Padri separati ai tempi del Covid-19
Uno dei temi più controversi dell’attuale situazione di emergenza, risiede nei dubbi e quesiti che attanagliano i padri separati in relazione al diritto di visita ai figli minori che risiedono con la madre in Comuni differenti.
Nella generalità dei casi, per questi padri, il provvedimento di separazione dispone una serie di adempimenti, giorni e orari di visita al figlio minore che, in condizioni di normalità possono essere rispettati senza particolari difficoltà ma che nell’attuale situazione emergenziale risultano complicati da adempiere o addirittura pericolosi.
In specifico, il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per svariate province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 (norme ribadite dal Decreto Legge del 17 cd “cura Italia” che, all’art. 1 impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».
In tale contesto è di tutta evidenza che molte persone destinatarie del “diritto di visita” si siano chieste se e come poter continuare ad adempiere ai propri obblighi e soprattutto se poter serenamente continuare ad incontrare e relazionarsi con i propri figli minori soprattutto se residenti o domiciliati in Comuni differenti.
Ed è altrettanto normale che tale preoccupazione sia intervenuta sia in termini affettivi, ovvero con la paura di non poter vedere i propri figli per un lungo periodo, e sia in termini di rischi di subire una condanna penale ai sensi dell’art. 650 c.p. in caso di violazione della normativa succitata sugli spostamenti.
A tali quesiti ha in buona parte risposto il Governo stesso sul proprio sito istituzionale dove, all’interno della sezione “domande frequenti” al punto 13, ha chiarito che: «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
Da tale spiegazione se ne desume inequivocabilmente che, i Decreti d’urgenza emessi dal Governo, non hanno sospeso i provvedimenti di separazione che regolamentano i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e le modalità di concretizzazione degli stessi.
In tale contesto recentemente, la stessa giurisprudenza di merito a partire dal Tribunale di Milano, nona sezione civile, in persona del Giudice Gasparini, si è pronunciata sulla questione, con decreto inaudita altera parte dell’11 marzo scorso, affermando che: “Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”.
Di fatto quindi il Tribunale di Milano ritiene che le condizioni di permanenza e di visita inserite negli accordi di separazione o nei provvedimenti emanati, abbiano priorità e prevalenza rispetto alla limitazione degli spostamenti decretata dal Governo, inserendo di fatto tali spostamenti in una sorta di “stato di necessità” che li ammette e giustifica.
Conseguentemente quindi, alla luce delle spiegazioni governative e alla luce della pronuncia del Tribunale di Milano, si ritiene verosimile consentire gli spostamenti dei genitori separati con diritti di visita anche al di fuori del proprio Comune, onde consentire il rispetto dei doveri genitoriali.
Tale conclusione “giuridica” deve in ogni caso essere accompagnata dal buon senso e dall’opportunità di determinate scelte, parametrando i doveri alle necessità connesse all’attuale situazione di emergenza, evitando concretamente di esporre i minori a situazioni di pericolo connesse al rischio di contagi, evitando se possibile spostamenti con mezzi pubblici ed evitando ad esempio il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19.
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avv. Silvia Panzeri
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