ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE: non è possibile fondarla sul principio di precauzione
Lo strumento delle ordinanze contigibili ed urgenti richiede, tra i suoi presupposti, la sussistenza di una situazione d’urgenza a carattere eccezionale. In tema di ordinanze contigibili ed urgenti, proprio perché contraddistinte da un’atipicità contenutistica, la giurisprudenza ha sempre richiesto nel loro utilizzo una adozione rigorosa dei limiti previsti ex lege.
Un’ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento ambientale sarebbe basata sul presupposto che, ordinariamente, in siffatto ambito la competenza spetterebbe alla Provincia.
Questi i principi affermati dal T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Prima, Pres. Corrado Allegretta, Est. Maria Grazia D’Alterio, nella sentenza del 24 marzo 2015, n. 479.
Nel caso di specie il Sindaco, sospendeva, attraverso l’utilizzo dello strumento delle ordinanze necessitate ex artt. 50 e 54 T.U.E.L., tutti i nuovi impianti industriali e/o produttivi che implicavano un aumento dell’inquinamento dell’aria. Le suddette ordinanze erano ritenute utilizzabili dal Sindaco non solo in presenza di una minaccia attuale, ma anche in applicazione del principio di precauzione.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, fondando il ricorso, tra l’altro, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, in quanto l’amministrazione avrebbe difettato dei presupposti per l’utilizzo del potere di ordinanza extra ordinem; inoltre, secondo il ricorrente, sussisteva l’incompetenza del Comune in relazione al provvedimento pronunciato, poiché incideva sui criteri di localizzazione e sulle prescrizioni per l’esercizio e le condizioni di autorizzazione di impianti industriali e produttivi, in relazione ai quali il comune non è dotato di competenza alcuna.
Il T.A.R. ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente.
Innanzitutto, secondo il Collegio sono risultate assenti le condizioni previste ex lege per l’esercizio del potere extra ordinem necessario per l’utilizzo dei provvedimenti contigibili ed urgenti. Infatti i Giudici hanno precisato che la possibilità di una deroga al diritto vigente utilizzabile attraverso lo strumento delle sopracitate ordinanze, richiede in primis, tra i suoi presupposti, la sussistenza di una situazione d’urgenza a carattere eccezionale, non ritenendosi possibile l’utilizzo di dette ordinanze sulla base del principio di precauzione. Inoltre, in tema di ordinanze contigibili ed urgenti, proprio perché contraddistinte da un’atipicità contenutistica, la giurisprudenza ha sempre richiesto nel loro utilizzo una adozione rigorosa dei limiti previsti ex lege.
Su quest’ultimo punto, il T.A.R. Bari ha richiamato e confermato un precedente orientamento del Tar Lombardia, Milano, 8 giugno 2010, n. 1758, secondo cui “Un’ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento ambientale sarebbe basata sul presupposto che, ordinariamente, in siffatto ambito la competenza spetterebbe alla Provincia (ex art. 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006)”. Tuttavia, a giudizio del T.A.R. Lombardo, la competenza in materia della Provincia può essere considerata come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto che la norma attributiva del potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi l’indifferibilità e l’urgenza di provvedere, di conseguenza, “pur a fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.)”, ovviamente tale principio è applicabile qualora se ne configurino i relativi presupposti.
Proseguendo nella disamina dei motivi di parte ricorrente, i Giudici hanno puntualizzato che anche sotto un profilo sostanziale, il provvedimento gravato appariva violativo del principio di proporzionalità e adeguatezza, in quanto disponendo su tutto il territorio comunale una tale sospensione, finiva per dettare misure eccessive; una siffatta impostazione, secondo il Collegio, si pone in contrasto con un principio di proporzionalità che “imporrebbe di adottare le misure necessarie ma anche più idonee ed appropriate con il minor sacrificio degli interessi compresenti, tra i quali quello di libertà di iniziativa economica previsto ex art 41 Cost.”