai sinistri avvenuti in area privata
Cassazione civile, sez. III, 18 dicembre 2019, n. 33675
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a risolvere la spinosa questione relativa all’ applicazione della responsabilità civile auto (RCA) al fine di stabilire se la stessa possa ritenersi applicabile anche ai danni conseguenti ad un sinistro verificatosi in un’area privata.
Più nel dettaglio, i ricorrenti, genitori del minore deceduto a causa dell’investimento del veicolo assicurato, propongono ricorso al Tribunale di primo grado per ottenere dalla compagnia assicurativa il risarcimento dei danni subiti. Il Giudice, con una decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’Appello, respinge la domanda sul presupposto che l’azione risarcitoria non può essere esercitata nei confronti della compagnia assicurativa in quanto l’incidente è avvenuto mentre il veicolo si spostava all’interno di un’area privata.
L’impugnazione innanzi al Giudice di legittimità, veniva articolata in tre motivi.
Per quanto è qui di interesse, si prende in considerazione unicamente il terzo motivo del ricorso con il quale i ricorrenti lamentavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 122 e 144 del codice delle assicurazioni private, assumendo che tanto il primo, quanto il Giudice di appello, avrebbero applicato dette disposizioni senza tenere conto degli arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in punto all’aquis communautaire.
La Suprema Corte nazionale, in ragione dell’insorto contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di statuire se l’art 122 del Codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda altresì quella su ogni spazio, anche privato, ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Data la premessa, è opportuno svolgere una breve ricognizione della disciplina della responsabilità civile auto alla luce dei più rilevanti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Come noto, la polizza responsabilità civile auto (c.d. RCA) è una copertura assicurativa obbligatoria per tutti i veicoli a motore a tutela dei danni causati involontariamente a terzi in occasione dell’utilizzo degli stessi. La disposizione è stata promulgata con la finalità di attuare le prescrizioni di solidarietà sociale di cui all’art 2 Cost.
L’obbligatorietà della copertura assicurativa è disciplinata dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni private che, richiamando espressamente l’art. 2054 c.c., stabilisce che “ i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada.”.
La disposizione è stata introdotta per effetto dell’art. 1, L. n. 990/1969 e per consentire al terzo danneggiato la realizzazione del proprio credito risarcitorio, oltreché per tutelare i soggetti esposti al rischio connesso alla circolazione stradale.
Valga rilevare che l’obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli rappresenta una tipica forma di responsabilità extracontrattuale, ex art 2043 c.c., fondata sul principio del neminem ledere.
Nello specifico dell’applicabilità soggettiva della norma, si evidenzia che la giurisprudenza nazionale, tanto di merito che di legittimità, era orientata, attraverso un’interpretazione letterale del dettato normativo, verso un’applicazione restrittiva della stessa, volta ad escludere la responsabilità nei confronti dei terzi trasportati “consistendo la ratio della disposizione nella necessità di tutelare coloro i quali non possono valutare preventivamente i rischi insiti nella circolazione” ( Bianca). Nondimeno, il superamento di tale opinione è acclarato dalle Sezioni Unite le quali hanno stabilito che la disposizione in esame esprime un principio di carattere generale, applicabile a tutti i soggetti danneggiati a causa della circolazione, a prescindere dal fatto di essere o meno trasportati.
Anche il profilo oggettivo è stato approfondito dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha avuto modo di delinearne la portata sia sotto il profilo statico – logicistico, che quello operativo – funzionale.
Non è secondario ricordare che per veicolo deve intendersi qualsiasi tipo di mezzo circolante sulla pubblica strada o su area ad essa equiparata ed idoneo a trasportare persone o cose, sia mediante la trazione meccanica che mediante quella animale. Per quest’ultima, peraltro, è necessario accertare che i danni siano dipendenti dall’attività dinamica necessaria e non derivanti dall’impulsività dell’animale.
L’orientamento del Giudice di legittimità è granitico nel ritenere che la vittima di un sinistro stradale abbia azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiante, quando l’incidente sia avvenuto su strade pubbliche o ad essa equiparate, intendendosi per tali tutte le aree aperte al transito abituale di un numero indeterminato di persone, a prescindere dalla natura pubblica o privata delle stesse e dal fatto che la loro apertura sia rivolta o meno a specifiche categorie di persone. A rafforzare detto principio soccorre anche una pronuncia delle Sezioni Unite che, in linea con un’interpretazione estensiva della norma in esame, chiarisce che il concetto di circolazione stradale include altresì la posizione di arresto del veicolo, anche in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata e comunque rispetto a tutte le operazioni che il mezzo è destinato a compiere. Ne consegue che per l’operatività della garanzia in esame è necessario che il veicolo mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e dunque, in relazione alle sue funzionalità. Del resto, l’inclusione della c.d. “circolazione statica” nell’ambito di operatività dell’articolo 2054 c.c. e 122, cod. ass. pr., si evince nella stessa ratio legis individuata nella pericolosità della circolazione stradale, poiché anche in una situazione di arresto sussiste la possibilità di interferenza con la circolazione di altri veicoli o soggetti terzi e quindi l’obbligo per il conducente o il proprietario di assicurare loro l’incolumità.
