Pace Fiscale: mini guida per il contribuente
Oggetto del presente articolo sarà l’analisi puntuale degli artt. 3, 4 e 6 del DL 119/2018 ovvero della cosiddetta Pace Fiscale che appare come una sanatoria per il contribuente che, a seconda dello stato in cui si trova, ha un’opzione per chiudere i conti con il Fisco.
Art. 3: Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Con la rottamazione ter è possibile sanare tutti gli affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La domanda va presentata entro la fine di aprile 2019, utilizzando il modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che sarà reso disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, successivamente, il concessionario dovrà trasmettere la comunicazione con l’indicazione delle somme dovute.
Quali entrate non possono essere sanate?
somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato;
crediti da condanna della Corte dei Conti;
sanzioni di carattere penale;
sanzioni diverse da quelle fiscali e contributive.
Si ricorda che ciò che rileva non è la data di notifica della cartella, che può essere anche del 2018, ma la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’agente della riscossione.La tempistica dei pagamenti della rottamazione ter è decisamente più ampia rispetto alle precedenti rottamazioni, in quanto, sono previsti 5 anni con il pagamento di due rate annuali, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse del 2%.
FOCUS
Multe stradali nella Rottamazione-ter
Nonostante la sanatoria delle cartelle ora prevista dal decreto fiscale sia più ampia rispetto alla precedente (Dl 193/2016), restano presenti le limitazioni per le multe stradali, per le quali l’agevolazione riguarda esclusivamente solo gli interessi e non le sanzioni e nemmeno le infrazioni di natura penale.
Queste ultime sono poche ma rilevanti, come la guida in stato di ebbrezza a partire da 0,81 grammi/litro, mentre quella da 0,51 a 0,8 rientra nella sanatoria se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, cioè da quando è stata depenalizzata.
Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi al test su droghe e alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo l’incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
La guida senza patente rileva solo se commessa dal 6 febbraio 2016 solo in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Ma qualora si incorra nel mancato o ritardato pagamento delle somme dovute in una qualsiasi delle rate, il contribuente perderà tutti i benefici della procedura e incorrerà nel divieto di dilazione del debito residuo.
Per quanto riguarda le multe stradali si legga il focus.
Chi non ha pagato alcune o tutte le rate delle precedenti rottamazioni potrà accedere alla nuova rottamazione?
Mentre i soggetti decaduti dalla prima definizione agevolata possono essere ammessi alla nuova disciplina, per i debitori interessati alla rottamazione bis occorre fare delle distinzioni.
Con riferimento alla rottamazione bis, le tipologie di carichi definibili erano tre:
affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,
ante 2017;
ante 2017 con rate scadute a fine 2016 o anche inclusi nella prima rottamazione ma poi esclusi perché il debitore non aveva pagato tutte le rate scadute a fine 2016, con riferimento alle dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016.
I contribuenti dei precedenti punti 1) e 2) sono soggetti ad una vera e propria riapertura dei termini che avviene senza maggiorazione di sorta con l’obbligo di pagare le rate riferite ai mesi di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre.
Questa remissione in termini costituisce una condizione per accedere ai benefici della rottamazione ter, viceversa, il contribuente non solo decade dalla rottamazione bis ma non potrà nemmeno accedere alla rottamazione ter.
Ergo, solo ottemperando a tale onere il contribuente potrà accedere alla rottamazione ter e versare le rate entro 5 anni con applicazione degli interessi pari allo 0,3%.
Invece, i contribuenti del precedente punto 3), vista la precedente esclusione alla rottamazione bis, potranno accedere alla nuova rottamazione con un duplice effetto positivo.
Da un lato, la possibilità di fruire del più lungo periodo di dilazione di 5 anni, dall’altro, l’irrilevanza delle rate scadute a fine 2016.
La pendenza della rottamazione sospende automaticamente le procedure esecutive?
No, la pendenza della rottamazione non è causa sufficiente per sospendere in automatico le procedure esecutive.
Allo scopo, è necessario presentare la domanda di sanatoria, in seguito alla quale non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, neppure se è stato già notificato il preavviso di fermo o la comunicazione preventiva di ipoteca .
Non possono essere avviate nuove procedure esecutive e quelle in corso non possono essere proseguite, con la sola eccezione del caso in cui sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Quest’ultima previsione riguarda le procedure di pignoramento, mobiliare e immobiliare, che si tengono con la vendita all’asta dei beni pignorati.
Ancora nulla è stato precisato in merito al pignoramento presso terzi.
Art. 4: Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
Per migliorare l’attività degli agenti della riscossione sarà realizzata un’operazione contabile, definita dal Governo “pulizia del magazzino”, dove verranno annullati i vecchi debiti a ruolo non incassati, di importo residuo non superiore a 1.000 euro.
