Opposizione al pignoramento esattoriale: principi in tema di ripartizione tra la giurisdizione ordinaria e tributaria

Opposizione al pignoramento esattoriale: principi in tema di ripartizione tra la giurisdizione ordinaria e tributaria

Le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza del 14/04/2020, n. 7822 hanno – incidenter tantum – definito i principi cardine in tema di ripartizione tra la giurisdizione devoluta al giudice ordinario piuttosto che al giudice tributario nei casi di opposizione al pignoramento esattoriale.

La corposa pronunzia in commento così dispone: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.

La Suprema Corte, che all’interno del corpo della pronunzia in commento delinea l’excursus normativo e giurisprudenziale in materia, devolve al giudice tributario la cognizione delle questioni (tipiche e frequenti) inerenti i casi di opposizione al pignoramento esattoriale in cui l’opponente lamenti l’inesistente ovvero la mancata regolare notifica della cartella e/o dell’intimazione di pagamento mentre, mutatis mutandis,  attribuisce alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell’atto esecutivo (indipendentemente dal fatto se sia inesistente o irregolare la notifica delle sottese cartelle di pagamento e/o dell’intimazione di pagamento) nonché delle questioni attinenti i fatti c.d.” successivi” al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento (es. prescrizione).

Gli Ermellini intendono, con l’ordinanza de quo, precisare che “la tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicché si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale D.Lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma.

Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell’intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l’azione davanti al giudice tributarlo non è – lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a Cass. n. 13913 del 2017 – un’opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all’art. 617 c.p.c. ma un giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del citato D.Lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell’art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non assume il carattere di opposizione ai sensi dell’art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell’art. 19 citato”.

In virtù dell’assunto testè esposto, la Suprema Corte intende ribadire che seppur la struttura dell’azione è pressoché simile ai casi di un’opposizione agli atti esecutivi proposte secondo il modello di cui all’art. 617 c.p.c., qualora si tratti di un’opposizione con sottesi crediti tributari la tutela è sempre ascrivibile al modello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Infine, per completezza dell’esposizione, si richiama la parte della pronunzia in cui la Corte così si determina “Mette conto di rilevare che il riparto così delineato deve necessariamente operare anche quando l’esattore proceda all’esecuzione sulla base di pretese di riscossione sia tributarie sia non tributarie. La circostanza che in tal modo per esse possano aversi giudizi dinanzi a giurisdizioni distinte, a differenza che per le seconde, è meramente consequenziale all’esistenza di un riparto solo per le prime (si veda il caso deciso da Cass. (ord.) n. 11900 del 2019)”.

Secondo il predetto ordine di ragioni, la Cassazione – nell’esercizio della sua funzione nomofilattica – intende ulteriormente chiarire il principio in forza del quale il contribuente, che intenda opporsi al pignoramento recante sottese pretese sia tributarie che extra-tributarie per soli vizi attinenti l’inesistente o la irregolarità della notifica della cartella e/o dell’intimazione di pagamento, deve promuovere la celebrazione di due distinti processi: uno da incardinarsi dinanzi al giudice ordinario e l’altro dinanzi al giudice tributario.


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Avv. Luigi Salvatore Falco

Laurea magistrale in Giurisprudenza con Lode - UNICAL Dottorato internazionale di Ricerca - UNIBG Master II livello Diritto e processo Tributario - PEGASO Master II livello Diritto del Lavoro e Previdenza - PEGASO

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