È proprio la correlazione tra circolazione del veicolo e uso normale dello stesso che ha indotto parte della dottrina a ritenere non coperti da garanzia assicurativa i danni cagionati a seguito di sinistri dolosi. Ciò in quanto, in tali ipotesi verrebbe meno il presupposto stesso della circolazione, essendo il veicolo utilizzato come mezzo di offesa.
Un’interpretazione estensiva della locuzione “circolazione dei veicoli”, coerente con la volontà di assicurare massima tutela alle vittime di incidenti stradali, è stata accolta dalla giurisprudenza comunitaria. Invero, la Corte di Giustizia ( CGUE, 28/11/2011, causa C-514/16; CGUE Grande Sezione, 28/11/2017, causa C-514/16; CGUE 20/06/2019, causa C-100/1) si è espressa nel senso di ritenere che la nozione di circolazione dei veicoli contenuta nell’articolo 3, primo comma, Direttiva UE 2009/103 ( che ha unificato le previgenti Direttive in materia di assicurazione obbligatoria) si riferisce a tutti gli usi del veicolo che siano coerenti con la funzione abituale dello stesso come mezzo di trasporto, a prescindere del luogo nel quale viene utilizzato. Sulla scorta di questo orientamento, la Corte europea ha considerato circolante l’autovettura in sosta in un parcheggio e, pertanto, risarcibile il danno provocato dall’apertura della portiera dell’auto, essendo tale attività conforme e correlata alla sua funzione di mezzo di trasporto. D’altra parte, l’utilizzo dei veicoli non si esaurisce nella loro guida, bensì in tutte le azioni, parimenti rientranti nella funzione abituale degli stessi. Per analoghe ragioni, il Giudice comunitario ha invece escluso che possa ricondursi alla nozione di circolazione dei veicoli il caso di un trattore agricolo coinvolto in un sinistro, allorquando veniva utilizzato, al momento dell’incidente, non come mezzo di trasporto, bensì come strumento per generare la forza motrice necessaria ad azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.
La Suprema Corte, nell’ordinanza oggetto del presente commento, ricostruisce la portata applicativa della norma richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. Nel farlo, evidenzia come, diversamente dall’orientamento della giurisprudenza nazionale, che limita l’operatività della copertura assicurativa ai soli veicoli “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, l’intento della norma comunitaria ( articolo 3, primo comma, Direttiva UE 2009/103) sia, al contrario, quello di circoscrivere la nozione di circolazione in relazione alla funzione del veicolo, a prescindere dall’area pubblica o privata nella quale lo stesso viene utilizzato. Ciò emerge, come rilevato, dalla pronuncia della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 28/11/2017, causa C-514/16, con la quale la nozione di “circolazione dei veicoli” non viene delimitata a quella su pubblica via, ma è intesa nel senso di ricomprendervi qualunque uso del mezzo conforme alla sua funzione abituale. Coerenti con questo impianto appaiono anche le successive pronunce eurocomunitarie, dove si ripete che l’art. 3, comma 1, Direttiva 2009/103 deve essere interpretato alla luce dell’uso, senza prevedere limitazioni di tipo spaziale.
In conclusione, appare evidente la finalità “protezionistica” dell’ordinamento comunitario, per certi versi rinvenibile, sotto differenti profili, in alcune pronunce del Giudice nazionale, dove si suggerisce, in termini generali, una nozione ampia di circolazione stradale che valorizza l’interazione tra veicolo e circolazione, estendendo la copertura assicurativa a tutte le attività cui il veicolo è destinato.
È quindi evidente come l’intento perseguito dal Collegio, con l’ordinanza di rimessione in commento, sia di assicurare una piena applicabilità del principio di uniformità del diritto degli Stati membri dell’Unione Europea, in modo da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva, in linea con l’evoluzione giurisprudenziale comunitaria in tema di danno da circolazione dei veicoli. Focalizzata sull’estensione della tutela del danneggiato a prescindere dall’interpretazione letterale del dato testuale, coerentemente con la funzione sociale propria del sistema assicurativo complessivamente considerato.
In quest’ottica, la pronuncia delle Sezioni Unite, ove favorevole all’estensione della garanzia assicurativa, risulterebbe altresì in linea con il vincolo di interpretazione conforme alla normativa sovranazionale e coerente con le esigenze di tutela dell’interesse pubblico.
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