Pagamenti a mezzo assegno bancario privo di data e revoca alla società privata del finanziamento

Pagamenti a mezzo assegno bancario privo di data e revoca alla società privata del finanziamento

T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. II, 24 agosto 2017 n. 1313

Cons. di Stato, sez. VI, 1 settembre 2016, n. 3784

La società XXX concessionaria per lo sfruttamento a fini terapeutici dell’acqua minerale per cure termali era stata ammessa al finanziamento volto all’ampliamento della propria azienda consistito in un contributo per l’acquisto di beni, acquisto documentato con documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati. Il pagamento era avvenuto mediante assegni bancari.

La legge richiede ai fini dell’ammissione di una spesa a finanziamento che la stessa sia stata effettivamente sostenuta entro il termine di chiusursa dell’investimento.

Non si tratta di mettere in discussione il principio civilistico secondo cui, sebbene l’assegno bancario sia un mezzo di pagamento, l’estinzione dell’obbligazione (con effetto liberatorio per il debitore) si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica del denaro. Si tratta semmai di acquisire siffatto meccanismo in un contesto in cui, a diverso fine, si tratta di apprezzare la diligenza, anche sotto il profilo della tempestività, del beneficiario di sovvenzioni pubbliche nell’ottemperare agli impegni economici assunti con soggetti terzi.

Il punto è già chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3784 del 1.9.16 con cui la Sesta sezione del Consiglio di Stato, nel riformare la decisione dell’intestato Tribunale n. 2045/2015, concernente proprio la restituzione di somme erogate a titolo di contributo nell’ambito di programmi di investimenti, ha ritenuto la validità del pagamento effettuato a mezzo di assegni bancari privi di data e luogo di emissione, purché giustificato da fatture regolarmente quietanzate.

Il Collegio ha, invero, argomentato la non automaticità del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di pagamento di una somma di denaro a mezzo di assegno bancario, l’estinzione dell’obbligazione si verifica con l’incasso del titolo, dovendosi quindi escludere il finanziamento ricevuto dalla società in relazione alle somme che i fornitori/creditori abbiano incassato in data successiva a quella della chiusura del programma di interventi.

Detto mancato automatismo discende, secondo il Consiglio di Stato, dal fatto che la disciplina in tema di contributi alle imprese in base agli strumenti della programmazione negoziata di cui ai commi 203 e seguenti dell’art. 2 della L.  n. 66/96, nonché di cui alla L. n. 488/1992, rinviene nella normativa comunitaria la propria matrice ed i relativi principi, in specie per i fondi strutturali, per cui, giusta precisazione di cui al regolamento CE 1260/99, i pagamenti a saldo non possono che essere riferiti alle “spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente”.

In sostanza ciò che la legge richiede ai fini dell’ammissione di una spesa a finanziamento è che la stessa sia stata effettivamente sostenuta entro il termine di chiusura dell’investimento programmato, a fronte di una fornitura di beni o servizi che sia stata effettivamente erogata entro quella data.

In tal senso, conformemente anche alla disciplina comunitaria, la prova dell’avveramento delle suindicate circostanze è fornita attraverso l’emissione di una fattura da parte del fornitore, il pagamento da parte del beneficiario e il rilascio della fattura quietanzata (o altra dichiarazione liberatoria del creditore) che attesti l’effettività di detto pagamento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che “anche in relazione ai pagamenti effettuati a mezzo di assegno bancario privo di data (ma in cui la consegna del titolo ed il rilascio della quietanza liberatoria siano stati eseguiti nel rispetto del termine per la chiusura degli investimenti) l’Amministrazione non ha motivo di contestare alla società privata la violazione del termine procedimentale per la finalizzazione degli investimenti, tanto più quando consti  l’effettiva esecuzione della fornitura nel rispetto dei termini, conformemente alla fattura emessa e al pagamento eseguito con la consegna dell’assegno bancario e regolarmente quietanzato”.

Ciò in quanto, ferme le summenzionate condizioni di ammissibilità della spesa al finanziamento, “la circostanza che alcuni assegni bancari, utilizzati per il pagamento di alcune fatture, siano stati tratti in bianco nella data di emissione, pur sintomatica di una irregolare – per quanto ricorrente – utilizzazione del titolo (che ha natura di strumento di pagamento e non di credito), non appare tuttavia di per sé idonea ad escludere sia la effettiva erogazione della fornitura, nel termine stabilito, da parte del beneficiario del finanziamento, sia il pagamento della fattura con effetti solutori immediati, per come desumibile dal rilascio delle quietanze liberatorie da parte del creditore. Tale ultima circostanza, a parer del Collegio, deve indurre a ritenere che anche un pagamento con assegno bancario, ove consti la contestuale liberatoria del creditore, possa dirsi eseguito pro soluto e non pro solvendo; in tal caso dunque non vale il pur condivisibile principio giurisprudenziale, dianzi richiamato, secondo cui il pagamento con assegno bancario non ha normalmente efficacia liberatoria immediata (posto che solo con l’incasso del titolo si ha evidenza della provvista dei fondi). Ma ciò vale, in altri termini, solo ove non risulti una diversa volontà delle parti: come appunto nel caso in cui il creditore, rilasciando immediata quietanza liberatoria, dimostra di accettare il titolo pro soluto. In tali ipotesi, a parer del Collegio, il pagamento si verifica con la consegna del titolo al creditore, restando l’eventuale inadempimento del debitore (per insussistenza dei fondi a copertura del titolo) un fatto successivo legittimante l’esperimento dei rimedi giuridici previsti dall’ordinamento per il recupero del credito”.

Dunque un conto il rapporto pubblicistico tra amministrazione concedente e soggetto beneficiario e un conto il rapporto privatistico tra cliente emittente dell’assegno e fornitore prenditore dell’assegno che si completa con la concreta dazione di denaro da parte del terzo (istituto bancario).

Nel rapporto pubblicistico vige il principio chiarito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 3784/2016  secondo cui “il pagamento si verifica con la consegna del titolo al creditore, fermo restando l’eventuale inadempimento del debitore (per insussistenza dei fondi a copertura del titolo) un fatto successivo legittimante l’esperimento dei rimedi giuridici previsti dall’ordinamento per il recupero del credito”.


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