OTTEMPERANZA: possibile anche per l’esecuzione di ordinanze di assegnazione del credito
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Pres. D’Agostino, Est. Stanizzi, 4 Giugno 2015, n. 7860
L’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, avendo portata decisoria dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante, nonché attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 3 lett. c) e art. 7, comma 2 c.p.a.
Se l’ordinanza di assegnazione del credito non è eseguita, i possibili rimedi esperibili sono un nuovo giudizio esecutivo civile o il giudizio di ottemperanza, e ciò in quanto, vige una regola di piena alternatività, per il creditore, tra lo strumento dell’esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze o atti equiparati del G.O. di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro
Fatto
Il Tribunale Ordinario di Roma, a seguito di procedura esecutiva, emetteva un’ordinanza di assegnazione di una determinata somma in favore dei ricorrenti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non dava esecuzione alle statuizioni contenute della sopracitata ordinanza. A seguito di tale evento, gli istanti adivano il Giudice Amministrativo al fine di ottenere l’ottemperanza della pronuncia con conseguenziale corresponsione della somma dovuta.
La decisione
I Giudici Amministrativi hanno dichiarato il ricorso ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui veniva chiesta l’esecuzione, ossia un’ordinanza di assegnazione somme adottata ex art. 553 c.p.c.; sul punto il Collegio ha affermato, sulla scorta del Consiglio di Stato, che l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art 553 c.p.c., emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, poiché ha portata decisoria dell’esistenza, dell’ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante, nonché possiede attitudine al giudicato, il quale si concretizza una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza. Invero, secondo il T.A.R. , ammesso che l’ordinanza di assegnazione del credito conclude la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi, suddetta ordinanza ha portata di accertamento del credito e, dunque, una valenza decisoria. Laddove questa non sia eseguita i possibili rimedi esperibili sono un nuovo giudizio civile ovvero il giudizio di ottemperanza, vigendo la regola della piena alternatività per il creditore tra lo strumento dell’esecuzione forzata ordinaria ed il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze od atti equiparati del Giudice Ordinario di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro. Dunque secondo l’opinione del Giudicante, occorre concedere al creditore tutti gli strumenti possibili, e consentirgli di scegliere il rimedio che dia maggiore concretezza processuale e sostanziale; un taglio estensivo della tutela del creditore che porta con se l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a qualsiasi giudicato del giudice ordinario, ivi compreso quello derivante da ordinanze di assegnazione aventi ad oggetto il credito vantato dal privato verso una pubblica amministrazione, accertato come esistente attraverso l’ordinanza di assegnazione, da cui discende un dovere di conformazione.
Per approfondimenti riguardo il giudizio di ottemperanza: Il giudizio di ottemperanza Copertina flessibile – 5 apr 2016
Conforme Consiglio di Stato, A.P., 10 aprile 2012, n. 2