Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria: natura sollecitatoria del termine ex art. 204, II comma, C.d.S.
L’ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione e, in particolare, del Prefetto con il quale si notifica al consociato il tipo di violazione e l’ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.
L’iter previsto dal Legislatore consta principalmente di due momenti che afferiscono detto provvedimento ovvero l’emissione e la notifica, che inevitabilmente devono essere circoscritti in un lasso di tempo ben determinato.
Condizione di validità e legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, infatti, è il rispetto dei termini complessivamente previsti per l’emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S ovvero 180 o 210 giorni a seconda che il ricorso sia stato depositato presso l’organo accertatore o indirizzato direttamente al Prefetto.
A norma del II comma dell’art. 204 C.d.S., poi, “l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201…”.
Orbene, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 204 C.d.S., tale termine e più in generale tutti i termini per la gestione del procedimento sono perentori e si cumulano tra loro.
Conseguentemente, in caso di notifica oltre il termine previsto, si estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta, in quanto sebbene il termine di cui al secondo comma dell’art. 204 non sia qualificato come perentorio, lo stesso è però da intendersi quale requisito di legittimità dell’atto da notificare.
Al riguardo, può essere citata autorevole giurisprudenza di Cassazione, secondo cui “in materia di sanzioni amministrative, l’art. 204, secondo comma, del codice della strada , come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada (Cass., ord. n. 14562/13).
Tale principio, oltre ad essere costantemente cristallizzato, ha altresì trovato applicazione sia nella sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 613/2021 depositata il 23.11.2021, sia nel recentissimo arresto del Giudice di Pace di Potenza n. 112/2023, deciso il 03.02.2023 e pubblicato in data 07.02.2023.
Quest’ultimo ha annullato, infatti, “l’ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa adottata dalla Prefettura di Potenza in data 01.02.2022 e notificata il 10.09.2022, quindi ben oltre il termine di cui all’art. 204, secondo comma, del C.d.S., e come tale, la stessa deve ritenersi illegittima”.
In altri termini, il nuovo testo dell’art. 204 C.d.S. impone agli uffici della Prefettura di fare in modo che la notifica del provvedimento prefettizio avvenga entro un determinato termine, il quale deve considerarsi requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria.
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