Oggetto di tale “pulizia” sono i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2010 aventi ad oggetto tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef e addizionali.
L’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018 e riguarderà ogni singolo carico pari a 1.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Ai fini del conseguente discarico l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate.
Quali carichi sono esclusi dallo stralcio?
Sono esclusi i carichi riguardanti:
risorse proprie tradizionali;
Iva riscossa all’importazione;
somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
E’ possibile ricevere un eventuale rimborso per pagamenti già effettuati riguardanti le cartelle esattoriali oggetto di successivo stralcio?
La norma sulla cancellazione dei debiti prevede la possibilità di ricevere rimborsi, nel caso di pagamenti successivi all’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, effettuati ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999.
Queste somme sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di quest’ultimi, sono rimborsate.
La procedura del rimborso si attiva quando l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme riscosse. In caso di mancata erogazione entro 90 giorni dalla richiesta, l’agente è autorizzato a compensare l’importo con le somme da riversare ai predetti enti.
Art. 6: Definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione delle liti prevista dal decreto fiscale riguarda tutte le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio da parte di quest’ultima.
La ratio della sanatoria sembra quella di puntare alla deflazione dell’enorme carico di lavoro dei magistrati tributari, soprattutto di Cassazione.
Le controversie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della lite che normalmente corrisponde alle imposte dovute.
Come si accede alla definizione agevolata delle controversie tributarie?
Per accedere alla definizione agevolata deve essere stato notificato il ricorso in primo grado all’Agenzia delle Entrate entro la data di entrata in vigore del decreto e il processo non deve essersi concluso con una pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.
La definizione si perfeziona non solo con la presentazione dell’istanza, ma anche con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
L’individuazione della somma da versare per definire la controversia dipende dal “grado” del giudizio:
nel caso in cui non ci sia stata nessuna pronuncia o questa sia stata favorevole all’Agenzia, bisogna versare il 100% dell’imposta o il 40% delle sanzioni;
in caso di pronuncia in Commissione Tributaria Provinciale favorevole al contribuente, si versa il 50% dell’imposta o il 15% delle sanzioni;
in caso di pronuncia della Commissione Tributaria Regionale favorevole al contribuente, il versamento ammonta al 20% dell’imposta o al 15% delle sanzioni.
Se si legge con attenzione la descrizione ut supra, si noterà la costante distinzione che si fa tra le imposte e le sanzioni. Per quest’ultime è necessario distinguere se sono collegate o meno al tributo; se sono collegate per la definizione non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo stesso è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione; se non sono collegate possono essere definite con il pagamento del 40% ovvero del 15% se c’è una pronuncia sfavorevole all’Agenzia.
Quali sono le scadenze?
31 maggio 2019: il contribuente può presentare l’istanza e contestualmente pagare gli importi dovuti o la prima rata. Se le somme superano 1.000 euro è ammessa la rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali scadenti il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Il 1° giugno 2019 ci sarà l’applicazione degli interessi legali.
10 giugno 2019: termine fino a quale il contribuente potrà richiedere al giudice la sospensione del processo.
31 dicembre 2020: termine massimo di sospensione del processo se il contribuente deposita il 10 giugno 2019 la richiesta di sospensione e contestualmente la copia della domanda di definizione agevolata
Come funziona la sospensione delle controversie definibili?
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini per impugnazione, anche incidentale, di riassunzione e per la preposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla entrata in vigore del Dl 119/2018 sino al 31 luglio 2019.
Quali controversie sono escluse dalla definizione agevolata?
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
le risorse proprie tradizionali previste ovvero dazi doganali, contributi sullo zucchero e l’Iva all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
La definizione agevolata può essere oggetto di diniego?
Certo, l’eventuale diniego alla definizione agevolata va notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile entro 60 giorni.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
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Silvia De Rosa
Nata a Pagani (SA) nel 1990, ha conseguito la laurea in giurisprudenza il 21 luglio 2015 presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Dal 2015 al 2017 ha frequentato la Scuola Notarile Napoletana del Notaio Lodovico Genghini. Contemporaneamente, ha collaborato sia con uno studio legale che con uno studio notarile occupandosi prevalentemente dei profili tributari delle operazioni immobiliari.
Per un anno (ottobre 2018 - giugno 2019) ha frequentato il Master in "Diritto Tributario e Pianificazione fiscale" presso la Luiss Business School di Roma.
Da giugno 2019 collabora presso un noto Studio Legale Tributario di Roma dove si occupa principalmente della fase stragiudiziale e del contenzioso tributario attinente alle Società di Gestione del Risparmio, Fondi Immobiliari e Società di capitali.
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